Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25187 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 08/10/2019), n.25187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4806-2018 proposto da:

CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP.

SOCIALE CONSORTILE ONLUS, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso

la Signora DE ANGELIS ANTONIA, rappresentato e difeso dall’avvocato

BENEDETTO BALLERO;

– ricorrente –

Contro

P.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 282/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 22/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO

che, con sentenza depositata il 22.11.2017, la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato il Consorzio Regionale Territoriale Network Etico Italia soc. coop. consortile onlus a pagare a P.A.M. somme da lei maturate nei confronti della consorziata Cooperativa sociale servizi sociali Serena a r.l.;

che avverso tale pronuncia Consorzio Regionale Territoriale Network Etico Italia soc. coop. consortile onlus ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che P.A.M. è rimasta intimata;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alla parte ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Consorzio ricorrente, intendendo prestare ossequio al principio di diritto enunciato in fattispecie analoga da Cass. n. 6226/2019, ha depositato atto di rinuncia al ricorso mediante il proprio difensore all’uopo munito di mandato speciale;

che, dovendo la rinuncia al ricorso per cassazione essere notificata esclusivamente alle parti costituite (art. 391-bis c.p.c.), può senz’altro dichiararsi l’estinzione del processo ancorchè, in specie, la rinuncia non sia stata notificata;

che, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva, non v’ha ovviamente luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità; che, non trovando applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, al caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto misura eccezionale e come tale applicabile ai soli casi tipici di rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. nn. 23175 del 2015, 19071 del 2018), non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

l,a Corte dichiara estinto il giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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