Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25184 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. I, 10/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9000/2019 proposto da:

J.I., elettivamente domiciliato in Roma Via Torino 7, presso

lo studio dell’avvocato Barberio Laura, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Vitale Gianluca;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Pubblico Ministero Procuratore

Generale Corte Cassazione;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1452/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 01/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 da Dott. GORJAN SERGIO.

udito l’Avvocato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

J.I. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Torino avverso la decisione della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essere dovuto fuggire dal suo Paese poichè aveva, sin dall’età adolescenziale, intrecciato rapporto omosessuale con suo compagno e poichè, rifiutato il matrimonio propiziato da sua madre, era stato denunziato all’Autorità dalla ragazza rifiutata.

Ricordava ancora d’esser stato arrestato per detta questione e trattenuto in carcere per due mesi sino a che uno zio versò cauzione e fu liberato, approfittando così per fuggire dal suo Paese.

Il Tribunale piemontese ha rigettato il ricorso ritenendo non concorrente alcuna delle condizioni previste dalla normativa in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria ovvero umanitaria.

Lo J. ebbe a proporre gravame avanti la Corte d’Appello di Torino che rigettò l’impugnazione, osservando come effettivamente il narrato reso dal richiedente asilo non era credibile; come la situazione socio-politica del Gambia non era connotata da violenza diffusa e non erano concorrenti condizioni di vulnerabilità sia soggettiva che oggettiva ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

Avverso la sentenza resa dalla Corte cisalpina lo J. ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, ha depositato nota ex art. 370 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto da J.I. risulta inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma ricostruita ex Cass. 7715/17.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione di norme di diritto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8 e art. 32, comma 3 ed D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6 e art. 19, in relazione al mancato riconoscimento del diritto a godere della protezione umanitaria posto che la Corte cisalpina non aveva proceduto alla verifica dell’esistenza di condizioni di vulnerabilità ai fini della necessaria comparazione dei contesti di vita, una volta ritenuto non credibile il suo narrato. La svolta censura s’articola su due distinti profili, esaminati separatamente nel ricorso – esame della vulnerabilità e valutazione comparativa delle prospettive di vita – ed appare generica, con conseguente inammissibilità, in riferimento ad entrambi i cennati profili.

La Corte subalpina ha puntualmente esaminato tutte le situazioni personali indicate dallo latta a sostegno della sua domanda di protezione umanitaria e messo in rilievo come la non credibilità del suo racconto e l’esame dell’attuale situazione socio-politica del Gambia, portavano ad escludere la concorrenza di condizioni di vulnerabilità ad esse correlate.

Inoltre il Collegio piemontese ha esaminato anche le – riferite – traversie patite in Libia, sottolineando come dalle stesse non siano residuate accertate patologie psico-somatiche.

Il ricorrente non si confronta con la succitata motivazione, limitandosi ad apodittica ed astratta contestazione poichè, in difetto di allegazione di fatti ulteriori a quelli esaminati e ritenuti non sussistenti, non spiega quali altri elementi di fatto, lumeggianti condizione di vulnerabilità, la Corte avrebbe dovuto esaminare.

Quanto poi alla questione afferente l’omessa valutazione comparativa, va rilevato come invece la Corte cisalpina ebbe puntualmente ad effettuarla, sottolineando come la situazione socio-politica in Gambia, a seguito dell’elezione democratica del nuovo Presidente nel 2016, sia nettamente migliorata nel senso della pacificazione e del rispetto dei diritti dei cittadini e ciò sulla scorta di informazioni desunte da rapporti redatti dal Organismi internazionali, puntualmente indicati.

Anche in relazione a detta parte della motivazione il ricorrente si limita a mera contestazione, richiamando arresti di legittimità, ovviamente non correlati in modo specifico alla sua situazione.

Con la seconda ragione di doglianza lo J. lamenta la violazione del disposto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 136, posto che la Corte distrettuale ebbe a revocare il provvedimento di sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato sebbene non ne ricorressero le condizioni.

La censura s’appalesa inammissibile in quanto errato il mezzo utilizzato per impugnare detta statuizione della Corte di merito.

Come costantemente insegna questo Supremo Collegio, il provvedimento di specie risulta impugnabile esclusivamente, anche se adottato nel corpo della sentenza resa dal Giudice, con l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 – Cass. sez. 2 n. 29228/17, Cass. sez. 3 n. 3028/18, Cass. sez. 1 n. 32028/18 -.

Stante la mancata resistenza dell’Amministrazione intimata nulla s’ha da provvedere circa le spese di lite di questo giudizio.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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