Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2519 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 03/02/2021), n.2519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4190-2019 proposto da:

C.C., quale erede del fratello C.M.,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato TOMMASO CIERI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS) – LANCIANO, VASTO, CHIETI, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FAURO, 102, presso lo studio

dell’avvocato AUGUSTO LA MORGIA;

– controricorrente –

G.A., I.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA TREVISO 31, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA

IAVICOLI, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO DE CESARE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2069/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 02/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C.C. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Chieti, l’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) Lanciano, Vasto e Chieti, G.A. e I.S. esponendo che il fratello M. era stato ricoverato presso l’ospedale di Chieti e sottoposto a cure del tutto inadeguate a causa delle quali era deceduto dopo pochi giorni dal ricovero. I convenuti avrebbero adottato cure inadeguate; non avrebbero esposto al paziente i rischi che da tali cure potevano derivare e non avrebbero acquisito il consenso dello stesso alla effettuazione delle cure risultate mortali. Si costituivano i sanitari e l’Azienda ospedaliera contestando sia la responsabilità professionale, sia i presupposti del mancato consenso informato del paziente;

il Tribunale di Chieti, con sentenza del 17 ottobre 2012, rigettava la domanda rilevando che i medici avevano correttamente operato riguardo alle cure praticate, mentre per il consenso informato lo stesso doveva ritenersi adeguatamente acquisito e, in ogni caso, anche se il paziente fosse stato informato, risultava improbabile immaginare un rifiuto a sottoporsi alla chemioterapia poichè questa costituiva l’unica alternativa all’esito mortale;

avverso tale decisione proponeva appello C.C.. Si costituivano in giudizio l’Azienda sanitaria e i medici eccependo l’inammissibilità del gravame, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis e l’infondatezza;

la Corte d’Appello dell’Aquila, con sentenza del 2 novembre 2018 rigettava l’impugnazione provvedendo sulle spese;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione C.C. affidandosi ad un motivo che illustra con memoria. Resistono con separati controricorsi, l’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) Lanciano Vasto Chieti e i medici, G.A. e I.S..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso si deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Primo e unico motivo di ricorso, proposto dal ricorrente è la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nella misura in cui si interpreta un fatto controverso e cioè il presunto prestato consenso da parte del paziente all’effettuazione delle cure somministrate, da parte della Corte d’Appello giudicante”. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale non vi sarebbe stata alcuna ammissione da parte dell’attore che il fratello “prestò il consenso al trattamento chemioterapico”. Sarebbe errata anche la argomentazione secondo cui, se anche fosse stato informato, il paziente non avrebbe potuto far altro che aderire alla cura costituendo la stessa l’unica alternativa al decesso. La decisione sarebbe fondata su considerazioni errate poichè il trattamento oncologico non può essere definito di routine e il medico non avrebbe dovuto svolgere alcuna attività terapeutica senza la acquisizione del consenso informato da parte del paziente. Dalle risultanze processuali emerge soltanto che gli effetti della terapia, secondo i due testi escussi, vennero spiegati ed elencati al paziente in occasione dell’inizio del trattamento. Ma una siffatta informazione non sarebbe sufficiente e, in ogni caso, non potrebbe ritenersi validamente prestato il consenso espresso oralmente dal paziente;

il ricorso presenta evidenti profili di inammissibilità per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3 riguardo alla esposizione sommaria dei fatti di causa, poichè nella parte dedicata allo svolgimento del processo il ricorrente si limita a puntualizzare quanto si è verificato nel giudizio di primo grado, mentre per la fase di appello, l’illustrazione è assolutamente carente (si dedicano sei righi a pagina 4). Infatti, non viene precisato da quale parte sia stata appellata la decisione del Tribunale, sulla base di quali motivi e quale sia stata la posizione adottata dagli appellati. Della decisione del giudice di secondo grado si indica solo l’argomentazione secondo cui sarebbe stato lo stesso appellante ad ammettere che il fratello prestò il consenso al trattamento e che il modulo del consenso informato non fu sottoscritto per mera dimenticanza;

a prescindere da ciò il motivo è contraddittorio perchè riporta nella rubrica l’indicazione dell’ipotesi tipica di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ma poi contiene il diverso riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5;

la censura è, altresì inammissibile perchè non indica l’argomentazione della Corte d’Appello che avrebbe disatteso i principi relativi alla “violazione falsa applicazione” dell’art. 360 c.p.c., n. 3 menzionati in ricorso;

oltre a ciò, l’equivoca dizione “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5”, pare riferirsi all’omessa considerazione di fatti storici rilevanti e oggetto di esame delle parti (modalità della informazione e caratteristiche del consenso che sarebbe stato prestato irritualmente). Ma tale censura non è consentita in presenza di una cd doppia conforme, atteso il tenore dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5 e la circostanza che le due decisioni di merito si fondano sui medesimi elementi fattuali e parte ricorrente non ha dedotto in ricorso che la censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, si riferisce a circostanze valutate dal giudice di appello, diverse, rispetto a quelle che hanno fondato la decisione di primo grado;

il motivo è – altresì – infondato, perchè sulla base dei principi affermati da questa Corte (Cass. n. 28985/2019), appare condivisibile la decisione della Corte di rigetto della domanda dell’appellante, che si era limitato a dedurre che, dalla carenza di informazione, il fratello avrebbe riportato un danno alla salute, senza fornire la prova che, ove fosse stato debitamente informato, non avrebbe prestato il consenso alla chemioterapia;

tali considerazioni risultano assorbenti rispetto alla questione trattata in ricorso e ribadita in memoria, relativa alla prova dell’informazione e dell’idoneità del consenso verbale prestato;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese liquidandole in Euro 4000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

 

 

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