Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25183 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. I, 10/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8399/2019 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in Roma, presso Corte

Cassazione e rappresentato e difeso dall’Avvocato SCHERA LUCA;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata

il 07/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 da Dott. GORJAN SERGIO;

udito l’Avvocato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.F. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Torino avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale in relazione a tutti gli istituti disciplinati dalla relativa normativa.

All’esito del procedimento il Giudice unico di prime cure rigettò l’opposizione spiegata dal richiedente asilo ed il F. ha proposto gravame avanti la Corte d’Appello di Torino.

La Cote cisalpina all’udienza del 7.12.2018, prendendo atto della mancata comparizione per la seconda udienza consecutiva dell’appellante e della parte appellata, in applicazione del disposto ex artt. 181 e 309 c.p.c., ordinò la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarò il procedimento d’appello estinto. Avverso detto provvedimento il F. ha proposto ricorso per cassazione articolando unico motivo.

L’Amministrazione degli Interni, ritualmente evocata, ha depositato solo nota ex art. 370 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da F.F. s’appalesa inammissibile.

Con l’unico mezzo d’impugnazione sviluppato, il ricorrente deduce vizio di nullità della sentenza per manifesta illogicità e carenza della motivazione, posto che – a suo dire – la Corte subalpina si sarebbe adeguata pedissequamente alla valutazione fatta dalla Commissione amministrativa; non avrebbe considerata l’attuale situazione socio-politica della Costa d’Avorio ed, inoltre, non avrebbe operato la necessaria comparazione in ordine alla situazione del “sig. T.” ai fini della domanda di godimento della protezione umanitaria.

All’evidenza appare che l’argomentazione critica esposta nel ricorso prescinde totalmente dal provvedimento assunto dalla Corte cisalpina e formalmente oggetto dell’impugnazione a tenore delle indicazioni presenti nell’intestazione del ricorso per cassazione.

Difatti la Corte piemontese non ha emesso sentenza, bensì ordinanza con cui ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato l’estinzione del procedimento d’appello per mancata comparizione delle parti all’udienza a sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c..

Ordinanza che risulta coerente con il disposto di legge che la regola; inoltre, il vizio dedotto nel ricorso appare rivolto contro una motivazione di merito non esistente, poichè – come detto – la Corte non ha emesso sentenza e nemmeno ha esaminato il merito del gravame, stante la condotta processuale tenuta dalle parti.

Consegue l’inammissibilità del ricorso poichè carente di specifica ragione di censura.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante la mancata costituzione dell’Amministrazione degli Interni.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

A sensi dell’art. 88 c.p.c., comma 2, reputa questa Corte di dover segnalare all’Ordine degli Avvocati di Torino l’avv. Luca Schera, procuratore del ricorrente, che ha proposto un’impugnazione, all’evidenza, esclusivamente strumentale, affinchè valuti se la sua condotta integri la violazione degli obblighi di lealtà e probità cui sono tenuti i difensori.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Dispone che, a cura della Cancelleria, copia della presente ordinanza sia trasmessa, a sensi dell’art. 88 c.p.c., comma 2, all’Ordine degli Avvocati di Torino.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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