Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25180 del 28/11/2011
Cassazione civile sez. I, 28/11/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 28/11/2011), n.25180
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 17111/2009 proposto da:
M.P. (c.f. (OMISSIS)), MA.NI. (c.f.
(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER
43, presso l’avvocato LIZZA EGIDIO, rappresentati e difesi
dall’avvocato PORTOGHESE Antonio, giusta procure in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
15/07/2009; nn. 54008 e 54009/09 R.G.V.G.;
udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del
08/11/2011 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per
quanto di ragione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Roma, con decreto emesso il 15 luglio 2009, condannò il Ministero della Giustizia a corrispondere la somma di Euro 3.000,00 ciascuno ai sigg.ri M.P. e M. N., a titolo d’indennizzo del danno non patrimoniale da loro sofferto in conseguenza dell’eccessiva durata di un procedimento fallimentare, aperto nell’aprile 1992 e concluso nel febbraio 2006, al passivo del quale essi erano stati ammessi nel marzo del 1993, quanto al M., e nell’aprile del 1994, quanto al Ma..
Avverso tale decreto, che ha indicato in tre anni l’eccedenza del procedimento fallimentare rispetto al termine di durata ragionevole, i predetti sigg.ri M. e Ma. hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dei criteri al riguardo fissati dalla Corte europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali.
Nessuna difesa ha svolto l’amministrazione intimata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, nei termini di cui appresso.
Evidente è l’errore in cui è incorsa la corte d’appello nel quantificare in sette anni la curata complessiva del procedimento fallimentare di cui si discute. Da quanto lo stesso decreto impugnato indica, viceversa, quel procedimento si è protratto per poco meno di quattordici anni.
Ciò posto, e richiamato l’orientamento di questa corte secondo cui, in difetto di più specifici elementi che giustifichino una diversa valutazione, è pari a sette anni la durata ragionevole di una procedura fallimentare, nella quale è presumibile si siano innestati giudizi contenziosi per l’acquisizione e realizzazione dell’attivo nonchè per l’accertamento del passivo, occorre osservare che, ai fini dell’accertamento della violazione del termine ragionevole, tale durata deve essere commisurata, per il creditore insinuato, al periodo compreso tra la proposizione della domanda di ammissione al passivo e la distribuzione finale del ricavato, se il creditore non sia stato già prima completamente soddisfatto (cfr. Cass. 29 gennaio 2010, n. 2207).
Alla stregua di tali principi, tenuto conto delle date di insinuazione dei ricorrenti al passivo del fallimento di cui si discute e potendosi presumere che la distribuzione finale del ricavato sia stata di poco anteriore alla chiusura del fallimento medesimo, l’indennizzo spettante al sig. M. va commisurato ad un periodo di sei anni e quello spettante al sig. Ma. ad un periodo di cinque anni.
L’impugnato decreto deve, quindi, esser cassato e, con pronuncia nel merito, tenuto conto dei parametri equitativi usualmente adoperati da questa corte per la liquidazione di siffatti indennizzi, al sig. M. deve essere attribuita la somma di Euro 5.250,00 ed al sig. Ma. la somma di Euro 4.250, con interessi dalla domanda.
L’amministrazione intimata va altresì condannata al pagamento delle spese processuali, che si liquidano, quanto al giudizio di merito (conformemente alla liquidazione già operata dalla corte d’appello nell’impugnato decreto), in complessivi Euro 1.250,00 (di cui Euro 550,00 per onorari ed Euro 600,00 per diritti) e, quanto al giudizio di legittimità, in complessivi Euro 600,00 (di cui Euro 500,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi), oltre in ambo i casi alle spese generali ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa, il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia a corrispondere ai sigg.ri M.P. e Ma.Ni., rispettivamente, le somme di Euro 5.250,00 e 4.250,00, con interessi legali dalla data della domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito e di quello di legittimità, liquidate come in motivazione, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011