Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25188 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. I, 10/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12311/2019 proposto da:

E.L., elettivamente domiciliato Roma, presso Corte

Cassazione e rappresentato e difeso dagli Avvocati ARESI TIZIANA, e

SEREGNI MASSIMO;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 66/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 10/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 da Dott. GORJAN SERGIO;

udito l’Avvocato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

E.L. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Torino avverso la decisione della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essere dovuto fuggire dal suo Paese poichè minacciato e perseguitato dagli aderenti del partito politico avverso affinchè non s’occupasse più di politica.

Il giudice torinese ebbe a rigettare il ricorso ritenendo non credibile il racconto reso dal richiedente protezione e reputato anche che non concorrevano le condizioni, in ragione delle quali è possibile riconoscere la protezione internazionale ovvero quella umanitaria.

L’ E. propose gravame avanti la Corte d’Appello di Torino che, resistendo il Ministero degli Interni, rigettò l’impugnazione osservando come il racconto reso dal ricorrente non era affidabile, come non appariva superato il fattore fondante la decisione assunta dal Tribunale dall’argomentazione critica proposta, come nella zona in cui il richiedente asilo viveva in Nigeria non concorreva situazione di violenza diffusa, nell’accezione precisata dalla Corte Europea; come, in assenza di condizioni di vulnerabilità l’attività svolta – peraltro – nel circuito dell’accoglienza non era dato sufficiente a consentire l’accoglimento dell’istanza di protezione umanitaria.

Avverso detta sentenza l’ E. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dall’ E. risulta inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17 -.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione delle regole in tema probatorio poste dagli artt. 115 e 116 c.p.c., poichè la Corte cisalpina, nell’adottare la sua statuizione, ha operato riferimento alle dichiarazioni rese dal richiedente asilo senza valutare i documenti fidefacenti da lui depositati.

Con la seconda ragione di doglianza il ricorrente lamenta violazione del disposto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, poichè il Collegio subalpino ebbe a valutare la credibilità del suo racconto senza operar riferimento agli indici normativamente posti al riguardo dalla norma richiamata.

Con la terza doglianza l’impugnante deduce violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, posto che la Corte piemontese non ha tenuto conto dei negativi sviluppi avuti negli ultimi tempi dalla situazione socio-politica della Nigeria, siccome desumibile da numerosi arresti di merito relativi alla posizione di altri richiedenti asilo nigeriani.

L’argomento critico a sostegno del primo mezzo d’impugnazione si compendia nella mera osservazione che il Collegio cisalpino ebbe a fondare la sua decisione sulle dichiarazioni rese dal richiedente asilo più che sui documenti dallo stesso depositati, i quali nemmeno vengono sunteggiati quanto al loro contenuto e finalità probatoria.

Consegue l’assenza del requisito indispensabile della specificità del motivo.

La censura mossa con il secondo motivo di doglianza si limita all’apodittica asserzione che la Corte territoriale, nel valutare il racconto reso dall’ E., non ebbe a seguire i criteri ermeneutici posti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Ovviamente il ricorrente oblia il preciso cenno fatto dai Giudici piemontesi al fatto, di assoluta rilevanza, che egli nemmeno conosceva il programma politico perseguito dal partito, in cui asseriva di militare.

Quindi il mezzo d’impugnazione appare generico poichè non v’è effettivo confronto con la motivazione resa dalla Corte distrettuale.

La terza cesura si fonda sulla riproposizione – nonostante la precisa motivazione sul punto illustrata dalla Corte distrettuale – dell’osservazione che altri richiedenti asilo nigeriani videro da altri Tribunali accolta la loro domanda, senza il minimo accenno ad una specifica critica alla motivazione esposta al riguardo nella decisione impugnata.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante la mancata costituzione dell’Amministrazione.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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