Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2518 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2020, (ud. 19/09/2019, dep. 04/02/2020), n.2518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25657/2015 proposto da:

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GAETANO GIANNI’;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SAVINA BOMBOI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7586/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/11/2014, R.G.N. 5568/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza in data 7 novembre 2014, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato la Engineering – Ingegneria Informatica S.p.A., al pagamento della somma di Euro 29.311, 78 oltre accessori e spese in relazione al ritenuto illegittimo assorbimento del superminimo negli aumenti dei minimi tabellari previsti dai rinnovi contrattuali del 2003 e del 2006;

– avverso tale pronunzia propone ricorso la Engineering – Informatica S.p.A. affidandolo a sei motivi;

– resiste, con controricorso, M.M..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 115,416,420 e 421 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per l’asserita intempestività della produzione di 323 lettere da cui si sarebbe evinta la consuetudine nella assegnazione dei superminimi, mentre, con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 115 e 169 c.p.c., artt. 74 e 77 disp. att., sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, con riferimento al ritenuto mancato rinvenimento dei documenti depositati;

– i motivi, da esaminarsi congiuntamente per l’intima connessione, sono infondati;

– va premesso che, in materia di ricorso per cassazione, mentre l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito – e che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare – non è mai sindacabile in sede di legittimità, l’errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 115 c.p.c., norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (cfr., sul punto, Cass. n. 27033 del 24 ottobre 2018);

– nel caso di specie, tuttavia, nessuna violazione delle disposizioni citate appare configurabile attesa l’assoluta irrilevanza dell’errore di percezione in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello (con riguardo alle 323 lettere di assegnazione dei superminimi di cui non sarebbe stata offerta prova in giudizio) in considerazione dell’intento di parte ricorrente di ottenere una rivalutazione dell’iter decisorio del giudice di secondo grado con riferimento alla allegata consuetudine della società di corrispondere gli emolumenti considerati a prescindere dalla particolari qualità soggettive del dipendente ed in relazione, invece, a periodi di favorevole congiuntura economica, valutazione, questa, del tutto sottratta a qualsivoglia rivisitazione in sede di legittimità;

– con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 112,115,116,356 e 420 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per mancata considerazione delle allegazioni di fatto e mancata ammissione della prova articolata dalla società, mentre, con il quarto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 134 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, asserendosi l’omessa motivazione della mancata ammissione della prova;

– entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per l’intima connessione, sono infondati;

– ancora una volta deve ritenersi l’erroneità ed inconferenza della allegazione inerente la mancata ammissione di mezzi istruttori da cui sarebbe stato possibile evincere un numero superiore di lavoratori ai quali era stato riconosciuto il superminimo e, pertanto, la sostanziale generalità delle attribuzioni in periodi economici floridi, atteso che il numero dei percettori del riconoscimento non è in alcun modo contemplato nella ratio decidendi atteso che l’eccezione concernente il riconoscimento economico – al di là di ogni aspetto probatorio in merito – a 65 beneficiari a fronte di un totale di 1500 dipendenti non era stata oggetto di contestazione ed è stata reputata constatazione dirimente da parte della Corte d’appello, aspetto, questo, non censurabile in sede di legittimità;

– con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 36 e 41 Cost. nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

– premesso che può ipotizzarsi una violazione dell’art. 2697 c.c., soltanto qualora l’onere della prova venga addossato in capo alla parte che non può esserne onerata, va rilevato che parte ricorrente fa valere una violazione di legge ma, in realtà ambisce ad una rivisitazione del merito della controversia insistendo per l’erroneità della mancata ammissione di mezzi istruttori;

– attiene, infatti, alla violazione di legge la deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente una attività interpretativa della stessa;

– nel caso di specie, pur avendo la parte ricorrente fatto valere una violazione di legge, in realtà mira ad ottenere una nuova valutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità, chiedendo una diversa gestione dei poteri istruttori del giudice di secondo grado che, in assenza di violazione delle regole legali, è, invece, di esclusiva spettanza del giudice di merito;

– con il sesto ed ultimo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., artt. 101 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, allegandosi la violazione del diritto di difesa in ordine alla avvenuta quantificazione del credito in sede di udienza di discussione in appello;

– il motivo è infondato;

– è evidente che non di mutatio libelli può parlarsi in relazione all’adeguamento in sede decisoria dell’ammontare del credito atteso che lo stesso è stato determinato, congruamente, al momento della decisione e riportato all’attualità;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere respinto;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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