Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25185 del 24/10/2017

Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.24/10/2017),  n. 25185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1125-2015 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA N.

RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato MICHELE SINIBALDI, che

lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

ROBERTO STEFANO BROVELLI;

– ricorrente –

contro

D.N.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 967/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – M.D. proponeva opposizione avverso il precetto intimatogli dall’ex-coniuge D.N. per la somma di Euro 14.853,69: per la precisione, il precetto aveva ad oggetto ratei non corrisposti dell’assegno di mantenimento disposto in sede di separazione. L’opposizione risultava fondata sulla prescrizione quinquennale del diritto per le somme maturate fino a giugno 2001, sul giudicato che era caduto sulla sentenza penale con cui l’opponente era stato assolto dal reato di cui all’art. 570 c.p. per non aver fornito i mezzi di sussistenza al figlio minore e sull’avvenuta corresponsione del dovuto.

Il Tribunale di Verbania respingeva integralmente l’opposizione.

2. – M. interponeva gravame che la Corte di appello di Torino, con sentenza pubblicata il 20 maggio 2014, respingeva.

3. – Contro tale pronuncia ricorre per cassazione M.D., il quale fa valere due motivi di impugnazione, illustrati da memoria. D.N., benchè intimata, non ha svolto attività processuale nella presente sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2941 c.c.. L’istante invoca la più recente giurisprudenza di questa S.C., secondo cui la sospensione della prescrizione non opera nei confronti dei coniugi tra i quali sia intervenuta una sentenza di separazione personale, e censura, in tal modo, l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui nella fattispecie non si configurerebbe alcuna sospensione del termine prescrizionale.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha osservato che sul punto della decorrenza della prescrizione l’odierno ricorrente non aveva censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui affermava che la prescrizione del diritto rimaneva sospesa tra i coniugi ancorchè essi fossero in regime di separazione personale. La stessa Corte di merito ha poi osservato che “in ogni caso” il termine prescrizionale decorreva anche in regime di separazione tra coniugi.

Quest’ultima affermazione è però estranea alla ratio decidendi, che è fondata su di un dato di rilevanza processuale: l’inammissibilità del motivo di appello (con cui non era stata specificamente censurata la statuizione del Tribunale circa la non operatività della sospensione della prescrizione).

Il ricorrente non può pertanto impugnare quanto la Corte di merito ha ritenuto di aggiungere al proprio giudizio circa l’inammissibilità del gravame.

Infatti, ove il giudice, definito il giudizio con una statuizione, in rito, di inammissibilità, inserisca nella decisione anche delle argomentazioni di merito rese ad abundantiam, la parte soccombente non ha l’onere, nè l’interesse, a richiedere, con il mezzo di impugnazione, un sindacato in ordine a tale parte di motivazione, siccome ininfluente ai fini della decisione (Cass. 4 gennaio 2017, n. 101; Cass. 20 agosto 2015, n. 17004), sicchè è inammissibile l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass. 20 agosto 2015, n. 17004 cit.; Cass. 22 ottobre 2014, n. 22380). Deve, poi, senz’altro escludersi che l’impugnazione proposta dal ricorrente possa essere intesa come diretta a incidere sulla statuizione di inammissibilità del motivo. E’ l’oggetto della censura che – al di là della rubricazione del motivo che non investe il vizio processuale – a impedire una tale conclusione. Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; se è vero, poi, che non è indispensabile che il ricorrente, denunciando un error in procedendo, faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 è tuttavia necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità del procedimento o della decisione determinata dal vizio lamentato (Cass. Sez. U. 24 luglio 2013, n. 17931, in materia di omessa pronuncia; Cass. 31 ottobre 2013, n. 24553, sullo stesso tema; Cass. 29 novembre 2016, n. 24247, in materia di preclusioni processuali).

2. – Con il secondo mezzo è lamentata violazione dell’art. 116 c.p.c.. Il motivo investe il giudizio espresso dalla Corte di appello quanto al mancato pagamento delle somme dovute. In proposito, il ricorrente richiama la parte motiva della sentenza di appello in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio e rileva che in tale pronuncia il giudice distrettuale aveva affermato fosse da condividere “la decisione del Tribunale di respingere la domanda di assegno divorzile”.

2.1. Anche tale motivo è inammissibile.

Invocando l’art. 116 c.p.c., il ricorrente mira ad una sostanziale revisione del giudizio espresso dalla Corte di appello circa la mancata prova di pagamenti idonei a coprire il debito per cui è stato intimato il precetto. Va nondimeno osservato che la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, (non quello di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, impropriamente richiamato dal ricorrente), solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti, secondo prudente apprezzamento i una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892): nessuna di tali fattispecie si prospetta, peraltro, nella presente sede.

Il richiamo, poi, alla sentenza sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio resa in fase di gravame, oltre a inerire a una questione nuova di cui non è fatta menzione nella sentenza impugnata e che il ricorrente non spiega come sia stata sollevata nella precedente fase del giudizio (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675) non appare comprensibile, visto che la pronuncia in questione (di cui nemmeno si predica il passaggio in giudicato) non contiene statuizioni che si pongano in contrasto con la sentenza impugnata, nè, al riguardo, l’istante formula rilievi sufficientemente puntuali e circostanziati.

3. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. Nulla deve statuirsi in punt’di spese, non avendo l’intimata svolto alcuna attività processuale nella presente sede.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti perchè la parte principale proceda al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; nel caso di pubblicazione si dispone l’oscuramento dei dati personali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Sezione sesta Sezione Civile, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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