Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25182 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. I, 10/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8390/2019 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in Roma, presso Corte

Cassazione e rappresentato e difeso dall’Avvocato SCHERA LUCA;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1756/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 da Dott. GORJAN SERGIO.

udito l’Avvocato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.S. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Torino avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale in relazione a tutti gli istituti disciplinati dalla relativa normativa.

All’esito del procedimento il Giudice unico di prime cure rigettò l’opposizione spiegata dal richiedente asilo ed il D. ha proposto gravame avanti la Corte d’Appello di Torino, che ritenne inammissibile l’impugnazione in quanto non rispettati i dettami ex art. 342 c.p.c..

Avverso detta sentenza il D. ha proposto ricorso per cassazione articolando unico motivo.

L’Amministrazione degli Interni, ritualmente evocata, ha depositato solo nota ex art. 370 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da D.S. risulta inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17 -.

Con l’unico mezzo d’impugnazione sviluppato, il ricorrente deduce vizio di nullità della sentenza per manifesta illogicità e carenza della motivazione, posto che – a suo dire – la Corte subalpina si sarebbe adeguata pedissequamente alla valutazione fatta dalla Commissione amministrativa e dal Tribunale; non avrebbe considerata l’attuale situazione socio-politica della Nigeria ed, inoltre, non avrebbe assegnato adeguato rilievo al trattamento degli omossessuali.

All’evidenza appare che l’argomentazione critica esposta nel ricorso prescinde totalmente dalla motivazione pur illustrata dalla Corte cisalpina nella sentenza impugnata.

Difatti il ricorrente contesta vizi della motivazione in relazione alla sua credibilità ed alla situazione socio-politica esistente in Nigeria, specie con riguardo alla condizione degli omossessuali, ma la Corte territoriale ebbe a dichiarare inammissibile il gravame da lui mosso per aspecificità dei motivi, ex art. 342 c.p.c..

Palese appare, dunque, l’inammissibilità del presente ricorso poichè l’argomento critico sviluppato non è specifico in relazione all’effettivo contenuto della statuizione adottata con la decisione impugnata.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante la mancata costituzione dell’Amministrazione degli Interni.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per e speSt3i.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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