Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2519 del 01/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 2519 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

sul ricorso 18349/2013 proposto da:
Pacileo Giuseppina, Pacileo Maria, nella qualita’ di eredi di Pacileo
Virginio Gregorio e di Cervadoro Iole, elettivamente domiciliate in
Roma, Via Nicotera n.29, presso lo studio dell’avvocato Sgromo
Giovambattista, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Martuccelli Carlo, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrenti e sul ricorso:

Pacileo Enrico, in proprio e nella qualita’ di erede di Cervadoro Iole,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Macchiavelli n.25, presso lo

Data pubblicazione: 01/02/2018

studio dell’avvocato Migliano Angela, rappresentato e difeso
dall’avvocato Ciriaco Francesco, giusta procura a margine del ricorso
successivo;
-ricorrente successivo –

Credito Emiliano S.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico n.101,
presso lo studio dell’avvocato Peconi Stefano, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato Bonfatti Sido, giusta procura a
margine del controricorso e del controricorso successivo;

-controricorrente e controricorrente successivo nonchè contro

Pacileo Arnaldo, Pacileo Francesco;
– intimati nonchè contro

Pacileo Francesco, elettivamente domiciliato in Roma, Via Emilio Faà
di Bruno n.15, presso lo studio dell’avvocato Combariati Luigi,
rappresentato e difeso dall’avvocato Garagoz7n Nicola, giusta
procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
-controricorrente e ricorrente incidentale contro
Credito Emiliano Credem S.p.a., Pacileo Arnaldo, Pacileo Enrico,
Pacileo Giuseppina, Pacileo Maria;

contro

avverso la sentenza n. 886/2012 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 02/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassi la decisione
n.886/2012 con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di
Catanzaro.
FATTI DI CAUSA
1. I signori Pacileo [Giuseppina e Maria (le cd. sorelle Pacileo)
nonché Enrico, Francesco, Arnaldo] e Iole Cervadoro, tutti nella
qualità di eredi del defunto (in data 31 luglio 1993) Virginio Gregorio
Pacileo, socio della Cassa Rurale ed Artigiana di Curinga (costituita il
24 aprile 1964), poi trasformata (con deliberazione del 28 aprile
1996) nella Banca di Credito Cooperativo di Curinga e del Lametino,
ed infine fusa per incorporazione (con deliberazione del 6 dicembre
1997) nel Credito Emiliano SpA (d’ora in avanti, solo Credem),
chiedevano che fosse accertata la titolarità – in capo a loro eredi – di
n. 50 azioni della Banca originariamente partecipata dal genitore,
riconoscendo il diritto di concambio in n. 3424 del Credem per ogni
azione posseduta dal dante causa in relazione alla Banca incorporata
od il loro controvalore (pari a circa C 700.000), nonché il risarcimento
dei danni.
1.1. Il Tribunale di Lamezia Terme rigettava la domanda e
compensava le spese.
2. Avverso tale pronuncia, proponevano gravame tutti gli eredi
(principale: Maria, Giuseppina e Enrico Pacileo; incidentale: Francesco
e Arnaldo Pacileo nonché Iole Cervadoro).
3. La Corte territoriale rigettava gli appelli e regolava le spese.
3.1. Secondo la Corte, era fondata l’eccezione del Credem di
inammissibilità dei «nuovi documenti» (ovvero, l’originario statuto
della Cassa rurale ed artigiana di Curinga, del 1964, che non era tra i
documenti indicati nell’atto di citazione in primo grado) depositati
dagli appellanti nel corso del giudizio di gravame.

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Procuratore Generale Luisa De Renzis che ha chiesto che la Corte di

l’esistenza di uno statuto diverso da quello che era stato prodotto dal
Credem e considerato ed esaminato nella sentenza impugnata.
3.3. In ogni caso, la produzione documentale doveva considerarsi
inammissibile, ai sensi dell’art. 345, 3 0 co., cod. proc. civ. (come
vigente ai sensi dell’art. 52 della I. n. 353 del 1990) non avendo gli
appellanti dimostrato che la mancata produzione (nel corso del
giudizio di primo grado) era avvenuta per causa loro non imputabile.
3.4. Infine, risultava inammissibile anche l’ulteriore deduzione degli
eredi, svolta con riguardo all’art. 11 dello statuto della BCC di Curinga
e del Lametino [che prevedeva il termine di un anno, dalla data della
morte del socio, perché gli eredi chiedessero il trasferimento delle
azioni, in quanto si assume che esso sia contrario agli artt. 457 e 458
cod. civ., che riconoscono al chiamato un termine maggiore (di dieci
anni) per accettare l’eredità] perché, essendo già stata respinta
l’eccezione di nullità dal primo giudice, di essa si era meramente
riproposta la censura, senza «specificità» di articolazione dei motivi di
gravame. E l’eccezione di invalidità della clausola statutaria, fondata
su presupposti diversi (e su diversa causa petendi), era anche nuova.
4. Avverso tale decisione, gli eredi Pacileo hanno proposto distinti
ricorsi per cassazione: a) principale, le sorelle Giuseppina e Maria,
affidato a due motivi di censura, illustrato anche con memoria; b)
incidentale, il signor Enrico Pacileo, in proprio e quale erede di Iole
Cervadoro (deceduta il 28 febbraio 2013), con tre mezzi, pure
illustrati con memoria; c) ancora incidentale, proposto unitamente al
controricorso, il signor Francesco Pacileo, con quattro motivi.
5. La Banca ha resistito con distinti controricorsi e memoria; Arnaldo
Pacileo non ha proposto difese.

6. Il PG, nella persona della dr.ssa Luisa De Renzis, ha concluso, ai
sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., affinché la Corte accolga i
ricorsi.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso principale (omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex 360, co.
5, cod. proc. civ.) le ricorrenti censurano la decisione resa dalla Corte
territoriale, nella parte in cui ha considerato nuovo il documento
relativo allo statuto (del 1964) della Cassa Rurale di Curinga, in realtà
depositato il 23 marzo 2000 (unitamente all’atto costitutivo della
Banca), così come era stato già rappresentato nella comparsa
conclusionale in appello (pp. 11 e 12).
1.1.Secondo le ricorrenti, invece, la produzione del documento era
rilevante in quanto le norme dello statuto del 1996 non erano ancora
vigenti al momento dell’apertura della successione per il decesso del
4

3.2. Inoltre, nel corso del primo giudizio, nessuno avrebbe dedotto

5

loro padre (1993), sicché esse sarebbero divenute eredi nella vigenza
dello statuto del 1965, che prevedeva una clausola di gradimento da
parte del consiglio di amministrazione, da esercitarsi entro 60 giorni.
2. Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt.
1411, 1° co., e 1421 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod.
proc. civ.) le ricorrente si dolgono del mancato esame ed
accoglimento dell’eccezione di nullità delle norme statutarie del 1996,
trattandosi di nullità assoluta rilevabile d’ufficio, per contrarietà agli
artt. 457, 458, 480, 481, 2935 e 2355 cod. civile.
*
3. Con il primo motivo del ricorso incidentale [violazione dell’art. 115
cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) e
omessa e/o insufficiente motivazione circa un fato controverso e
decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.,
nel testo applicabile ratione temporis)] si censura la macroscopica
svista costituita dal mancato rilievo del documento prodotto in corso
di causa dagli altri attori, fin dal 23 marzo 2000, come si era pure
replicato – a fronte dell’opposta eccezione della Banca – nel corso del
giudizio di appello, in quanto rilevante ai fini della ricostruzione del
diritto applicabile al caso, perché seguendo il primo dettato, il
trasferimento mortis causa delle azioni sarebbe stato immediato, per
la mancata opposizione da parte del CdA della CRA di Curinga.
4. Con il secondo [violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e 2289 e
2529 cod. civ. (in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) e
omessa e/o insufficiente motivazione circa un fato controverso e
decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.,
nel testo applicabile ratione temporis)] si censura la motivazione della
Corte territoriale laddove ha affermato che la deduzione
dell’inapplicabilità dello statuto della BCC di Curinga e del Lametino (e
viceversa l’applicabilità di quello della CRA di Curinga) era nuova,
trattandosi di una difesa in diritto che, ove anche non accolta,
avrebbe messo capo alla regolazione con riferimento alle norme di
legge vigenti (artt. 2289 e 2529 cod. civ.).
5. Con il terzo [violazione degli artt. 1418, 1421, 2965, 2289 e 2529
cod. civ. (in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) e omessa e/o
insufficiente motivazione circa un fato controverso e decisivo per il
giudizio (in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nel testo
applicabile ratione temporis)] si censura la motivazione della Corte
territoriale nella parte in cui non ha esaminato l’eccezione di nullità
delle clausole statutarie della BCC, dedotte con l’appello che,
indipendentemente dalla specificità dei motivi di gravame, era
comunque rilevabile d’ufficio da parte del giudice, quantomeno per il
contrasto della previsione statutaria applicata con l’art. 2965 del
codice civile (per la ristrettezza del termine concesso in ordine alla

7. Anzitutto, va rilevato che il ricorso incidentale proposto dal sig.
Francesco Pacileo è inammissibile in quanto notificato alle altre parti
solo in data 9 ottobre 2013, ossia oltre il termine di cui all’art. 325,
2° co., cod. proc. civ. atteso che, come lo stesso ricorrente afferma
(a p. 2 del suo ricorso) e documenta (allegato n. 2 all’impugnazione),
egli ha ricevuto la notificazione della sentenza in data 29 maggio
2013 e, pertanto, avrebbe dovuto impugnarla entro il 28 luglio.
*
8. Il primo motivo di cassazione, proposto con il ricorso principale
delle sorelle Pacileo e con quello incidentale da Enrico Pacileo (e
Cervadoro Iole, nel frattempo defunta) è fondato e deve essere
accolto.
8.1. Con esso, tutti i ricorrenti hanno censurato la sentenza della
Corte territoriale, nella parte in cui ha considerato come «nuovo» il
documento costituito dallo statuto (del 1964) della Cassa Rurale di
Curinga (vale a dire la carta regolativa dei rapporti sociali
dell’organizzazione, originariamente partecipata dal comune dante
causa, poi trasformatasi nella BCC, a sua volta incorporata da
Credem nel 1997), ma in realtà depositato il 23 marzo 2000
(unitamente all’atto costitutivo della Banca), nel corso del giudizio di
primo grado, così come era stato già rappresentato al giudice ed ai
contraddittori nella comparsa conclusionale in appello (pp. 11 e 12),
senza che la Corte territoriale ne tenesse conto e lo valutasse ai fini
della decisione.
8.2.Tale dato non è stato contestato da Credem nel suo
controricorso, essendosi la Banca limitata a far rilevare che gli odierni
ricorrenti non avevano mai correlato la propria domanda (di
riconoscimento dello status di soci, in base alla successione
6

facoltà di richiesta di trasferimento delle azioni in possesso del de
cuius)
*
6. Con il primo motivo del ricorso incidentale del sig. Francesco
Pacileo (violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., in
relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.) si censura la sentenza
per le stesse ragioni di cui ai §§ 1 e 3.
6.1. Con il secondo (violazione e falsa applicazione dell’artt. 457,
458, 480, 481, 2355-bis, 2935 e 2965 cod. civ.) si censura la
sentenza per le stesse ragioni di cui ai §§ 2 e 5.
6.2. Con il terzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod.
proc. civ.) si censura la sentenza ancora per le stesse ragioni di cui ai
§§ 1 e 3 (e 2 e 5).
6.3. Con il quarto (violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod.
proc. civ.) si censura la sentenza per le stesse ragioni di cui al § 4.
**

7

ereditaria, ed al rapporto di concambio con azioni Credem, con i
conseguenti diritti patrimoniali) al primo statuto societario, cosicché è
da rilevare che non mette neppure conto di censurare l’affermazione
contenuta nella sentenza impugnata (secondo cui il documento
«nuovo» non può trovare ingresso nel corso del gravame, anche ai
sensi del 345, 3 0 co., cod. proc. civ. nel testo ratione temporis
applicabile, ossia in quello introdotto dall’art. 52 della I. n. 353 del
1990, anteriormente vigente), non in armonia con l’arresto delle
sezioni unite civili (Sez. U, Sentenza n. 14475 del 2015) e con il
principio, pure da esse elaborato, circa l’applicazione della regola di
non dispersione delle prove già acquisite agli atti.
8.3. Osserva infatti la Corte che la domanda proposta dai ricorrenti,
mirando ad ottenere il riconoscimento del diritto di concambio (in n.
3424 del Credem per ogni azione posseduta dal dante causa in
relazione alla Banca incorporata) od il loro controvalore (pari a circa C
700.000), nonché il risarcimento dei danni patito in conseguenza del
mancato riconoscimento tempestivo della loro partecipazione
societaria, richiamava il complesso della regolazione in diritto e quella
secondo gli accordi pattizi, a cominciare dal regolamento statutario.
8.4. Il fatto che gli attori non abbiano contestato l’eccezione della
Credem, che nelle sue difese ha considerato solo lo statuto della
banca già trasformata (da CRA: Cassa Rurale ed Artigiana) in BCC
(Banca di Credito cooperativo), nulla comporta sul piano della ferma
e coerente prospettazione della causa petendi che, da parte degli
attori, è sempre stata tesa al richiesto riconoscimento dello status di
soci, acquisito in base alla previsione delle regole di legge e di quelle
privatistiche (a cominciare dagli statuti societari).
8.5. In relazione a tale domanda era obbligo del giudice considerare il
corretto fondamento di quel diritto, per quanto non valorizzato nelle
allegazioni in fatto e in diritto svolte negli scritti difensivi delle parti in
prime cure.
8.6. Al riguardo vige comunque la regula iuris secondo cui, « la
norma dell’art. 115 cod. proc. civ., che fa obbligo al giudice di
decidere iuxta allegata et probata, non impone di ammettere prove
ritenute dal giudice stesso superflue, ma vieta soltanto di attingere
fuori dal processo – a meno che non si tratti di nozioni di comune
esperienza – la conoscenza dei fatti da accertare e di prescindere del
tutto dalle prove acquisite nel processo medesimo.» (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 3366 del 1985).
8.7. Le restanti doglianze sono assorbite dall’accoglimento del primo,
poiché dipendenti dall’esame di quello.
9. In conclusione, i ricorsi (il principale delle «sorelle» e quello
incidentale del sig. Enrico Pacileo), vanno accolti con riferimento al

primo mezzo di ciascuno di essi, assorbiti i restanti motivi, e
dichiarato inammissibile quello incidentale del sig. Francesco Pacileo.
9.1. La sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione ai
mezzi accolti dei due ricorsi tempestivi e la causa rinviata anche per
le spese alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione,
per un nuovo esame della controversia.
9.2. Le spese relative al ricorso tardivamente proposto dal sig.
Francesco Pacileo vanno compensate tra tutte le parti, poiché anche
tale ricorso era munito della doglianza, risultata fondata e perciò
suscettibile di accoglimento.
PQM
Accoglie il primo motivo dei ricorsi delle signore Giuseppina e Maria
Pacileo nonché da Enrico Pacileo, anche nella qualità di erede di Iole
Cervadoro, assorbiti i restanti, e dichiarato inammissibile il ricorso di
Francesco Pacileo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto dei due ricorsi tempestivi e rinvia la causa, anche per le spese
di questa fase, eccettuate quelle relative al ricorso di Francesco
Pacileo, che compensa per intero nei riguardi di tutte le altre parti,
alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della la sezione civile, il

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