Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25182 del 24/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2017, (ud. 05/10/2017, dep.24/10/2017), n. 25182
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3679/2016 proposto da:
P.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe
Ferrari n. 4, presso lo studio dell’avvocato Simonetta Paradisi, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.G., nonchè – nella qualità di eredi di
C.M.T. – G.O. e G.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1587/2015 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA,
depositata il 28/01/2015;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/10/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– P.M. ha proposto due motivi di ricorso per la revocazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale questa Corte, in accoglimento del ricorso proposto da C.G. e decidendo la causa nel merito, ha rigettato le domande con le quali esso P. aveva chiesto la condanna della C. al rilascio del terreno occupato (previa demolizione della costruzione edificata sul fondo attoreo) e al risarcimento del danno, dichiarando l’intervenuta usucapione della fascia di terreno in contestazione in favore della detta C.;
– gli intimati non hanno resistito con depositato controricorso;
– il ricorrente e C.G. hanno depositato memoria (la memoria della C. deve ritenersi ammissibile secondo quanto previsto – come regime transitorio rispetto alla riforma del rito di cui al D.L. n. 168 del 2016, convertito dalla L. n. 197 del 2016 – nel protocollo sottoscritto il 15/12/2016 dal Primo Presidente di questa Corte e dal presidente del C.N.F.).
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– con il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4), si deduce l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione relativamente all’individuazione dell’atto interruttivo del termine di usucapione; secondo il ricorrente, la Corte – dopo aver individuato nel maggio 1959 l’inizio del decorso del termine dell’usucapione – avrebbe erroneamente individuato il primo atto interruttivo nella citazione notificata nel dicembre 1979, senza considerare che tale citazione era in realtà la riassunzione di precedente giudizio iniziato dinanzi al pretore di Amandola con atto di citazione notificato il 2 febbraio 1979;
– col secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4), si deduce l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione relativamente all’individuazione della data di inizio del decorso del termine per l’usucapione; la Corte ha individuato tale data nel 1959 maggio, data di completamento dell’edificio C., mentre – a dire del ricorrente – avrebbe dovuto individuare tale data nell’anno 1960, anno in cui è stata apposta la recinzione metallica, come risultava dalla relazione del consulente di parte geom. L., non considerata dalla Corte;
– il Collegio non ravvisa ipotesi di inammissibilità del ricorso con riferimento al primo motivo;
– non risultando il ricorso per revocazione inammissibile, ai fini dell’esame dello stesso va disposta la pubblica udienza ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., comma 3.
PQM
dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017