Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25184 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 08/10/2019), n.25184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29736-2017 proposto da:

V.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI DONNA

OLIMPIA 6, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PETRELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE LIGUORI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587,

in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 169/2017 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 10/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ALFONSINA DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Campobasso, in riforma della pronuncia del Tribunale di Larino, ha rigettato l’opposizione proposta da V.D., ingegnere, avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS gli aveva richiesto il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero-professionale dallo stesso svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale risultava iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

avverso tale pronuncia V.D. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;

l’Inps ha resistito con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo di censura, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, la motivazione della sentenza gravata, risolvendosi nella mera elencazione di articoli di legge, impedirebbe al ricorrente di comprendere l’iter logico – argomentativo seguito dalla Corte territoriale; la lacunosità e superficialità in merito alle questioni di diritto poste dal ricorrente costituirebbero causa di nullità della sentenza;

con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta ” Violazione ed errata applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26, così come autenticamente interpretato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. con L. n. 111 del 2011, in ordine all’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS dei soggetti esercenti per professione abituale, ancorchè esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1, del T.U. delle imposte sui redditi” per avere la Corte di merito statuito l’esistenza dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS da parte del ricorrente per l’attività di lavoro autonomo svolta, quale ingegnere, sebbene lo stesso fosse iscritto all’INARCASSA e, con riguardo al versante previdenziale, alla gestione previdenziale obbligatoria dipendenti privati;

il primo motivo di ricorso è infondato;

le critiche di lacunosità e superficialità della motivazione dedotte in censura non si addicono alla sentenza gravata, nè si rinvengono, in quest’ultima, i passaggi motivazionali testuali ad essa attribuiti dalla parte ricorrente (p. 8 ric.);

all’esito di una attenta e puntuale disamina delle norme che regolano la fattispecie la Corte territoriale ha dato corretta applicazione al recente principio di diritto affermato da questa Corte – reso infondatamente oggetto di critica nella seconda censura – secondo il quale gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirata la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo d’iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 19124 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018);

la Corte di merito si è conformata all’anzidetto principio di diritto, avendo statuito che l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata Inps si riferisce al libero professionista che percepisca un reddito derivante non solo dall’esercizio abituale (ancorchè non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altra diversa attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione (cfr., in termini, Cass. n. 32166 del 2018, cit.);

in definitiva, il ricorso va rigettato, le spese sono compensate in considerazione del consolidarsi dell’orientamento di legittimità, solo in tempo assai recente;

in virtù dell’esito del giudizio si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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