Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25189 del 17/09/2021

Cassazione civile sez. II, 17/09/2021, (ud. 31/03/2021, dep. 17/09/2021), n.25189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24750/2016) proposto da:

M.M., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtù

di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Carlo Sarro, ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via della

Scrofa, n. 14;

– ricorrente –

contro

A.A., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in

virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso,

dall’Avv. Valerio Ricciardi, ed elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’Avv. Pio Centro, in Roma, via Machiavelli, n. 25;

– controricorrente –

nonché

M.G., (C.F.: (OMISSIS)), M.T., (C.F.:

(OMISSIS)), M.F. (C.F.: (OMISSIS)) e M.A.

(C.F.: (OMISSIS));

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2712/2016

(pubblicata il 4 luglio 2016);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31 marzo 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

letta la memoria depositata dalla difesa del controricorrente

depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato nel febbraio 2004, il sig. A.A., quale proprietario di un immobile sito in (OMISSIS) (foglio (OMISSIS), particelle (OMISSIS)), conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata – sez. distaccata di Sorrento, il sig. M.L., proprietario di un terreno confinante, deducendo che quest’ultimo aveva costruito in aderenza al muro di confine non rispettando le distanze previste dall’art. 873 c.c. e dal vigente regolamento edilizio comunale e chiedendo, previo accertamento di tale violazione, la condanna dello stesso ad arretrare le costruzioni illegittimamente edificate oltre al risarcimento dei danni, invocando, in subordine, l’arretramento della parte edificata in carenza della procedura di cui all’art. 874 c.c., o, almeno, che il convenuto venisse condannato al pagamento dell’indennità prevista e spettantegli, salvo sempre il risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale, nel contestare l’avversa pretesa, chiedeva che venisse accertata l’appartenenza esclusiva allo stesso del muro di confine con pagamento all’attore della relativa indennità, oltre ai danni, insistendo, in via subordinata, per la dichiarazione dell’usucapione in suo favore e che venissero ritenute costruite non a distanza le fabbriche realizzare dallo stesso attore e, in particolare, quella relativa all’installazione di una tubazione in violazione dell’art. 889 c.c..

Interrotta la causa per il sopravvenuto decesso del convenuto e riassuntala nei riguardi dei suoi eredi, disponendone conseguentemente l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri non evocati in giudizio, Vada Tribunale, con sentenza del 15 giugno 2012, accoglieva parzialmente la domanda attrice e, per l’effetto, condannava gli eredi dell’originario convenuto ad arretrare gli immobili descritti a cinque metri dal confine, determinando in Euro 5.000,00 i danni subiti dal (OMISSIS) fino alla domanda; riteneva fondata anche la domanda riconvenzionale inerente la canna fumaria dell’attore, ordinandone l’innalzamento di un metro dal colmo del tetto, compensando le spese nella misura di 1/4 ed accollando i residui 3/4 in capo ai convenuti.

2. Decidendo sull’appello proposto dal solo erede M.M., cui resisteva l’appellato A.A. (che, a sua volta, formulava appello incidentale per ottenere l’applicazione delle norme sulle pareti finestrate e, quindi, l’arretramento di mt. 10 dal confine, il riconoscimento dei danni sino alla sentenza e l’integrale condanna delle controparti alle spese di primo grado), la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 2712/2016 (pubblicata il 4 luglio 2016), rigettava il gravame principale ed in accoglimento, per quanto di ragione, di quello incidentale, condannava tutti gli eredi dell’originario convenuto ad arretrare le fabbriche realizzate tra il 1996 ed il 2003 da M.L. alla distanza di mt. 10 dal confine, nonché al pagamento, in favore dell’ A., dell’importo dei danni, quantificati in Euro 500,00 annui dal 16 febbraio 2009 fino alla sentenza di primo grado e, poi, sino all’esecuzione del disposto arretramento, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; condannava i citati eredi M. alla rifusione delle spese di secondo grado.

A fondamento dell’adottata decisione la Corte partenopea rilevava l’infondatezza dell’appello principale avuto riguardo alla correttezza dell’impugnata sentenza di primo grado sull’accertata violazione delle distanze stabilite dal regolamento locale vigente (come appurato dal c.t.u.) all’atto dell’edificazione delle costruzioni indicate come illegittime, nonché con riferimento all’invocata applicazione della normativa sulle pareti finestrate (difettandone le condizioni) oltre che in relazione alla prospettata applicabilità del criterio della prevenzione nella fattispecie, così dovendosi ritenere implicitamente respinta anche la domanda riconvenzionale subordinata di accertamento della pretesa usucapione del muro di confine.

Il giudice di appello riteneva, invece, parzialmente fondato il gravame incidentale in ordine alla lamentata mancata applicazione, con la pronuncia di prime cure, della disciplina sulle pareti finestrate (D.M. n. 1144 del 1968, art. 9), da ritenersi fonte sovraordinata rispetto alle normative locali, così pervenendo alla condanna degli eredi M. all’arretramento delle fabbriche di loro proprietà ad una distanza di mt. 10 dal confine, ricorrendone i presupposti, essendo rimasto accertato che in una delle due costruzioni erano state eseguite delle aperture aventi caratteristiche di veduta ai sensi dell’art. 905 c.c..

La Corte territoriale ravvisava, altresì, la fondatezza per quanto di ragione dell’appello incidentale anche con riguardo alla misura del risarcimento del danni, nei sensi prima indicati.

3. Il soccombente M.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza di appello, riferito a quattro motivi, resistito con controricorso dall’intimato A.A., illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione del regolamento edilizio del Comune di Sant’Agnello, in virtù del quale era stata ritenuta l’inapplicabilità del criterio della prevenzione, senza che detto regolamento fosse stato acquisito agli atti causa, nemmeno come documento allegato alla relazione del c.t.u.

2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto – sempre con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 873 e 875 c.c., contestando l’impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non condivisibili i rilievi riguardanti la non assoggettabilità delle nuove costruzioni risalenti al 2003 alla normativa in materia di distanze per la mancata previsione in quel periodo del P.R.G., atteso il vincolo di inedificabilità assoluto del terreno.

3. Con la terza doglianza il ricorrente ha prospettato la falsa applicazione del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, attuativo della L. n. 1150 del 1942, art. 41-quinquies, introdotto dalla L. n. 765 del 1967, sul presupposto dell’erroneità dell’impugnata sentenza laddove aveva ritenuto di applicare detta normativa pur non ricorrendo la necessaria condizione che le due pareti finestrate si fronteggiassero.

4. Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente ha denunciato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione degli artt. 112,345 e 183 c.p.c., nonché dell’art. 2945 c.c., sostenendo che la sentenza impugnata era incorsa nel vizio di ultrapetizione nella parte in cui aveva disposto la condanna degli appellanti principali al risarcimento dei danni anche per gli anni successivi al 2003, poiché l’avversa domanda era stata limitata al periodo 1996-2003.

5. Rileva il collegio che il primo motivo si profila inammissibile (e, in ogni caso, infondato) per difetto di interesse perché, indipendentemente dalla omessa concreta allegazione del regolamento edilizio che però non ha inciso sulla correttezza della sentenza di primo grado (essendosi basata sulle conclusioni del c.t.u. che avevano avvalorato le allegazioni degli attori e recepito le indicazioni delle fonti regolamentari locali temporalmente applicabili nella fattispecie, in tal senso prendendole in considerazione), la Corte di appello ha, in effetti, considerato assorbente l’accertata violazione delle distanze legali in relazione all’operatività del divieto stabilito dall’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 (norma sovraordinata rispetto alle previsioni dei regolamenti edilizi locali), in tal senso accogliendo l’appello incidentale, con conseguente ordine di arretramento delle fabbriche realizzate (tra il 1996 e il 2003) dal M.L. alla distanza di metri 10 dal confine.

6. La seconda censura è priva di fondamento perché l’asserita violazione delle norme codicistiche (artt. 973 e 875 c.c.) deve ritenersi, comunque, superata dall’intervenuto accoglimento dell’appello incidentale per effetto dell’accertata violazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, né con riferimento a quest’ultima disposizione normativa è applicabile il principio della prevenzione, così come non è possibile l’esercizio della facoltà di costruire in aderenza (cfr. Cass. n. 13547/2011 e Cass. n. 11685/2018).

Del resto costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che lo strumento urbanistico comunale che individui le zone territoriali omogenee di cui al D.M. n. 1444 del 1968, art. 2, deve osservare le prescrizioni in materia di distanze minime tra fabbricati previste, per ciascuna di dette zone, dall’art. 9, comma 1, del medesimo D.M., trattandosi di disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva. Ne consegue che, qualora nel regolamento comunale non sia stabilita alcuna distanza tra fabbricati relativamente ad una o più zone territoriali omogenee, o ne sia prevista una inferiore a quella minima prevista nel citato D.M., la disciplina dettata dal citato art. 9, sostituirà “ipso iure” quella difforme contenuta in origine in tale regolamento, divenendone automaticamente parte integrante e da subito operante senza che possano, invece, trovare applicazione l’art. 873 c.c. e della L. n. 765 del 1967, art. 17, comma 1.

Pertanto, l’arretramento delle fabbriche edificate dal M.L. è stato disposto dalla Corte di appello in base all’applicazione (in via primaria) del citato art. 9 (v., da ultimo, Cass. n. 624/2021) e, in ogni caso, essa ha ritenuto che, nel caso di specie, andavano comunque applicate le norme del P.R.G. in vigore dal 1982 e non quelle del piano regolare approvato nel 2002, ma entrato in vigore solo nel 2005, con conseguente sua inapplicabilità agli abusi realizzati in violazione delle distanze nell’arco temporale dal 1996 al 2003.

7. Anche il terzo motivo si prospetta infondato perché la Corte di appello – con una sintetica ma sufficiente motivazione – ha ritenuto che ricorrevano i presupposti per l’applicazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, risultando allo scopo sufficiente che nella costruzione vi fossero delle aperture aventi le caratteristiche previste dall’art. 905 c.c.. In tal modo il giudice di secondo grado ha escluso che la parete fronteggiante fosse completamente cieca per la presenza, quantomeno, su quel fronte di una o più finestre ancorché non allineate alle nuove fabbriche realizzate nel fondo M., riconoscendosi, altresì, che la disciplina del citato art. 9 dovesse essere osservata anche in relazione alla zona urbanistica – pure se indentificantesi con la zona A – in cui tali fabbriche erano state edificate “ex novo” e non oggetto di meri interventi di risanamento conservativo o di ristrutturazione.

La giurisprudenza di questa Corte (v., tra tutte, Cass. n. 13547/2011 e Cass. n. 12129/2018) ha chiarito al riguardo che la norma del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, in materia di distanze fra fabbricati – che, siccome emanata in attuazione della L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17, non può essere derogata dalle disposizioni regolamentari locali – va interpretata nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso che una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell’edificio preesistente, essendo sufficiente, per l’applicazione di tale distanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, ancorché solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta, con la conseguenza, quindi, che il rispetto della distanza minima è dovuto anche per i tratti di parete che sono in parte privi di finestre.

8. Pure il quarto ed ultimo motivo non coglie nel segno e va respinto.

Si devono, infatti, ritenere insussistenti le dedotte violazioni processuali (implicanti la deduzione del vizio di ultrapetizione e di inammissibilità di asserite domande nuove in appello), dal momento che l’ A. aveva, fin dalla citazione introduttiva del giudizio, invocato la condanna al risarcimento di tutti danni “medio tempore” da lui subiti per effetto della costruzione abusivamente realizzata dal convenuto, senza indicare apposite limitazioni temporali, anche tenendosi conto della natura e dell’oggetto della proposta domanda. Pertanto, legittimamente, la Corte di appello ha accolto anche su questo punto il gravame incidentale dell’odierno controricorrente con il quale era stata impugnata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva limitato il riconoscimento del risarcimento dei danni fino alla domanda e non fino alla sentenza nonché fino alla eventuale successiva riduzione in pristino (ove non intervenuta antecedentemente), stante la natura di illecito permanente dell’abuso commesso dal M.L., poiché la condizione di illegittimità delle costruzioni edificate in violazione delle distanze legali persiste fino a quanto la parte condannata non si conformi al rispetto delle distanze prescritte per legge.

E’ invero pacifico che, in tema di violazione delle distanze legali tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito, sia quella risarcitoria relativa al danno subito (sussistente “in re ipsa”) per effetto dell’abusiva imposizione di una servitù sul proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, danno che, consistendo in una diminuzione temporanea del valore della proprietà, è – si badi – destinato a cessare una volta ripristinato lo stato dei luoghi nelle condizioni antecedenti alle suddette violazioni, donde la permanenza dei presupposti per la risarcibilità del danno fino a tale momento nella misura annua stabilita con l’impugnata sentenza (sulla falsariga della “ratio” che sorregge il disposto dell’art. 614-bis c.p.c.).

9. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario del controricorrente.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come legge, con attribuzione al difensore del controricorrente, per dichiarato anticipo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 31 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA