Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25180 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2017, (ud. 26/04/2017, dep.24/10/2017),  n. 25180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27054/2015 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORNELIO

NEPOTE 21, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE CORONA, che lo

rappresenta;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2509/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 30/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia avente origine dall’impugnazione di cartella di pagamento, il contribuente ricorre, con due motivi, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la C.T.R. del Lazio, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate ha riformato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, ritenendo la ritualità della notificazione del prodromico avviso di liquidazione effettuata a mezzo posta raccomandata con consegna del plico nelle mani del portiere dello stabile.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che, nella specie, essendo stato l’avviso di liquidazione notificato nell’anno 2006 non poteva trovare applicazione il nuovo disposto della L. n. 890 del 1992, art. 7, in quanto l’obbligo di dare notizia al destinatario della avvenuta consegna a mani del portiere era stato introdotto dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2 quater, come modificato dalla L. n. 31 del 2008, entrato in vigore solo a far data dal 1 marzo 2008.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, il difensore del ricorrente, nelle more deceduto, ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., commi 2 e 3, L. n. 890 del 1992, art. 7 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, per non avere la Commissione tributaria regionale ritenuto nulla la notificazione effettuata a mani del portiere dello stabile malgrado la relazione dell’agente postale non contenesse l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto e malgrado non fosse stata inoltrata la seconda raccomandata informativa dell’avvenuta notificazione a mani del portiere.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1992, art. 7, comma 3, per avere la CTR ritenuto validamente effettuata la notificazione malgrado non fosse stato attestato il mancato rinvenimento delle altre persone abilitate alla ricezione.

Entrambe le censure sono infondate.

Premesso che nell’assoluto silenzio della sentenza impugnata e nella carenza di autosufficienza del ricorso sul punto, la questione attinente all’assenza di attestazione del mancato rinvenimento di altre persone abilitate alla ricezione appare nuova, la censura attinente alla violazione di legge laddove richiama l’art. 139 c.p.c., è inammissibile anche perchè inconferente con il decisum, avendo il Giudice di appello accertato, e dandosene atto le parti, che la notificazione dell’avviso di liquidazione avvenne non ai sensi della norma invocata ma a mezzo posta con raccomandata a.r..

Ciò posto, non si ravvisa alcuna violazione di legge nell’argomentazione della sentenza impugnata posta a fondamento della decisione conforme ai principi dettati in materia da questa Corte la quale ha costantemente ritenuto che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l’adempimento costituito dall’invio della raccomandata di avviso previsto della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 6 – introdotto del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2 quater, convertito in L. 28 febbraio 2008, n. 31 – è imposto solo per le notifiche eseguite a far tempo dal 28 febbraio 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione, come espressamente previsto dall’art. 36, comma 2 quinquies, del medesimo decreto, rispetto al quale non possono ravvisarsi profili di illegittimità costituzionale, trattandosi di valutazione del legislatore relative a situazioni temporalmente non sovrapponibili. (Cass. n. 6345 del 13.3.2013; Cass. n. 14296 del 8 agosto 2012).

3. Alla luce di tali principi, non inficiati dalle contrarie argomentazioni svolte in memoria fondate su pronunce non attinenti la fattispecie, il ricorso va rigettato.

4. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 450,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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