Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25181 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 08/10/2019), n.25181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28271-2017 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati D’ALOISIO CARLA,

SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, DE ROSE EMANUELE, FIATANO GIUSEPPE,

VITA SCIPLINO ESTER ADA;

– ricorrente –

contro

P.F., L.F., LE.AN., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio

dell’avvocato IASONNA STEFANIA, rappresentati e difesi dall’avvocato

MESTICHELLI CHIARA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2765/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DE

FELICE ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Roma, a conferma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’appello dell’Inps avverso l’accoglimento dell’opposizione proposta da Le.An., L.F. e P.F., ingegneri, all’avviso di addebito con cui l’Istituto previdenziale aveva richiesto loro il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale risultavano iscritti presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di due motivi;

Le.An., L.F. e P.F. si sono costituiti con controricorso, illustrato da successiva memoria con richiesta di trasmissione del ricorso al Primo Presidente per la trattazione dinanzi alle Sezioni Unite di questa Corte;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), entrambi in relazione alla L. n. 179 del 1958, artt. 3, L. n. 6 del 1981, artt. 10 e 21, Statuto INARCASSA approvato con D. interm. 20 dicembre 1995, n. 1189700, artt. 7, 23 e 37, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;

con il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011); nonchè del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 22, nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie; negando all’Ente la spettanza dei contributi in regime di gestione separata, la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto assorbita la questione relativa all’eccezione proposta dall’Inps, inerente il mancato compimento della prescrizione quinquennale con riferimento ai redditi relativi agli anni 2005 e 2006, eccezione che viene riproposta in questa sede;

ancor prima di esaminare i motivi di doglianza, va rilevata l’insussistenza di ragioni valide per rimettere il ricorso al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, al fine della sua trattazione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, posto che non si è in presenza di questioni di diritto già decise in senso difforme dalle sezioni semplici; inoltre, la questione, seppure complessa, non presenta margini di controvertibilità tali da far ritenere integrata l’ipotesi della questione di massima di particolare importanza, il cui presupposto è rappresentato dal fatto che ci si trovi dinanzi a una questione giuridica – suscettibile di riproporsi in un numero considerevole di casi – che sia tale da risultare controvertibile e, non essendo stata esaminata in precedenza da parte della Corte di cassazione, possa determinare per ciò solo l’opportunità di investirne subito le Sezioni Unite.

quanto all’esame dei motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per connessione, essi sono manifestamente fondati, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo d’iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 19124 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018);

non essendosi la Corte di merito conformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, la quale dovrà accertare se sussistano in punto di fatto gli estremi per l’iscrizione presso la Gestione separata (ed in quale misura in base alla puntuale verifica dell’eventuale maturazione del termine di prescrizione quinquennale), tenendo conto del fatto che l’obbligo di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante non solo dall’esercizio abituale (ancorchè non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altra diversa attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione (cfr., in termini, Cass. n. 32166 del 2018, cit.);

al giudice del rinvio è domandato di provvedere anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione;

in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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