Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25186 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 07/12/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 07/12/2016), n.25186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14496-2014 proposto da:

D.N., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI RIPETTA, 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO

VESCI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNA RIZZARDO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

IPER MONTEBELLO S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI SAN BASILIO 72, presso lo studio degli avvocati DAVID MARIA

SANTORO, DAVIDE GIUSEPPE SPORTELLI, (studio Simmons & Simmons)

che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1412/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/03/2014 R.G.N. 986/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 9.7.2012 al Tribunale di Tortona D.N., già dipendente della società IPER MONTEBELLO spa con mansioni di addetta al reparto pizzeria presso il punto vendita “(OMISSIS)” di (OMISSIS), impugnava il licenziamento disciplinare intimatole in data 28.2.2012 per impossessamento abusivo di merce aziendale – due DVD per un valore di Euro 30,80 – deducendone la illegittimità per assenza di giusta causa e chiedendo la condanna del datore di lavoro alla reintegra in servizio ed al risarcimento del danno.

Il giudice del Lavoro, in assenza di attività istruttoria, accoglieva la domanda.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 12.12.2013- 11.3.2014 (nr. 1412/2013) in accoglimento dell’appello della società IPER MONTEBELLO spa ed in riforma della sentenza impugnata, rigettava le domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte territoriale dissentiva dal Tribunale, che aveva accolto la domanda per il ritenuto difetto di proporzionalità della sanzione, osservando che nè l’esiguo valore della merce sottratta nè la lunga durata del rapporto di lavoro nè la assenza di precedenti disciplinari escludevano la integrazione della giusta causa di licenziamento, dovendo aversi riguardo piuttosto che alla entità del danno patrimoniale potenzialmente arrecato dalla condotta della lavoratrice, alla lesione del vincolo fiduciario, derivante dalla sottrazione di merce esposta al pubblico da parte di uno degli stessi incaricati dell’imprenditore.

Tale profilo non era inciso nè dalla durata del rapporto di lavoro nè dalla assenza di precedenti disciplinari.

L’ultimo degli elementi posti dal Tribunale a sostegno della decisione – ovvero l’immediato ravvedimento della lavoratrice – era addirittura insussistente, in quanto il fatto, riferito nella contestazione disciplinare, che la lavoratrice, accompagnata nell’ufficio-vigilanza dagli addetti alla tutela del patrimonio aziendale, avesse ammesso “di essersi appropriata dei due DVD senza pagarne il corrispettivo” non costituiva ravvedimento ma ammissione della evidenza; in sede di successive giustificazioni scritte la lavoratrice aveva invece assunto di essere incorsa in una mera dimenticanza.

Infine il Tribunale aveva errato nel ritenere provata la mancanza della volontà di impossessamento da parte della lavoratrice.

La tesi della dimenticanza, sostenuta per la prima volta non nella immediatezza del fatto ma in sede di giustificazioni scritte, era infondata.

La ricostruzione della vicenda prospettata nel ricorso provava la volontà dell’illecito piuttosto che escluderla: la D., approfittando del fatto chè l’addetto al reparto pescheria, presso cui aveva acquistato merce, le aveva consegnato i talloncini con il codice a barre senza apporli sui prodotti venduti, aveva passato alla cassa i soli talloncini del codice a barre per la lettura ottica senza poggiare la merce sul rullo trasportatore; in tal modo aveva occultato nelle buste dei prodotti acquistati due DVD, prelevati dal reparto BAZAR.

La condotta della lavoratrice configurava dunque sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo la fattispecie della “appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali” per la quale l’art. 229 del CCNL COMMERCIO prevedeva il licenziamento per giusta causa.

Per la Cassazione della sentenza ricorre D.V.N., articolando quattro motivi.

Resiste con controricorso la società IPERMONTEBELLO spa, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la parte ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 229 CCNL COMMERCIO.

Ha censurato la sentenza impugnata per avere affermato la irrilevanza degli elementi dell’esiguo valore della merce sottratta, della durata del rapporto di lavoro, della assenza di precedenti disciplinari specifici.

Ha dedotto che il giudizio sulla giusta causa del licenziamento non aveva considerato tutti gli elementi di fatto della vicenda, alcuni dei quali avrebbero comportato una diversa valutazione della condotta anche in punto di volontà della lavoratrice di agire in violazione dei propri obblighi.

2. Con il secondo motivo la parte ricorrente ha denunziato omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio.

Ha esposto che la Corte di merito si era basata sul presupposto di fatto dell’impossessamento abusivo da parte della dipendente di beni aziendali senza indicare l’elemento di prova dell’abuso ed indicando, invece, fatti inesistenti.

Il giudice del merito aveva affermato che la lavoratrice aveva addotto una mera dimenticanza solo in sede di giustificazioni scritte laddove nella immediatezza dei fatti aveva riconosciuto la appropriazione volontaria della merce: nei fatti invece ella non aveva mai ammesso la volontarietà dell’accaduto ma nella immediatezza aveva semplicemente constatato che nella propria borsa vi era merce impagata.

Egualmente era del tutto carente la prova del fatto che ella avesse “approfittato” delle condotte dei due dipendenti rispettivamente addetti al reparto-pescheria ed alla cassa; non vi era alcun elemento atto a dimostrare che ella avesse invitato i colleghi a trasgredire alle regole aziendali, che avesse premeditato la sottrazione della merce o che avesse tenuto una condotta altrimenti sospetta.

Dalla lettura dei fatti emergeva che i beni erano stati trasportati al di là delle casse in conseguenza di una concatenazione di eventi nei quali era intervenuta anche la condotta di terzi, tanto che anche la cassiera era stata destinataria di una sanzione conservativa, fatto illogicamente valutato dal giudice dell’appello in senso sfavorevole alla lavoratrice.

La ricorrente ha altresì denunziato la omessa considerazione da parte del giudice dell’appello della circostanza – evidenziata nella memoria di costituzione in appello (pag. 13) – che ella si trovava in una pausa di lavoro, il che rendeva credibile un calo di attenzione rispetto a quella dei dipendenti in servizio.

La fattispecie prevista dall’art. 229 CCNL si riferiva alla “sottrazione di merce aziendale”, che ineriva a condotte dolose e non di mera dimenticanza.

3. Con il terzo motivo la ricorrente ha denunziato contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

A fondamento della censura la ricorrente ha lamentato che la Corte di merito aveva da un lato affermato la irrilevanza degli elementi valorizzati dal giudice del primo grado (modico valore della merce, pregressa condotta della dipendente), dall’altro asserito di avere fondato il proprio giudizio sulla valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della condotta, che avrebbero dovuto includere quelli dichiaratamente trascurati.

4. Con il quarto motivo la ricorrente ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Con il motivo viene denunziata la omessa ammissione dei mezzi istruttori – la cui domanda era stata riproposta in appello – ed in particolare della prova per testi sulle circostanze capitolate ai nn. 10-11 e 15 del ricorso introduttivo di primo grado (alle pagine 2 e 3), relative alla propria condotta sia all’atto del passaggio alla cassa (capitoli 10 ed 11) che del controllo (capitolo 15), a conferma della sua buona fede.

In particolare:

– Su sua domanda la cassiera aveva affermato essere sufficiente la registrazione dei codici a barre, senza esporre la merce sul nastro;

– dalla conferma del capitolo 15 del ricorso sarebbe emerso che in sede di controllo e presso l’ufficio-sorveglianza ella aveva preso atto di una mera dimenticanza senza affatto ammettere la volontarietà della sottrazione dei prodotti (DVD).

Preliminarmente deve procedersi all’esame del secondo, del terzo e del quarto motivo del ricorso, tra loro connessi, tutti inerenti a censure che investono la ricostruzione del fatto storico operata in sentenza.

L’accertamento dei fatti controversi è infatti preliminare, dal punto di vista logico, alla applicazione delle norme di diritto (nella specie art. 2119 c.c.); soltanto rispetto alla ricostruzione dei fatti cristallizzata nella sentenza può verificarsi la sussistenza o meno di un vizio di “sussunzione” – ovvero di non corretta interpretazione o applicazione di norme giuridiche – mentre non è corretto dedurre la di violazione di norme sul presupposto di una ricostruzione del fatto storico diversa – ed alternativa – rispetto a quella effettuata dal giudice del merito.

Premessa la pregiudizialità della verifica di legittimità della sentenza in punto di “giudizio di fatto”, il sindacato rimesso a questa Corte incontra i limiti definiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo vigente, applicabile ratione temporis (la sentenza impugnata è stata pubblicata in data successiva all’11 settembre 2012).

Il vizio della motivazione è dunque deducibile soltanto in termini di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. 22.9.2014 nr 19881; Cass. S.U. 7.4.2014 nr. 8053) il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); resta cioè esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” e “contraddittorietà” della motivazione sulle quaestiones facti (Cass. S.U. 22.9.2014 nr 19881; Cass. S.U. 7.4.2014 nr. 8053).

3. Da quanto esposto consegue immediatamente la inammissibilità della censura svolta con il terzo motivo in punto di contraddittorietà della motivazione.

2.4. I motivi di censura esposti con il secondo ed il quarto motivo non sfuggono ad analoghi rilievi, giacchè non introducono fatti decisivi e non esaminati in sentenza.

Il giudice dell’appello fonda il suo convincimento in ordine alla volontarietà della condotta di appropriazione della merce aziendale sulle seguenti circostanze:

– la condotta tenuta dalla D. all’interno dell’ipermercato in corso di svolgimento dei fatti;

– la circostanza che la lavoratrice, accompagnata nell’ufficio di vigilanza dagli addetti alla sorveglianza, avesse ammesso di essersi appropriata dei due DVD.

I fatti oggetto dei capitoli di prova di cui si lamenta la mancata ammissione sono stati, dunque, esaminati dal giudice nella sentenza impugnata, sicchè ciò che si lamenta è un vizio di omesso esame di elementi istruttori relativi a fatti di cui ha dato conto la sentenza, non sussumibile nella nuova previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

1. Da quanto esposto consegue il rigetto del primo motivo di ricorso.

Il giudice dell’appello ha correttamente ritenuto che la fattispecie concreta configurasse una grave lesione del vincolo fiduciario, venendo in rilievo, dal punto di vista oggettivo una grave violazione degli obblighi fondamentali del rapporto di lavoro – ed in particolare dell’obbligo di fedeltà – e dal punto di vista soggettivo la intensità del dolo, per il tentativo di eludere il controllo del datore di lavoro sulla merce in uscita dal luogo di vendita.

Tale giudizio è del resto conforme alla stessa valutazione delle parti collettive che, per quanto esposto in sentenza, prevedevano all’art. 229 del CCNL come ipotesi di giusta causa di licenziamento la appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 100 per esborsi ed Euro 2.500 per compensi professionali oltre spese generali al 155 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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