Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25181 del 11/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 11/10/2018), n.25181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16989-2017 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

PATRIZIA COLA, MASSIMO PIZZUTI;

– ricorrente –

contro

D.N.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

362, presso lo studio dell’avvocato FABIO ROCCO, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 962/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che: con ricorso affidato a due motivi, P.G. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma, in data 13 febbraio 2017, che, nel rigettarne il gravame avverso la decisione del Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, dichiarava (per quanto ancora rileva in questa sede) la nullità dell’atto di citazione della domanda, proposta dalla stessa P. nei confronti di D.N.L., di risarcimento del danno per impossibilità di demolizione dell’immobile di quest’ultimo; impossibilità accertata successivamente all’intervenuto giudicato in favore della P., con cui era stata ordinata detta demolizione e condannato il D.N. al risarcimento del danno quantificato “in Lire 1.200.000 per anno a decorrere dal (OMISSIS) fino alla demolizione”;

che resiste con controricorso D.N.L.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata ai difensori delle anzidette parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., “per avere la Corte di appello erroneamente dichiarato inammissibile la domanda per indeterminatezza per difetto dei requisiti previsti dall’art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4”;

b) con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e del procedimento “per avere la Corte di appello erroneamente dichiarato inammissibile la domanda per indeterminatezza per difetto dei requisiti previsti dall’art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4”;

a.1) che il primo motivo è inammissibile, in quanto il vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento è da denunciarsi come error in procedendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (tra le altre, Cass., S.U., n. 8077/2012, Cass. n. 896/2014; con conseguente diretto accesso agli atti da parte di questa Corte, in quanto giudice del “fatto processuale”) e non già come violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3;

b.1) che il secondo motivo è (alla luce di quanto precede) ammissibile (e anche in quanto veicolato nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), nonchè manifestamente fondato.

Come già emerge dalla stessa sentenza impugnata (là dove si evidenzia il contenuto dell’atto di citazione della P.: pp. 2 e 3), l’attrice: 1) aveva dedotto i fatti relativi al precedente giudizio che si era concluso con la condanna del D.N. alla demolizione dell’edificio eretto in violazione delle distanze legali, nonchè al risarcimento del danno, liquidato in Lire 1.200.000 annui dall'(OMISSIS) “fino alla demolizione”; 2) aveva allegato che in sede di giudizio esecutivo era stata dichiarata, con provvedimento del 10 maggio 2006 ineseguibile la demolizione ; 3) aveva, quindi, chiesto il risarcimento degli ulteriori danni sofferti, da liquidarsi “nella misura di Euro 500.000,00 oltre accessori dal dì dell’evento fino all’effettivo soddisfo”; 4) aveva, poi, chiesto in appello un risarcimento da liquidarsi in via equitativa.

Non è, quindi, dato apprezzare la nullità di detta domanda (ai sensi dell’art. 164 c.p.c., comma 4), non essendone omesso il petitum o risultando quest’ultimo “assolutamente” incerto, essendo individuato nel risarcimento del danno per equivalente monetario, in base ad una somma determinata, poi emendata in una pretesa di liquidazione equitativa (essendo la quantificazione monetaria del danno comunque rimessa al giudice del merito), nè mancando l’esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, essendo stato evidenziato che il danno era conseguenza di costruzione eretta in violazione delle distanze legali non più demolibile, mettendosi in risalto anche l’esistenza di giudicato sulla condanna alla demolizione e al risarcimento del danno medio tempore determinatosi. Peraltro, le deduzioni attoree hanno riguardato elementi di fatto che la Corte territoriale ha (erroneamente) ritenuto generici, ossia, in particolare, il momento di decorrenza del danno c.d. “definitivo”, da rapportarsi all’accertamento sulla ineseguibilità della demolizione. Inoltre, non comportano l’impossibilità di determinare la domanda risarcitoria in esame (ma, semmai, sarebbero incidenti sull’esito della delibazione in punto quantum debeatur): sia la mancata indicazione della percezione delle somme a titolo di risarcimento del danno medio tempore subito, prima, dunque, dell’accertamento sulla ineseguibilità della demolizione (peraltro da potersi anche presumere in ragione del giudicato di condanna e della data di detto accertamento); sia l’indicazione (reputata equivoca dalla Corte territoriale) del “dì dell’evento”, in ogni caso da riferirsi agli accessori del capitale risarcitorio da liquidare;

che va, dunque, dichiarato inammissibile il primo motivo ed accolto il secondo motivo del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà delibare nel merito l’appello della P., provvedendo anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

dichiara inammissibile il primo motivo ed accoglie il secondo motivo di ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^ – 3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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