Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25185 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 07/12/2016, (ud. 20/09/2016, dep. 07/12/2016), n.25185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6760-2014 proposto da

D.N.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU e

SAVINA BOMBOI, che lo rappresentano e difendono unitamente

all’avvocato MICHELE DE FELICE, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio

dell’avvocato STEFANIA VERALDI, rappresentato e difeso dagli

avvocati LORENZO IOELE, FRANCESCO CESARO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1188/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 11/09/2013 r.g.n. 1162/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato COSSU BRUNO;

udito l’Avvocato IOELE LORENZO;

udito P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 7 ottobre 2009 nella cancelleria del Tribunale di Salerno, D.N.V. esponeva: di aver lavorato, con la qualifica di operaio specializzato alle dipendenze del Consorzio resistente dal 15 gennaio 1987 sino al 20.1.08; che la procedura di licenziamento collettivo era stata introdotta in data 29.1.07 con comunicazione L. n. 223 del 1991, ex artt. 4 e 24 e, per effetto di richiesta di consultazione sindacale da parte delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni, tali parti venivano convocate presso la sede della Giunta Regionale della Campania Servizio Politiche del Lavoro – per l’esame congiunto di cui all’art. 4, commi 6 e 7; che le parti avevano concordato l’esubero definitivo di otto unità, applicando i criteri legali di scelta dei destinatari: A) carichi di famiglia; B) anzianità di servizio, come previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1; di essere stato licenziato con lettera raccomandata del 26.6.07 con efficacia dal 10.1.08; di avere, con nota 5 luglio 2007, impugnato il licenziamento in via stragiudiziale con offerta della propria prestazione lavorativa.

Chiedeva pertanto la declaratoria di nullità, inefficacia, illegittimità del subito atto espulsivo alla luce dei seguenti profili formali e sostanziali: invalidità e illegittimità della procedura, insussistenza dei presupposti e delle condizioni, violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4 nullità del recesso per violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5 violazione della L. n. 604 del 1966, art. 2.

In fatto, affermava che il proprio nucleo familiare si componeva della moglie, titolare di rapporto di lavoro agricolo, avventizia; di due figli, maggiorenni, privi, all’epoca del recesso, di redditi autonomi; denunciava la incomprensibilità dell’applicato criterio del punteggio; richiamava la unilaterale modifica datoriale della struttura organizzazione; la violazione del vincolo di stabilità convenzionale; la illegittimità della procedure e la violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5.

Chiedeva, quindi, che alla declaratoria di illegittimità del licenziamento de quo venissero applicate tutte le conseguenze di cui all’art. 18 S.L., con vittoria di spese.

Articolava mezzi istruttori e depositava varia documentazione.

Ritualmente costituitosi il contraddittorio il Consorzio resistente depositava articolata memoria difensiva in cui concludeva per il rigetto della domanda stante la sua infondatezza con rivalsa delle spese di lite.

All’udienza del 24 marzo 2010, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, la causa veniva decisa con l’accoglimento della domanda.

Il Tribunale analizzava puntualmente: la legittimità della procedura posta in essere dalla convenuta, in esame congiunto con le organizzazioni sindacali, sotto il profilo delle unità in esubero, pari a otto; i criteri di scelta adottati in linea con la previsione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5 ponendo segnatamente in risalto come, nel caso in esame, fosse stato assolto dal lavoratore licenziato l’onere di allegare e provare la violazione di detti criteri che non apparivano correttamente applicati.

Avverso la suddetta sentenza il Consorzio proponeva appello, evidenziando la ritualità dei criteri di scelta del personale; che il recesso era divenuto efficace soltanto in data 25 novembre 2008 dopo ben 253 giorni di malattia; che la motivazione era affetta da travisamento dei presupposti di fatto (il carico di famiglia del lavoratore era pari a zero, giusta le dichiarazioni dal predetto rese al Consorzio); che non vi fu violazione del criterio di anzianità di servizio e anagrafica.

Resisteva il D.N..

Con sentenza depositata l’11 settembre 2013, la Corte d’appello di Salerno accoglieva il gravame ed in riforma della sentenza impugnata dichiarava la legittimità del licenziamento.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il D.N., affidato a due motivi.

Resiste il Consorzio con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5 nella parte in cui prevede l’obbligo per il datore di lavoro di indicare e dimostrare le ragioni tecnico produttive per le quali ha ritenuto di limitare la platea dei lavoratori licenziandi.

Lamenta che a tal fine non era sufficiente che il datore di lavoro avesse indicato tale limitazione, ma era necessario allegare e provare il fatto che determina la limitazione della platea dei licenziandi, non essendo sufficiente che il datore di lavoro dichiari che la riorganizzazione riguardava solo il settore manutenzione ed esercizio irriguo.

2.-Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la sentenza impugnata pronunciato in ordine alla dedotta illegittimità del recesso per non avere il Consorzio indicato con chiarezza ed applicato il criterio dell’anzianità di servizio.

3.- I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati, anche a voler prescindere dalla pertinenza della denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c.

Analoga questione, sempre inerente il licenziamento per riduzione di personale del Consorzio qui intimato, è stata risolta, in senso negativo per il lavoratore da questa Corte con sentenza 4.12.2015 n. 24728 (ove si è evidenziato che il ricorso mirava a rimettere in discussione le scelte imprenditoriali, come tali insindacabili, del datore di lavoro che aveva inteso realizzare una riorganizzazione aziendale nei settori prima ricordati, adeguatamente motivata).

In ogni caso: a) la L. n. 223 del 1991, art. 5 non prevede l’obbligo del datore di lavoro di dimostrare la riduzione della platea dei licenziandi, ma solo del rispetto dei criteri di legge ovvero stabiliti ritualmente con i sindacati. A tal riguardo deve rimarcarsi che, secondo la sentenza impugnata, il Consorzio aveva ben evidenziato, in sede di procedura L. n. 223 del 1991, ex art. 4 le ragioni per cui la riduzione della forza lavoro interessava solo i due settori in questione. Ogni censura sul punto finisce per sindacare inammissibilmente, specie nel regime di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 un accertamento di fatto svolto dalla sentenza impugnata, senza peraltro allegare adeguati elementi contrari. Come rammentato da Cass. n.24728/15, la limitazione ai due (identici) settori interessati dalla procedura tale limitazione appare possibile alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass. n. 25353/2009) “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore ove ricorrano, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale, oggettive esigenze tecnico-produttive, restando onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata. Ne consegue che non può essere ritenuta “legittima la scelta di lavoratori solo perchè impiegati nel reparto lavorativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative” (cfr. anche Cass. n. 2429/2012).

b) quanto al criterio dell’anzianità di servizio, la corte distrettuale ha accertato che i criteri adottati in sede sindacale, oltre all’individuazione dei reparti eccedentari, consistevano nell’anzianità e carichi di famiglia. Che alla luce di essi la scelta del D.N., che risultava aver dichiarato di non avere alcun carico di famiglia e la cui anzianità di servizio risultava dalla comunicazione 20.6.07, appariva corretta.

Anche a tale riguardo la censura finisce per richiedere a questa Corte un riesame delle circostanze di fatto, senza peraltro allegare alcun ulteriore elemento a sostegno dell’assunto.

A fronte di tale accertamento positivo, parte ricorrente non ha specificamente illustrato il motivo di appello che avrebbe sviluppato sul punto. Le censure in questione attengono dunque al merito, dirette ad una “rivalutazione del fatto” come tale inammissibile in questa sede e riferiscono di un’applicazione distorta del criterio che avrebbe danneggiato il ricorrente senza allegare, peraltro, precisi riscontri (a tal riguardo è certamente inidoneo allo scopo la mera allegazione all’odierno ricorso di tabulati inerenti i lavoratori licenziandi, posto che in tal modo si demanda a questa S.C. la selezione delle parti rilevanti e così una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità, cfr. ex aliis, Cass. 7 febbraio 2012 n.1716).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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