Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25189 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 08/10/2019), n.25189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18767-2016 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 80224030587, in

persona del Ministro in carica pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI

24, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO DI NITTO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

E contro

S.G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 424/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

Z.N., dirigente di ricerca di primo livello professionale, in organico nei ruoli dell’Istat, aveva ottenuto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31/7/2007, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, commi 4 e 5 bis, l’incarico dirigenziale della durata di cinque anni per il coordinamento della Direzione generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali del Ministero per la solidarietà (attualmente Ministero del lavoro e delle politiche sociali);

a seguito dell’insediamento del nuovo governo, con nota del 21/7/2008 il Capo di gabinetto del Ministro in carica pro tempore aveva comunicato che l’incarico al dottor Z. sarebbe venuto a scadenza ope legis il 13/8/2008 ai sensi del D.Lgs. cit., art. 19, comma 8, e, con successiva nota del 24/7/2008, la revoca era stata comunicata all’lstat e all’interessato;

lo Z. adiva pertanto il Tribunale di Roma per ottenere l’annullamento della revoca, con conseguente reintegrazione nell’incarico o in una funzione equivalente, e la condanna del Ministero alla corresponsione delle differenze retributive tra quanto spettantegli come dirigente e quanto percepito presso la amministrazione di apparetenenza fino alla reintegra, oltre al risarcimento del danno professionale subito;

il Tribunale sollevava questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 8;

con sentenza n. 124/2011 la Corte costituzionale dichiarava l’illegittimità della norma; riassunto il giudizio, il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il Ministero alla riassegnazione dell’incarico allo /amaro fino alla sua naturale scadenza (31/7/2012), nonchè al risarcimento del danno, pari al pagamento dell’importo medio mensile della differenza tra il trattamento retributivo percepito a seguito del conferimento dell’incarico poi revocato e quello percepito presso l’amministrazione di appartenenza dal 5/11/2008 al 9/-1/2009, mentre rigettava la domanda di risarcimento danni per la lesione della dignità professionale;

la Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 29/4/2016, rigettava l’impugnazione del Ministero e, in accoglimento dell’appello incidentale dello Z., condannava il Ministero alle differenze stipendiali dalla data di messa in mora, contenuta nell’istanza del tentativo di conciliazione del 28/10/2008, fino all’effettiva reintegrazione dell’incarico, o, in mancanza, fino al 31/7/2012;

contro la sentenza ricorre il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e articola un unico motivo, illustrato da memoria, al quale resiste con controricorso lo Z.; è rimasto invece intimato il S.;

la proposta del relatore sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata, alle parti unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso il Ministero denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218 e 1256 c.c., in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 8, e censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto illecita la condotta dell’amministrazione, che pure si era conformata al disposto della norma citata, anche per il periodo precedente alla declaratoria della sua illegittimità costituzionale; precisa al riguardo che solo con la sentenza della Corte costituzionale dell’11/4/2011, n. 124, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 40, la sua condotta poteva ritenersi contra ius e richiama il precedente delle Sezioni Unite del 21/8/1972, n. 2697 (oltre a Cass. Sez.Un. 37 due 1993, n. 8478);

il motivo è fondato alla luce dei principi più volte affermati da questa Corte (Cass. 07/10/2015, n. 20100; Cass. 13/11/2018, n. 29169 e, prima ancora, Cass. 9/1/2013, n. 355) secondo cui la retroattività delle pronunce di illegittimità costituzionale riguarda l’antigiuridicità delle norme investite, non più applicabili neanche ai rapporti pregressi non ancora esauriti, ma non consente di configurare retroattivamente e fittiziamente una colpa del soggetto che, prima della declaratoria di incostituzionalità, abbia conformato il proprio comportamento alle norme solo successivamente invalidate dalla Corte costituzionale;

si tratta di un indirizzo giurisprudenziale che ha origini remote, atteso che già con la sentenza n. 2697/72 le S.U. di questa Corte avevano sostenuto che, se può riconoscersi efficacia retroattiva alla cosiddetta antigiuridicità, non può ammettersi che si configuri retroattivamente la colpa intesa quale atteggiamento psichico del soggetto, che non può ravvisarsi, neppure sotto forma di una sorta difidio inris, riguardo ad un comportamento imposto da una norma cogente, anche se incostituzionale, fino a che essa sia in vigore;

applicando questi principi alle domande aventi ad oggetto pretese risarcitone in caso di illegittima risoluzione anticipata d’un incarico dirigenziale in base a norma poi dichiarata costituzionalmente illegittima, al dirigente spetta il risarcimento del danno, ma tale danno, considerato che la colpa dell’agente è elemento essenziale dell’illecito, è risarcibile solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale – e non dalla data di cessazione del rapporto – ove l’amministrazione non si sia conformata alla sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale e a condizione che a detta data non fosse già decorso anche il termine finale originariamente previsto nel contratto di conferimento dell’incarico (in tal senso, Cass. n. 29169/2018);

a questi principi la corte territoriale non si è attenuta, avendo riconosciuto il risarcimento del danno dal momento della costituzione in mora, ovvero dalla richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione del 28/10/2008, mentre la sentenza della Corte costituzionale risulta pubblicata in data 11/4/2011;

nel controricorso lo Z. assume che la revoca dell’incarico dirigenziale era già di per sè illegittima, e che pertanto sussisteva una colpa dell’amministrazione a prescindere dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 19 cit.;

ciò sul presupposto che vi erano state altre pronunce della Corte costituzionale che avevano dichiarato illegittimo il meccanismo dello spoil system previsto da altre norme, nonchè per vizi che inficiavano l’atto di revoca (mancanza di valutazioni negative sul suo operato, mancato rispetto di norme procedimentali);

si tratta di affermazioni che non trovano riscontro nella sentenza impugnata, la quale ha confermato la sentenza del tribunale che – dopo aver ritenuto rilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, e sollevato la stessa dinanzi alla Corte costituzionale (ove infatti avesse ritenuto il provvedimento già viziato la questione di legittimità costituzionale non sarebbe stata rilevante) – ha ritenuti) illegittima la revoca per l’unica ragione data dalla intervenuta caducazione del D.Lgs. cit., art. 19, comma 8;

nè il ricorrente specifica quando, in che termini e con quale atto gli altri profili di colpa nell’amministrazione o gli altri vizi di legittimità del provvedimento sarebbero stati dedotti in giudizio, le ragioni del loro eventuale rigetto da parte del tribunale e la riproposizione degli stessi dinanzi al giudice d’appello, e ciò al fine di evitare una statuizione di inammissibilità delle questioni in quanto nuove (Cass. 09/08/2018, n. 20694);

in conclusione il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che si uniformerà al principio di diritti) su indicato e alla quale è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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