Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25188 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 08/10/2019), n.25188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13564-2018 proposto da:

SOCIETA’ AGRICOLA CAMIGLIANO SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMILIO DE CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO

CELOTTO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO

SALTO, ALESSANDRO MARRI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONAIIL DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587,

in persona del legale rappresentante in proprio quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 95/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 30.1.2018, la Corte d’appello di Firenze ha rigettato la domanda di Società Agricola Camigliano s.r.l. di aver restituiti i contributi previdenziali versati sulle retribuzioni corrisposte agli operai agricoli, in quanto azienda operante in territori qualificabili come montani;

che avverso tale pronuncia Società Agricola Camigliano s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 15 preleggi, della L. n. 991 del 1952, art. 8, della L. n. 67 del 1988, art. 9, comma 5, della L. n. 246 del 2005, art. 14, e del D.Lgs. n. 179 del 2009, art. 1, per avere la Corte di merito ritenuto, sulla scorta di Cass. n. 19420 del 2013, che, dovendo ritenersi la L. n. 991 del 1952, art. 8, abrogato anteriormente all’entrata in vigore della legge delega n. 246/2005, il suo inserimento nel povero delle disposizioni fatte salve dal D.Lgs. n. 179 del 2009, doveva reputarsi tamquam non esset in considerazione del carattere meramente ricognitivo del decreto medesimo;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., per avere la Corte territoriale motivato il rigetto della domanda mercè il mero richiamo a Cass. n. 7976 del 2016 (a sua volta confermativa del principio di diritto enunciato da Cass. n. 19420 del 2013) e senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni svolte per dimostrare la perdurante vigenza della L. n. 991 del 1952, art. 8;

che il primo motivo è manifestamente infondato, dovendosi dare seguito all’orientamento già espresso da questa Corte con le pronunce nn. 1500 e 1501 del 2019, che – nel prendere atto della declaratoria d’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 179 del 2009, art. 1, da parte di Corte Cost. n. 182 del 2018 – hanno ribadito il principio secondo cui la pretesa di aver restituiti i contributi versati sulle retribuzioni corrisposte agli operai agricoli occupati alle dipendenze di aziende operanti in territori montani deve ritenersi sprovvista di base normativa;

che il ricorso, assorbito il secondo motivo, va conseguentemente rigettato;

che la straordinaria complessità della questione trattata, già delineata dall’ordinanza interlocutoria n. 11721/2018 di questa Sesta sezione, costituisce giusto motivo per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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