Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25186 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. I, 10/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11641/2019 proposto da:

C.O., elettivamente domiciliato in Roma, presso Corte

Cassazione e rappresentato e difeso dall’Avvocato PRATICO’

ALESSANDRO;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1723/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 da Dott. GORJAN SERGIO;

udito l’Avvocato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.O. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Torino avverso la decisione della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’aver dovuto lasciare il suo Paese poichè omosessuale e rifiutava di sposarsi come richiestogli dal fratello, sicchè questi lo aveva denunziato alla Polizia.

Il Tribunale piemontese ebbe a rigettare il ricorso ritenendo che la vicenda personale narrata dal ricorrente non era credibile; che non sussisteva nel Senegal una situazione socio-politica caratterizzata da violenza diffusa; che non concorrevano ragioni fattuali di vulnerabilità od elementi utili all’accoglimento della richiesta di protezione umanitaria.

Il richiedente asilo ebbe a proporre gravame avanti la Corte d’Appello di Torino che ebbe a rigettare l’impugnazione mossa poichè effettivamente non credibile la versione fornita dal richiedente asilo a giustificazione del suo espatrio, mentre non concorreva elemento alcuno atto a sostenere l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte cisalpina articolato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, ha depositato solamente nota ex art. 370 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto da C.O. risulta fondato quanto al primo mezzo d’impugnazione con conseguente assorbimento del secondo e terzo, ambedue afferenti la protezione umanitaria.

Con la prima ragione di doglianza il C. lamenta vizio di nullità per omessa pronunzia, ex art. 112 c.p.c., in relazione ad uno degli specifici motivi proposti col gravame, segnatamente quello che attingeva la statuizione del primo Giudice afferente la valutazione della situazione socio-politica del Senegal a sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Il ricorrente provvede a ritrascrivere il motivo relativo all’esame della questione del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) e segnala che nella sentenza impugnata al riguardo non v’è il minimo cenno, nemmeno implicito, a detto motivo.

La censura appare fondata posto che il mezzo d’impugnazione risulta specifico sul punto in quanto ritrascritto il passo dell’atto d’appello portante il mezzo di gravame non esaminato, e ciò ha trovato conferma anche dall’esame degli atti del procedimento d’appello.

Di fatti, pur avendo il C. attinto con specifico motivo la statuizione del Tribunale che riteneva non concorrente in Senegal una situazione socio-politica caratterizzata da violenza diffusa, secondo l’accezione precisata dalla Corte Europea, il Collegio cisalpino non appare aver esaminato detta censura e nemmeno dall’insieme della motivazione può ritenersi che la stessa risulti implicitamente valutata e rigettata.

La motivazione esposta dalla Corte distrettuale afferisce espressamente alla questione della credibilità del racconto reso dal richiedente asilo – non più oggetto di specifica impugnazione in questa sede di legittimità – ed alla domanda afferente la protezione umanitaria, senza cenno alcuno alla questione afferente il disposto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

Con la seconda e terza cesura – oggetto di trattazione unitaria – il C. deduce violazione del disposto D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, ed omesso esame di fatti decisivi afferenti la domanda di protezione umanitaria, poichè la Corte distrettuale non ha ritenuto rilevanti all’uopo gli elementi fattuali lumeggianti suo intervenuto inserimento sociale.

Posto che la protezione umanitaria si configura come istituto residuale ad esito negativo della valutazione circa l’applicazione delle altre figura di protezione previste dalla relativa normativa, dette censure proposte con i numeri 2 e 3 in ricorso rimangono assorbite.

Accolto il primo mezzo d’impugnazione la sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa alla Corte d’Appello di Torino, altra composizione per nuovo esame della questione oggetto di ricorso e di quella assorbita.

Il Giudice di rinvio provvederà anche – ex art. 385 c.p.c., comma 3 – a regolare le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino altra composizione anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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