Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25184 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. un., 24/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.24/10/2017),  n. 25184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente di sez. –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 13952 del 2016 proposto da:

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – G.S.E. S.p.A., in persona

dell’Avvocato V.V.M., Direttore della direzione

affari legali e societari, in virtù dei poteri conferiti con

procura Notaio B.A.M. – rep. (OMISSIS),

rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso,

dall’Avvocato Gianluigi Pellegrino, presso lo studio del quale in

Roma, Corso del Rinascimento n. 11, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

IDROELETTRICA QUINSON s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine

del ricorso, dagli Avvocati Emilio Sani, Giovanni Battista Conte e

Valentina Petri, elettivamente domiciliata in Roma, via Ennio

Quirino Visconti n. 99, presso lo studio degli Avvocati Conte e

Petri;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA, in persona del Presidente pro

tempore;

– intimata per regolamento di giurisdizione –

in relazione al procedimento pendente dinnanzi al Tribunale superiore

delle acque pubbliche, iscritto al R.G. n. 126-2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 maggio 2017 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, il quale ha chiesto che le

Sezioni Unite della Corte di cassazione dichiarino la giurisdizione

del Tribunale superiore delle acque pubbliche sulle domande proposte

da Idroelettrica Quinson nei confronti della Regione Valle d’Aosta e

la giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda

proposta nei confronti del Gestore dei servizi energetici;

lette le memorie depositate dalle parti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

IDROELETTRICA QUINSON s.r.l. è titolare d’impianto idroelettrico denominato (OMISSIS) sito nel comune di (OMISSIS), per concessione variamente rinnovata nel corso degli anni e, da ultimo, con il d.p. Giunta regionale della Valle d’Aosta 17 maggio 2012, n. 279, con il quale è stata accordata la possibilità di derivare a scopo idroelettrico 0,75 moduli continui e costanti per produrre la potenza nominale media annua di 127,28 kw. Per tale impianto la IDROELETTRICA QUINSON fruisce, dal 2008, delle incentivazioni previste per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili a cura del Gestore dei servizi energetici.

Sulla scorta del riscontrato superamento delle portata media annua di prelievo d’acqua e con separati provvedimenti, la Regione Valle d’Aosta ha contestato alla società – con nota del 26 marzo 2015 e con comunicazione del 26 ottobre 2015 – il mancato rispetto delle portate medie annue di prelievo stabilite dal disciplinare di subconcessione, e il Gestore dei servizi energetici – con nota del 10 febbraio 2016 – ha chiesto la restituzione delle incentivazioni fruite dalla stessa società tra il 2008 e il 2013.

IDROELETTRICA QUINSON s.r.l. ha quindi proposto ricorso dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, chiedendo la dichiarazione di illegittimità dei menzionati atti e il loro annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia degli stessi.

Il Gestore dei servizi energetici ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, ritenendo che la vertenza fosse da devolversi al giudice amministrativo, almeno con riguardo alla parte di controversia d’interesse del Gestore stesso relativa ai provvedimenti da questo emessi con riguardo agli incentivi economici per la produzione di energia da fonte rinnovabile.

IDROELETTRICA QUINSON s.r.l. ha resistito con controricorso, assumendo che l’intera vertenza rientrerebbe nella giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

La Regione Valle d’Aosta non ha svolto attività difensiva.

Il P.G. ha concluso per la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche sulle domande proposte da IDROELETTRICA QUINSON s.r.l. nei confronti della Regione Valle d’Aosta e la giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda proposta nei confronti del Gestore dei servizi energetici.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Le conclusioni del P.G. possono essere condivise solo con riferimento alla domanda proposta dalla IDROELETTRICA QUINSON s.r.l. nei confronti della Regione Valle d’Aosta, dovendosi dichiarare invece la giurisdizione del giudice amministrativo quanto alla domanda proposta nei confronti del Gestore dei servizi energetici.

L’unica impugnazione avanzata da IDROELETTRICA QUINSON s.r.l. dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche tende all’annullamento di tre provvedimenti: due, emessi dalla Regione Valle d’Aosta, di contestazione del mancato rispetto delle portate medie annue di prelievo; il terzo, emesso dal Gestore dei servizi energetici, volto al recupero delle incentivazioni previste per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili erogate dal 2008 al 2013.

Il tutto si fonda sulla contestata rilevanza del riscontrato superamento della portata media annua di prelievo d’acqua.

Il fatto genetico è dunque unico sul piano storico, ovverosia il superamento della portata media annua, mentre le conseguenze giuridiche sono duplici e toccano, da un lato, il rapporto di concessione quanto alla individuazione dei limiti di prelievo consentiti e, dall’altro, la perdita degli incentivi economici per la produzione di energia da fonte rinnovabile, così come duplici e diversi sono gli organismi emittenti i provvedimenti impugnati: la Regione Valle d’Aosta nel primo caso, il Gestore dei servizi energetici nel secondo caso.

Certamente sussiste la giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche quanto agli atti adottati dalla Regione autonoma Valle d’Aosta.

Ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 143 infatti, “appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche: a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche; b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell’autorità amministrativa adottata ai sensi degli artt. 217 e 221 presente legge; nonchè contro i provvedimenti definitivi adottati dall’autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 2 modificato con la L. 13 luglio 1911, n. 774, art. 22, del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688 (102), e della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, artt. 378 e 379; c) i ricorsi la cui cognizione è attribuita al Tribunale superiore delle acque dalla presente legge e dal testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, artt. 23,24,26 e 28”.

Nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che la giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, comma 1, lett. a), con riferimento ai “ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall’Amministrazione in materia di acque pubbliche”, sussiste solo quando i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche (nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione, l’esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione di esse o ad influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti), mentre restano fuori da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie che solo in via di riflesso, o indirettamente, abbiano una siffatta incidenza (Cass., S.U., n. 20300 del 2011; Cass., S.U., n. 14195 del 2005).

Invero, “la giurisdizione del TSAP è contrapposta, per un verso, a quella del Tribunale regionale delle acque che è organo (in primo grado) della giurisdizione ordinaria, cui il precedente art. 140, lett. c), attribuisce le controversie in cui si discuta in via diretta di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche (a cominciare da quelli di utilizzazione di acque pubbliche, collegati alla gestione di opere idrauliche, nonchè i criteri di ripartizione degli oneri economici) e, per altro verso, alla giurisdizione del complesso TAR-Consiglio di Stato ricorrente per tutte le controversie che abbiano ad oggetto atti soltanto strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, quali esemplificativamente quelli compresi nei procedimenti ad evidenza pubblica volti alla concessione in appalto di opere relative alle acque pubbliche (Cass. S.U., n. 14195 del 2005; n. 337 del 2003; n. 9424 del 1987), alle relative aggiudicazioni (Cass. 10826 del 1993), ed in genere concernenti la selezione degli aspiranti alla aggiudicazione dell’appalto o all’affidamento della concessione (Cass., S.U., n. 10934 del 1997; n. 8054 del 1997; n. 7429 del 1987).

Orbene, la domanda con la quale IDROELETTRICA QUINSON s.r.l. ha chiesto al Tribunale superiore di accertare la illegittimità e di annullare gli atti adottati dalla Regione Valle d’Aosta rientra certamente nella giurisdizione del giudice adito, concernendo essa la esatta individuazione dei limiti della concessione e dei quantitativi di acqua prelevabili: non vengono, quindi, in rilievo profili attinenti alle indennità o ai canoni di concessione, in relazione ai quali soltanto sarebbe predicabile la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza del Tribunale regionale della acque pubbliche.

Per quanto invece riguarda la nota del Gestore dei servizi energetici e la restituzione degli incentivi economici dallo stesso erogati per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, deve rilevarsi che il Gestore – che è una società per azioni il cui azionista unico è il Ministero dell’economia e delle finanze – svolge funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico, attendendo alla gestione del sistema pubblico d’incentivazione anche mediante il riconoscimento, in concreto, delle tariffe incentivanti (Cass., S.U., n. 4326 del 2014). Nel caso di specie, il Gestore dei servizi energetici – nell’ambito della gestione del sistema pubblico d’incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile e nell’esercizio dei poteri ad esso spettanti (D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, art. 42 “Controlli e sanzioni in materia di incentivi”) – ha accertato, in sinergia con la Regione Valle d’Aosta, la ritenuta carenza delle condizioni per l’accesso ai fruiti benefici, stante il riscontrato superamento della portata media annua di prelievo d’acqua.

La controversia sul punto riguarda la richiesta di restituzione degli incentivi economici fruiti, ovverosia un provvedimento sull’incentivazione della produzione di energia da fonte idroelettrica, e concerne, quindi, la “produzione di energia”, essendo la previsione di contributi tariffari uno strumento d’indirizzo della produzione energetica nazionale (Cass., S.U., nn. 10409, 10410 e 10411 del 2017; Cass., S.U., n. 10795 del 2017).

La causa per l’annullamento del provvedimento assunto da Gestore dei servizi energetici rientra, dunque, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 cod. proc. amm., comma 1, lett. o), che contempla “le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”.

Non v’è dubbio, infatti, che degli incentivi economici per la produzione di energia da fonte rinnovabile non si occupa il R.D. n. 1775 del 1933, l’art. 143, comma 1, lett. a), così come è da escludere che detti incentivi lambiscano la gestione e l’esercizio delle opere idrauliche, tocchino i rapporti con i concessionari o i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse, ovvero stabiliscano o modifichino la localizzazione di esse, ovvero ancora influiscano sulla loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti.

La previsione di contributi tariffari per la produzione di energia da fonti rinnovabili rileva quale strumento d’indirizzo della produzione energetica nazionale; il che nulla ha a che vedere con quei provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche che l’art. 143 devolve alla cognizione del Tribunale superiore delle acque. D’altra parte, la previsione della giurisdizione esclusiva in materia provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, di cui al citato art. 133 cod. proc. amm., comma 1, lett. o), non consente di ricondurre la controversia avente ad oggetto la nota del Gestore nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario.

In conclusione, l’istruttoria regionale, svolta in sinergia con l’organismo di gestione dei servizi energetici, ha dato luogo tanto al provvedimento regionale di contestazione del mancato rispetto delle portate medie annue quanto al provvedimento del Gestore sul recupero degli incentivi: i provvedimenti impugnati nel giudizio pendente dinnanzi al Tribunale superiore incidono, dunque, su materie diverse e su competenze amministrative differenti.

La possibile interdipendenza degli effetti derivanti dal riscontrato, ma contestato, superamento della portata media annua di prelievo d’acqua non rileva ai fini del riparto di giurisdizione, poichè, in caso di domande connesse ma appartenenti a diverse giurisdizioni, ciascuna causa deve essere promossa innanzi al giudice munito della relativa giurisdizione, non sussistendo alcuna norma che ne concentri la cognizione in un’unica attribuzione (Cass., S.U., n. 10305 del 2013). Infatti, salvo deroghe normative espresse, vige nell’ordinamento processuale il principio generale dell’inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (Cass., S.U., n. 7303 del 2017), potendosi risolvere i problemi di coordinamento posti dalla concomitante operatività di giurisdizioni diverse su rapporti diversi, ma interdipendenti, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato (Cass.,S.U., n. 9534 del 2013).

Con riferimento alla domanda proposta nei confronti del Gestore dei servizi energetici, le parti vanno quindi rimesse dinnanzi al giudice amministrativo.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese del regolamento.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche quanto alle domande proposte nei confronti della Regione autonoma Valle d’Aosta e del giudice amministrativo, dinnanzi al quale rimette le parti, relativamente alla controversia avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento emesso dal Gestore dei servizi energetici. Compensa le spese del regolamento

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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