Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25189 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.24/10/2017),  n. 25189

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3394-2016 proposto da:

RAG. D.F. COSTRUZIONI S.R.L. – P.I. (OMISSIS), in

persona dell’Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato CARLO COLAPINTO,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G. COSTRUZIONI GENERALI DI C.B. & C. S.N.C. – C.F.

e P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALSAMARANCHE 2, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO CAMARDELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato VINCENZO CUOMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1714/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 03/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. FALLABELA Massimo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con citazione notificata il 29 dicembre 2012, D. Rag. F. Costruzioni s.r.l. evocava in giudizio Costruzioni Generali di C.B. s.n.c. avanti alla Corte di appello di Bari. Con tale atto la società istante impugnava il lodo reso tra le parti in data 10 dicembre 2010: lodo che l’aveva condannata a corrispondere alla convenuta la somma di Euro 139.882,00 oltre Iva, rivalutazione Istat e interessi legali per corrispettivi nascenti da un contratto di subappalto.

2. – La Corte di appello di Bari, con sentenza depositata il 3 novembre 2015, respingeva l’impugnazione.

3. – La sentenza è impugnata per cassazione dalla società D.; il ricorso si basa su tre motivi che sono illustrati da memoria. Resiste con controricorso la società Costruzioni Generali.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – il primo motivo lamenta nullità della sentenza per violazione e per falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e omissione di pronuncia. Lamenta la ricorrente che la Corte distrettuale aveva mancato di decidere la propria eccezione circa la denunciata violazione dell’art. 823 c.p.c., comma 1. Rileva, in particolare, che il giudice del gravame non si era pronunciato sulla questione relativa alla deliberazione dell’intero lodo, costituito da dispositivo e motivazione.

1.1. Con il secondo motivo è dedotta la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, censurandosi la pronuncia impugnata per motivazione apparente. Il vizio motivazionale, ad avviso della società istante, concernerebbe il punto della mancata deliberazione del lodo.

1.2. – Il terzo mezzo oppone l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. La Corte di appello non avrebbe preso in considerazione la circostanza per cui i tre arbitri, una volta statuito il “dispositivo della decisione”, avrebbero delegato uno di loro a redigere la motivazione, senza che il collegio avesse “deliberato il lodo nella sua interezza”. E’ specificato, al riguardo, che la redazione della motivazione non era stata infatti deliberata.

2. – Le esposte censure sono manifestamente infondate.

Deve premettersi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Suprema Corte non può esaminare direttamente il provvedimento degli arbitri, ma solo la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione, allo scopo di verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai profili di censura del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità dei motivi della sentenza resa sul gravame (da ultimo: Cass. 26 maggio 2015, n. 10809).

La deduzione del vizio di omessa pronuncia è priva di fondamento, giacchè la Corte di appello si è espressa sul punto della deliberazione del lodo, rilevando come nel corpo della decisione arbitrale fosse stato precisato che il collegio all’unanimità dei suoi componenti aveva deliberato il dispositivo della decisione e che la successiva decisione di commissionare a uno degli arbitri la redazione della motivazione non poteva incidere, modificandola, sulle determinazioni già assunte all’unanimità. In tal modo, il giudice distrettuale ha inteso sottolineare come l’unico momento deliberativo, con riferimento al lodo, era costituito dalla individuazione delle statuizioni da adottare, risultando non rilevante, sul piano della decisione, che gli arbitri fossero tenuti ad assumere a norma dell’art. 823 c.p.c., comma 1, la successiva attività di redazione della motivazione del lodo stesso. Va qui ricordato che il vizio di omessa pronuncia ricorre solo ove vi sia mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo a tal fine necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass. 1 aprile 2003, n. 4972; Cass. 9 maggio 2007, n. 10636; Cass. 17 luglio 2007, n. 15882; Cass. 18 giugno 2014, n. 13866): tale ipotesi, all’evidenza, non ricorre.

Da disattendere è, pure, il secondo motivo. Infatti, non ricorre la fattispecie della motivazione apparente, posto che la Corte di merito ha dato conto, in modo pienamente comprensibile, delle ragioni della propria decisione circa la valida deliberazione del lodo, e che, in termini generali, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass. Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232).

Deve poi escludersi che ricorra la fattispecie dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, su cui è incentrato il terzo motivo.

Come si è detto, la Corte di merito ha attribuito rilievo al momento della deliberazione, all’unanimità, del dispositivo della decisione e ha osservato che la successiva stesura della motivazione non poteva interferire con l’intercorsa decisione, con ciò intendendo che attraverso tale attività non poteva intervenire alcun nuovo processo deliberativo. Affermazioni, queste, che risultano conformi alla previsione dell’art. 823 c.p.c., comma 1, il quale infatti distingue la deliberazione del lodo, adottata a maggioranza dei voti, con la partecipazione di tutti gli arbitri, e la successiva redazione per iscritto dello stesso (secondo un modello può aggiungersi – che ricalca quello delineato dall’art. 276 c.p.c., ove risultano ben distinti i momenti della deliberazione della sentenza e quello della stesura della motivazione di essa). Era del tutto naturale, del resto, che la motivazione fosse affidata ad uno dei membri del collegio arbitrale, visto che la stessa ricorrente ricorda come nella clausola compromissoria fosse stabilito che gli arbitri, nella loro collegialità, avrebbero adottato la decisione secondo diritto, osservate le norme del codice di procedura civile (cfr. ricorso, pagg. 4 s.): e proprio l’art. 276 c.p.c., prevede, all’ultimo comma, che, chiusa la votazione e redatto il dispositivo, la motivazione sia stesa dal relatore, dal presidente o dall’altro giudice del collegio.

Affermare che la Corte di merito abbia omesso di apprezzare la circostanza per cui il lodo non era stato deliberato dal collegio arbitrale è, in conclusione, palesemente errato: l’asserzione, contenuta nella pronuncia impugnata, per cui la determinazione di assegnare a uno degli arbitri la redazione della motivazione non poteva incidere “sulle deliberazioni già assunte all’unanimità” (pagg. 2 s.) e la negazione, pure espressa in sentenza, del fatto che “il lodo lo avrebbe deciso il solo arbitro D’.” (pag. 2) sono elementi chiaramente indicativi di come il giudice distrettuale abbia preso in esame il tema della deliberazione del lodo.

3. Il ricorso è dunque respinto.

4. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo soccombenza. Va disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario della parte controricorrente.

5. Fondata, risulta essere, da ultimo, la domanda risarcitoria Deve infatti imputarsi alla parte ricorrente di non aver colto il chiaro significato della pronuncia impugnata e di aver assunto, con grave negligenza, che la Corte di appello non avesse preso in esame la questione relativa alla deliberazione del lodo per poi prospettare, sul punto, che la sentenza fosse munita di motivazione solo apparente. Va qui ricordato che ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, costituisce abuso del diritto all’impugnazione, integrante “colpa grave”, la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, giacchè ripetitivi di quanto già confutato dal giudice d’appello, o non rapportati all’effettivo contenuto della sentenza impugnata (Cass. 29 settembre 2016, n. 19285).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro, 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge, disponendo la distrazione in favore del procuratore antistatario della parte controricorrente; condanna parte ricorrente ex art. 96 c.p.c., comma 3, al pagamento della somma di Euro 3.000,00; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti perchè la parte principale proceda al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 Sezione Civile, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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