Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25186 del 17/09/2021

Cassazione civile sez. II, 17/09/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 17/09/2021), n.25186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29011/2019 proposto da:

C.D.F., R.N.A., C.C.,

rappresentati e difesi dall’avv. ROBERTO ROSITO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il

18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la Corte d’appello di Bari rigettò l’opposizione avanzata da C.C., C.D.F. e R.N.A. avverso il decreto monocratico emesso dalla medesima Corte, che aveva rigettato la di loro istanza d’equo indennizzo per la non ragionevole durata d’un processo penale svoltosi a loro carico, definito con declaratoria di prescrizione;

che avverso il decreto collegiale della Corte locale gli istanti propongono ricorso sulla base di unitario motivo e che il Ministero della Giustizia resiste con controricorso;

ritenuto che i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 11 preleggi, art. 2 c.p. e art. 5 c.p.c., in relazione alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sex, lett. a), così come introdotto dall’art. 1, comma 777, (così corretta l’erronea indicazione in ricorso) lett. d), L. n. 208 del 2015, assumendo che la Corte distrettuale, errando, aveva rigettato l’istanza applicando il principio “tempus regit actum”, senza tener conto del fatto che la modifica normativa non aveva importato un mutamento di rito, ma, ben diversamente, inciso sul “bene della vita” azionato; difatti, proseguono i ricorrenti, la norma in discorso, che aveva escluso la sussistenza del pregiudizio per i procedimenti definiti con sentenza di prescrizione, era entrata in vigore l’1/1/2016, nel mentre in precedenza così non era, stante che l’indennizzo non era riconosciuto solo laddove la prescrizione fosse risultata connessa a condotte dilatorie della parte;

considerato che il motivo deve essere rigettato poiché il Collegio condivide e intende dare continuità alla recente decisione di questa Corte, la quale ha, con ricchezza di argomenti, ai quali si rimanda, chiarito che della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies, lett. a), introdotto dalla L. n. 208 del 2015, secondo cui non sussiste per l’imputato il pregiudizio da irragionevole durata del processo penale, salvo prova contraria, in ipotesi di dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, trova applicazione con riferimento al momento di proposizione della domanda di equa riparazione, in assenza di norme che dispongano diversamente e in forza dell’art. 11 disp. att. c.c., dettando la disposizione una nuova disciplina della formazione e valutazione della prova nel processo e dando luogo, dunque, ad uno “ius superveniens” che opera sugli effetti della domanda e, al contempo, determina un mutamento dei presupposti legali cui è condizionata la disciplina di ogni singolo caso concreto (Sez. 6, n. 19741, 2279/2020, Rv. 659221);

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate, in favore dei difensori antistatari davanti a questa Corte.

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese anticipate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021

 

 

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