Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25186 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.24/10/2017),  n. 25186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25850-2015 proposto da:

EDEMRED, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO BELLINI N 20, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO DE SIMONE, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FABIO ANGELINI, LUISA TALDONE, LUIGI

MANSANI, DOMENICO DEMARINIS;

– ricorrenti –

contro

REPAS LUNCH COUPON SRL, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO BRIGUGLIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CLAUDIO CONSOLO;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA ACCORHOTELS (GIA’ ACCOR SA);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1632/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata l’11/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza pubblicata il 16 gennaio 2008 il Tribunale di Roma rigettava la domanda con cui Accor s.a. aveva chiesto, nei confronti di Repas Lunch Coupon s.r.l., la declaratoria di nullità del marchio “ticket laundry” e, in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, dichiarava la nullità di alcuni marchi dei quali Accor era titolare e la decadenza di altri segni distintivi sempre registrati dall’attrice.

2. – Entrambe le parti impugnavano la sentenza e la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibili i gravami proposti.

3. – Accor e Edenred (cessionaria, quest’ultima, dei diritti derivanti dalle attuate registrazioni) chiedevano la revocazione della sentenza, a nonna dell’art. 395 c.p.c., n. 4, sostenendo che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto sussistente, e addebitabile ad Accor, la mancanza del suo fascicolo di parte, della comparsa conclusionale e della memoria di replica.

La Corte di Roma, con sentenza dell’il marzo 2015, respingeva il gravame.

4. – Con un unico motivo di impugnazione ricorre per cassazione Edenred, mentre Repas Lunch Coupon resiste con controricorso. La controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il motivo di ricorso denuncia: “violazione o falsa applicazione o nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, degli artt. 115, 132, 307 e 395 c.p.c.”. Lamenta la ricorrente che la Corte di appello, dopo aver ritenuto provata l’avvenuta tempestiva notifica dell’atto introduttivo al pubblico ministero, abbia affermato che tanto non bastava per ritenere fondato il gravame, dal momento che sarebbe stato necessario dimostrare che il collegio fosse stato avvertito di tale notificazione. La Corte di merito, ad avviso dell’istante, avrebbe dovuto rilevare l’errore revocatorio, consistente nel falso convincimento che il fascicolo di parte non era stato depositato e rilevare, pertanto, che la sentenza impugnata era affetta dal vizio denunciato: tanto più che, come rilevato dallo stesso giudice distrettuale, il contraddittorio col pubblico ministero era stato instaurato. In proposito la ricorrente assume: che la Corte di appello, dopo aver rilevato la necessità di procedere alla detta integrazione del contraddittorio, aveva proseguito nella trattazione della causa, segno – questo – che era stato dalla stessa riscontrato l’espletamento dell’incombente; che la controparte non aveva mai sollevato eccezioni relativamente alla mancata integrazione del contraddittorio; che la sentenza era affetta da insanabile contraddizione, avendo la Corte di merito prima riconosciuto che Edenred aveva notificato l’atto di citazione al pubblico ministero e poi ritenuto inammissibile l’appello proprio sul rilievo della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di quella parte.

2. – Il motivo non è fondato.

La Corte di appello, nella sentenza impugnata, dopo aver rilevato che Accor aveva depositato il proprio fascicolo di parte (contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza oggetto dell’impugnativa per revocazione) ha in sintesi osservato che nel verbale di udienza del 12 maggio 2009 compariva l’annotazione per cui l’ordinanza del 22 gennaio dello stesso anno (con cui – secondo quanto chiarito dalla ricorrente -si era disposta la notifica della citazione al pubblico ministero) “era stata notificata regolarmente” e che detta notifica, in base a quanto precisato nel detto provvedimento, era “a cura della parte”. Lo stesso giudice distrettuale ha evidenziato come da tale attestazione non potesse desumersi che nel fascicolo dell’appellante fosse presente, al momento in cui la Corte di appello aveva deliberato la prima sentenza, la prova della notifica dell’atto di citazione al pubblico ministero, mancando alcuna certificazione della cancelleria che attestasse la circostanza, reputando con ciò irrilevante il fatto che la relata di notifica in questione fosse stata “allegata dalle attrici agli atti del proprio fascicolo relativo alla presente fase processuale”.

Ciò posto, occorre premettere che l’accertamento, compiuto dalla Corte di appello, circa il significato della menzionata annotazione (quanto cioè alla ritenuta mancata documentazione, nel corpo del verbale, dell’avvenuta notifica della citazione al pubblico ministero) non è stato specificamente impugnato.

Il successivo passaggio argomentativo della pronuncia non è, poi censurabile, avendo riguardo alla connotazione di decisività che deve possedere l’errore revocatorio.

Infatti, nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l’errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l’affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove, poi, tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico – giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell’effettuato emendamento (Cass. 24 marzo 2014, n. 6881).

Va allora osservato che la Corte di appello, quand’anche avesse preso visione del fascicolo di parte (che, per errore, mancò di rilevare essere giacente in cancelleria), non avrebbe potuto ritenere che la citazione introduttiva fosse stata notificata al pubblico ministero, in mancanza di prova di un deposito dell’atto secondo le modalità prescritte dall’art. 87 disp. att. c.p.c., e non risultando, comunque, alcuna attestazione di cancelleria che desse conto dell’inserimento dell’atto stesso all’interno del fascicolo della parte.

Infatti, ai sensi degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., gli atti e i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell’indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere): sicchè l’inosservanza di tali adempimenti preclude al giudice di merito di prendere in esame gli atti e i documenti di cui trattasi.

Vero è che tale regola non trova applicazione ove la controparte legittimata a far valere le irregolarità avendone preso conoscenza, abbia accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione, giacchè, ove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all’atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette ad assicurare (Cass. 9 marzo 2010, n. 567; in senso conforme, la non massimata Cass. 10 aprile 2015, n. 7258). Va nondimeno osservato che la condotta di non opposizione rileva in presenza di una produzione o di un deposito effettivamente esistenti: laddove, nella fattispecie, ciò che non risulta provato è proprio l’effettivo attuarsi dell’incombente. Oltretutto, la censura è al riguardo pure carente di autosufficienza. Quando il motivo di impugnazione si timidi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorrente ha l’onere di indicare, in osservanza del principio di autosufficienza, con quale atto e in duale sede sia stata fatta duella deduzione in fatto e in (male modo la circostanza sia stata provata o risultata pacifica (Cass. 18 luglio 2007, n. 15961); infatti, in termini generali, l’onere del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, valido, oltre che per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, anche per eludo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, sussiste anche quando si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum Cass. 23 luglio 2009, n. 17953).

Ne la circostanza dell’avvenuta produzione può desumersi da altre evenienze (come il mancato rilievo della notificazione da parte della Corte di appello, o la mancata deduzione di eccezioni circa la mancata integrazione del contraddittorio), dal momento che la prova del deposito dell’atto è costituito dalla documentazione dell’incombente secondo la prescrizioni della legge processuale.

Il ricorso censura infine la sentenza anche per una motivazione apparente: ma a prescindere dal rilievo per cui la carenza denunciata non si ravvisa nemmeno in astratto, visto che la motivazione è solo apparente quando, benchè graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 3 novembre 2016, n. 29232) è a dirsi che in tema di errores in procedendo non e consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, la censura di omessa motivazione, spettando alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato, O meno, il denunciato vizio di attività, attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto novembre 9015, n. 99959).

3. – Il ricorso è dunque rigettato.

4. – Le spese del giudizio di legittimità gravano sulla ricorrente, siccome soccombente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti perchè la parte principale proceda al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6^ Sezione Civile, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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