Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25185 del 17/09/2021

Cassazione civile sez. II, 17/09/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 17/09/2021), n.25185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9242/2020 proposto da:

G.E., rappresentato e difeso dall’avv. ALESSIO ANDREY

CAPERNA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/03/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Roma, con decreto pubblicato il 25 luglio 2020, ha accolto l’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter. proposta da G.E. avverso il Decreto n. 1089 del 2019, della stessa Corte, limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, e, per l’effetto, ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento delle spese nella misura di Euro 486,00 per compensi e di Euro 54,00 per spese vive.

2. G.E. ricorre per la cassazione del decreto sulla base di due motivi, Non ha svolto difese l’intimato Ministero della giustizia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., e si lamenta che la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciare sulla richiesta di applicazione dell’aumento del 30%, previsto dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1-bis, al compenso liquidato a titolo di spese processuali.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. L’errore processuale denunciato è configurabile esclusivamente nel caso di omessa pronuncia su domande o eccezioni di merito (ex plurimis, Cass. 12/01/2016, n. 321; Cass. 06/12/2004, n. 22860), e la richiesta di applicazione dell’aumento percentuale previsto dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1-bis, non costituisce domanda.

3. Con il secondo motivo è denunciata violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1-bis, nonché dei principi in materia di liquidazione delle spese processuali, e si contesta, sotto il profilo sostanziale, il mancato riconoscimento dell’aumento percentuale previsto dalla disposizione citata.

4. Il motivo è privo di fondamento.

4.1. Il citato art. 4, comma 1-bis, introdotto dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37 (Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6), prevede che il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1, “e’ di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati”.

4.2. Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, il riconoscimento dell’aumento percentuale non è automatico, per il solo fatto che gli atti processuali siano stati depositati con modalità telematica.

Come reso evidente dall’inciso “di regola”, il legislatore ha rimesso al prudente apprezzamento del giudice la valutazione della idoneità degli atti a conseguire il risultato di agevolare la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati.

Ciò comporta che il giudice non è tenuto a giustificare il mancato riconoscimento dell’aumento, e la decisione non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità.

5. Al rigetto del ricorso non fa seguito pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’Amministrazione intimata. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA