Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25189 del 28/11/2011

Cassazione civile sez. III, 28/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 28/11/2011), n.25189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10363/2010 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona del suo

amministratore e legale rappresentante pro tempore Gest. Cond.

Servizi s.r.l. in persona del suo amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO CORTESE, 19, presso lo studio dell’avvocato CAMPANELLA MARIA

LUISA, rappresentato e difeso dall’avvocato NOBILE Luigi giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.U. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA BALDUINA 114, presso lo studio dell’avvocato

MARRAPESE CLAUDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GOGLIA

Mariano giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 385/2009 del TRIBUNALE di BENEVENTO del

6/02/09, depositata il 25/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Benevento in data 6.2.2009 e depositata il 25.2.2009 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il ricorso è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente propone due motivi: il primo di vizio motivazionale, il secondo di violazione di norma di diritto (art. 91 c.p.c.).

Censura la sentenza impugnata per avere condannato nuovamente l’odierno resistente al pagamento della, somma, già effettuato nel giudizio di primo grado e, pur riconoscendo fondato l’appello proposto, alla metà delle spese processuali dei due gradi di giudizio.

Le censure, però, non sono condivisibili.

Quanto al primo profilo, infatti, il giudice di appello non ha fatto altro che confermare, escludendo la somma non dovuta relativa alla ritenuta di acconto, quanto già liquidato dal primo giudice in ordine alla somma non contestata.

Quanto alla violazione lamentata, lo stesso giudice nella liquidazione complessiva delle spese del giudizio, ha ritenuto di addebitare il 50% della spese dei due gradi all’odierno resistente, complessivamente riconoscendo la fondatezza di parte della domanda originariamente proposta dall’odierno resistente.

E nella sua valutazione discrezionale in. ordine alla parziale compensazione, ponendo la restante parte a carico dell’odierno ricorrente, non ha violato in alcun modo l’art. 91 c.p.c., tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011

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