Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2519 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. I, 02/02/2011, (ud. 18/02/2010, dep. 02/02/2011), n.2519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3427-2009 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI

COLLOREDO 46-48, presso lo studio dell’avvocato DE PAOLA GABRIELE,

che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 1287/06 R. Ricorsi della CORTE D’APPELLO di

VENEZIA del 13/12/07, depositata il 21/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente l’Avvocato Generale Dott. DOMENICO IANNELLI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che B.R. ha chiesto la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di un indennizzo a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un procedimento iniziato davanti alla Corte dei conti con ricorso del 10 gennaio 1998 non ancora definito; che con decreto del 21 dicembre 2007 la corte d’appello di Venezia, ritenuta ragionevole una durata di tre anni e irragionevole il ritardo di 5 anni e 10 mesi, tenuto conto del carattere collettivo del ricorso, ha condannato l’amministrazione convenuta al pagamento di Euro 2.920,00, oltre agli interessi dalla data del decreto e le spese giudiziali; che, il B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo e che il Ministero dell’economia e la Presidenza del Consiglio resistono con controricorso; che è stata depositata relazione ex art. 390 bis c.p.c. e il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che l’eccezione di tardività del ricorso è manifestamente infondata perchè al termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 si applica la sospensione feriale (cass. n. 1094 e 26272 del 2005); che è inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia in quanto la legittimazione passiva di tale amministrazione riguarda i ricorsi proposti successivamente all’entrata in vigore della L. n. 296 del 2006 che ha modificato la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3;

che il ricorso, con il quale si lamenta che la corte territoriale si sia irragionevolmente discostata dagli standard medi di liquidazione dell’indennità utilizzati dalla corte di Strasburgo liquidando Euro 500,00 per anno è manifestamente fondato perchè la corte territoriale si è discostata in modo irragionevole dai criteri di liquidazione normalmente seguiti dai giudici italiani, in conformità con gli orientamenti della corte di Strasburgo;

che, non essendovi ulteriori accertamenti di fatti da compiere può procedersi alla decisione del merito, ai sensi dell’art. 384 c.c. liquidando un’indennità di Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo ed Euro 1.000,00 per il periodo successivo e, quindi, complessivamente Euro 4.375,00; che, quanto alle spese giudiziali, vanno liquidate per intero quelle relative al giudizio di merito mentre debbono compensarsi fino alla metà quelle del giudizio di cassazione, attesa la parziale soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c, condanna la Presidenza del Consiglio al pagamento di Euro 4.375,00 in oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda;

condanna la Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 445,00 per onorari, Euro 378,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi quanto al giudizio di merito e, previa compensazione fino alla metà, in Euro 332,00 per il giudizio di cassazione, in entrambi i casi oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura unificata per l’esame preliminare dei ricorsi, sezione prima civile, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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