Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25188 del 28/11/2011

Cassazione civile sez. III, 28/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 28/11/2011), n.25188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12746/2009 proposto da:

SIRIO 2003 SRL (OMISSIS), in persona dell’amministratore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TARANTO 44, presso lo studio dell’avvocato MIUCCIO Giuseppe, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M. (OMISSIS), P.S., C.F.,

L.B., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POMPONIO LETO 2,

presso lo studio dell’avvocato STRONATI Claudio, che li rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8211/2009 del TRIBUNALE di ROMA di 10/04/09,

depositata il 16/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

è solo presente l’Avvocato Miuccio Giuseppe difensore della

ricorrente;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

aderisce alla relazione.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta – con ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. – la cassazione della sentenza in data 16.4.2009 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato – in relazione ad un’opposizione a precetto – la propria incompetenza per valore in favore del giudice di pace fissando il termine per la riassunzione del giudizio.

Il ricorso contiene due motivi.

I motivi rispettano i requisiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis nella specie.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 7, 9, 10, 14, 17 e 615 c.p.c. per violazione della corretta determinazione del valore della causa e del principio dell’economia processuale.

Il motivo è fondato.

Il tribunale di Roma ha erroneamente dichiarato la competenza del giudice di pace affermando che il valore del credito nel caso in esame era inferiore ad Euro 2.582,22, quale soglia di competenza dello stesso giudice.

Ma così facendo – ai fini del valore della causa – si è limitato a computare il solo capitale richiesto, ignorando le successive voci quali interessi legali fino al saldo, spese, competenze ed onorari”.

Nella specie il precetto intimava “il pagamento della somma di Euro 2.442,14, oltre interessi legali fino al saldo, nonchè le spese, competenze e onorari dalle successive occorrende”.

Ora, posto che il valore nelle cause di opposizione a precetto va determinato, ai sensi dell’art. 17 c.p.c., comma 1, con riferimento alla somma precettata nella sua interezza, che è il credito per cui esecutivamente si procede (v. anche Cass. ord. 24.4.2009 n. 9784), ai fini della competenza per valore (v. anche art. 14 c.p.c.) al capitale devono essere sommate le ulteriori voci che, con tutta evidenza, travalicano, nel loro complesso,la competenza del giudice di pace.

Non senza sottolineare che in ipotesi del genere, in cui il valore della causa si trova al confine fra le competenze di due diversi giudici, ragioni di economia processuale consiglierebbero la permanenza della causa davanti al giudice adito.

Il secondo motivo resta assorbito.

Conclusivamente, va dichiarata la competenza dell’adito tribunale di Roma davanti al quale va disposta la prosecuzione del giudizio”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorse, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, è dichiarata la competenza del tribunale di Roma.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011

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