Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2518 del 05/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2518 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 5419-2012 proposto da:
IANUARIO LUIGI NRILGU34L20F839M, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA OVIDIO 10, presso la dott.ssa ANNA BEI,
rappresentato e difeso dall’avvocato MASSARA FILIPPO, giusta
procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;

– contraricorrente –

Data pubblicazione: 05/02/2014

avverso la sentenza n. 31/15/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 24.1.2011, depositata 11 25/01/2011;
udita la relazione della causa svolta •nella camera di consiglio del

23/01/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

Ric. 2012 n. 05419 sez. MT – ud. 23-01-2014
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Classamento catastale

1. Il sig. Luigi Ianuario ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Campania 31/15/11 del 25 gennaio 2011 che accoglieva l’appello dell’Ufficio,
affermando la legittimità dell’atto con cui veniva attribuito un nuovo classamento catastale ad un
immobile di proprietà del sig. Luigi Ianuario

2.L’Agenzia si è costituita in giudizio.
3. Il ricorso deve essere accolto in adesione alla giurisprudenza di questa Corte
espressa con la
sentenza n. 9629 del 13 giugno 2012 e le ordinanze n. 19814 del 13 novembre 2012, n.
19968 del 14 novembre 2012, n. 19956 del 14 novembre 2012) secondo cui la motivazione
del provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve esplicitare
se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 336 dell’articolo 1 1. 311/04, in
ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando, in tal caso, l’analitica
indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del
comma 335 dell’articolo 1 1. 311/04, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della
microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra
valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’ insieme
delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti e del
relativo scostamento.
. La controversia può essere decisa nel merito. Le incertezza sulla portata della normativa
sussistente al momento dell’inizio del contenzioso inducono il Collegio a disporre la
compensazione delle spese.

Pqm
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’appello
della Agenzia. Compensa fra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 23 gennaio 2014
Il presid

e relatore

Reg. Gen. 5419/2012
RICORRENTE: Luigi Ianuario
INTIMATO: AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE ENTRATE

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