Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25185 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 08/10/2019), n.25185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 716-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO

PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO;

– ricorrente –

contro

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAOLO SECHI;

– Controricorrente –

avverso la sentenza n. 175/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 21/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 21.6.2017, la Corte d’appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di L.S. volta alla riliguidazione della pensione spettantegli tenendo conto della rivalutazione contributiva dei periodi di lavoro in cui era stato esposto ad amianto, L. n. 257 del 1992, ex art. 13;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che L.S. ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, l’INPS denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto, con motivazione meramente apparente, che dall’intervenuta decisione del Comitato provinciale INPS sul ricorso amministrativo proposto dall’assicurato avverso il diniego dei benefici previdenziali di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, non potesse trarsi la prova della sussistenza di una domanda amministrativa anteriore alla decisione di tale ricorso;

che, con il secondo motivo, l’INPS si duole di violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, per non avere la Corte di merito ritenuto che il termine di decadenza potesse decorrere anche dalla scadenza del termine di 90 giorni previsto per la decisione del ricorso in sede amministrativa, presentato nella specie il 14.11.2005;

che, con riguardo al primo motivo, costituisce orientamento consolidato di questa Corte il principio secondo cui, affinchè sia integrato il vizio di mancanza o apparenza della motivazione agli effetti di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, occorre che la motivazione della sentenza manchi del tutto, vuoi nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segua l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, vuoi nel senso che, pur formalmente esistendo quest’ultima, il suo svolgimento sia talmente contraddittorio da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. n. 20112 del 2009);

che, a chiarimento dell’anzidetto principio, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che il vizio in questione, attenendo alla motivazione in sè, deve emergere dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. S.L. n. 8053 del 2014);

che, nella specie, l’accertamento circa la mancata prova dell’avvenuta presentazione di una domanda amministrativa in data anteriore al 16.2.2012 è stato motivato dai giudici di merito sulla scorta delle risultanze documentali (cfr. sentenza impugnata, pagg. 3-4), di talchè evidente che, dolendosi della plausibilità del ragionamento inferenziale effettuato dalla Corte territoriale, parte ricorrente intende inammissibilmente lamentare vizi dell’anzidetto accertamento in fatto (cfr. per un caso analogo Cass. n. 24783 del 2018);

che l’inammissibilità del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, che logicamente presuppone che il Comitato provinciale dell’INPS abbia provveduto su un ricorso che faceva seguito ad una domanda amministrativa che, viceversa, la Corte di merito ha escluso che sia mai stata presentata dall’assicurato;

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in f, 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggono in favore del difensore di parte controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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