Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2518 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/01/2017, (ud. 22/09/2016, dep.31/01/2017),  n. 2518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19814-2011 proposto da:

F.D., (OMISSIS), M.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 52, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO LUCCHI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 149, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO SPALMA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICANTONIO ANGELONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 973/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 16/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato LUCCHI Claudio, difensore dei ricorrenti che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato ANGELONI Domenicantonio, difensore del resistente

che si riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso; condanna aggravata alle spese.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza n. 973/2010, pronunciava sul gravame proposto da C.G. nei confronti di F.D. e M.A. in ordine alla ordinanza-sentenza ex art. 1171 c.c. del Tribunale di Avezzano in data 22 novembre 2008.

Con tale ultimo provvedimento il Tribunale di prima istanza, statuendo anche sulle spese, aveva rigettato la domanda del C. di sospensione dei lavori e di demolizione delle, di cui in atti, realizzate dai F.- M..

Con la citata decisione in grado di appello l’adita Corte territoriale, in riforma del provvedimento del primo Giudice, ordinava l’immediata sospensione dei lavori e la demolizione, a cure e spese degli appellati delle opere da questi ultimi realizzate sopraelevando il loro preesistente fabbricato in (OMISSIS) per la sporgenza di metri 4,5 dal confinante fabbricato del C..

Con la stessa decisione veniva rigettata la domanda di risarcimento danni e statuita la condanna degli appellati alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Per la cassazione della suddetta sentenza della Corte territoriale ricorrono i F.- M. con atto fondato su un unico motivo relativo all’applicazione dell’art. 40 bis del P.R.G. del Comune di (OMISSIS).

Resiste con controricorso il C..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione della norma di diritto di cui all’art. 40 bis del P.R.G. del Comune di (OMISSIS).

Nella sostanza le parti ricorrenti censurano l’impugnata sentenza per l’errore commesso non tenendo conto che, secondo – a loro dire – la variante delle N.T.A. in relazione all’art. 40-bis del P.R.G. del Comune di (OMISSIS), l’intervento edilizio da essi posto in essere non poteva essere considerato come una nuova costruzione, ma come un completamento di schiera di edifici già esistente.

Tanto, più specificamente, invocando il concetto di “schiera composta di fabbricato”, in relazione al quale si sarebbe dovuta applicare l’invocata norma in variante di quanto previsto dal vigente ed applicabile P.R.G. e, quindi, la liceità del prolungamento di sagoma.

Il motivo non può essere accolto.

L’impugnata sentenza ha fatto buon governo dell’applicazione delle norme e dei criteri ermeneutici regolanti la fattispecie.

E’, noto, infatti che la sopraelevazione di un fabbricato – così come in ipotesi – costituisce nuova costruzione per la quale non possono che applicarsi le ordinarie normative in tema di distanze.

In proposito non può che richiamarsi la nota e consolidata giurisprudenza di questa Corte e, da ultimo, quanto afferniato da Cass. 1, 1 maggio 2016, n. 9646, secondo cui “in tema di rispetto di distanze legali tra costruzioni, la sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando un incremento della volumetria del fabbricato, va qualificata come nuova costruzione, sicchè deve rispettare la normativa sulle distanze vigente al momento della sua realizzazione, non potendosi automaticamente giovare del diritto di prevenzione caratterizzante la costruzione originaria, che si esaurisce con il completamento, strutturale e funzionale, di ò quest’ ultima”.

Pertanto è stata corretta ed immune da vizi la decisione gravata, allorchè – in punto – ha affermato che “qualunque intervento edilizio, idoneo a comportare una variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio, costituisce. “nuova costruzione” come tale sottoposta alla disciplina, in tema di distanze, vigente al momento della realizzazione dell’opera”.

Sotto altro profilo il motivo si dimostra incongruo e non autosufficiente nel momento in cui (pur riconoscendo, di fatto, quanto testè detto) finisce con l’invocare il carattere, in senso derogatorio, dell’incerto e non chiarito concetto di “schiera composta di fabbricati esistenti”.

Tale concetto risulta, come già evidenziato dalla Corte territoriale, “privo di riscontri nella letteratura urbanistica”, nè le parti ricorrenti hanno addotto – in questa sede – una qualche considerazione chiarificatrice.

Per di più, ancora, è del tutto assente un elemento necessario al fine proposto con la prospettazione del motivo ovvero: la vigenza ed applicabilità – ratione temporis – alla fattispecie delle allegata modifica della N.T.A., comunque – secondo la Corte territoriale – “in aperta contraddizione con la Delib. n. 20 del Comune di (OMISSIS) del 2001” sicuramente vigente ed applicabile nella fattispecie, anche alla stregua dei principi regolanti gli effetti della successione nel tempo dello jus superveniens in materia urbanistica (Cass. Sent. 13 settembre 2013, n. 20994 e 16 luglio 2015,n. 14915);

Il tutto con riferimento ad una concreta fattispecie in cui è accertato dalla impugnata sentenza, rispetto al precedente stato degli edifici ed alla normativa che ne regolava le distanze, “una sporgenza “della sopraelevazione del fabbricato dei contro ricorrenti di metri 4,5 dalla sagoma dalla sagoma del fabbricato del C.” con sostanziale disallineamento che ha portato la Corte distrettuale proprio alla condanna “all’arretramento di metri 4,5 sino ad allinearsi alla preesistente costruzione del confinante C.”.

In ogni caso ed in definitiva la stessa lettura “derogatoria” proposta dalle parti ricorrenti dell’invocato concetto di “schiera composta di fabbricati” deve essere logicamente disattesa giacchè con la stessa (così come postulata nel motivo) si arriverebbe all’incongruo risultato di consentire sostanzialmente un disallineamento – con sporgenze anche rilevanti e, quindi, non omogenee ed antiestetiche di fabbricati – proprio attraverso un concetto normativamente previsto, all’inverso, proprio per perseguire l’allineamento e non il disallineamento dei fabbricati in schiera.

Il motivo, pertanto, va respinto.

2.- Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

3.- Le spese seguono la soccombenza e si determinino come in dispositivo.

4.- Non può essere accolta la richiesta di condanna aggravata alle spese formulata dal P.G..

In ordine a tale richiesta deve affermarsi che non si ravvisano nella fattispecie i presupposti di cui all’art. 385 c.p.c., comma 4, ratione temporis applicabile, posto che a tal fine occorre che il ricorso per cassazione sia non soltanto erroneo, ma evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Rigetta la richiesta di condanna aggravata alle spese formulata dal P.G..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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