Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2518 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. I, 03/02/2010, (ud. 23/10/2009, dep. 03/02/2010), n.2518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15061/2008 proposto da:

D.F.C. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA Maria Teresa,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

12/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/10/2009 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – D.F.C., con ricorso alla corte d’appello di Roma, depositato il 12.12.2005, ha proposto una domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo.

L’attrice ha dedotto che un giudizio iniziato da B.A., sua dante causa a titolo ereditario, davanti al giudice del lavoro di Napoli, con ricorso depositato il 25.3.1993, per ottenere il riconoscimento degli interessi e la rivalutazione sull’indennità di accompagnamento, erogatale in ritardo, era durato in primo grado sino al 18.3.1994 ed in appello dal 10.3.1995 al 14.6.2004.

La corte d’appello, con decreto 12.4.2007, ha accolto in parte la domanda.

Ha accertato che, rispetto ad una durata ragionevole di due anni, il processo si era protratto in grado di appello per ulteriori 7 anni e 3 mesi.

Considerati il valore patrimoniale della controversia e la misura della partecipazione emotiva indotta dalla materia della causa e dalla vicenda umana ad essa sottesa, ha poi ritenuto dovesse presumersi che l’attrice aveva risentito un pregiudizio non patrimoniale, suscettibile di equa riparazione nella misura di Euro 960,00 per anno di non giustificata protrazione del giudizio presupposto ed ha condannato il Ministero al pagamento della somma complessiva di Euro 6.960,00 con gli interessi dalla data del decreto.

2. – D.F.C. ha chiesto la cassazione del decreto, con ricorso notificato il 23.5.2008.

Il Ministero della giustizia non vi ha resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene un motivo, a conclusione del quale è formulato un quesito di diritto.

Il motivo è ammissibile ed è fondato.

La liquidazione degli onorari di avvocato in Euro 300,00 e dei diritti in Euro 150,00 fatta dalla corte d’appello è infatti inferiore alla misura dei compensi minimi dovuti in base alle prestazioni necessarie del professionista, avuto riguardo ai minimi risultanti dalle tabelle allegate al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, per un giudizio di cognizione che si svolga davanti alla corte d’appello e si concluda con l’accoglimento della domanda per Euro 6.960,00.

Il ricorso è accolto.

2. – La Corte ha il potere di decidere nel merito sul punto in contestazione.

Gli onorari e diritti di avvocato per il giudizio di merito, in base ai paragrafi 4^ della tabella A e 1^ della tabella B, di cui va fatta applicazione nei giudizi di equa riparazione, in ragione della loro natura di giudizi di cognizione, sono liquidati rispettivamente in Euro 520,00 e Euro 600,00, con l’aggiunta di Euro 12,00 per spese imponibili e complessivamente in Euro 1,132,00, in base alle sole prestazioni necessarie ed in mancanza di deposito della nota delle spese del giudizio di merito.

3. – Le spese del giudizio di cassazione sono liquidate in Euro 600,00 di cui Euro 100,00 per spese.

4. – A tutte le spese sono da aggiungere il rimborso forfetario delle spese generali e gli accessori di legge.

Di tutte ne è ordinata la distrazione a favore dell’avvocato Maria Teresa Marra, che ha dichiarato d’aver anticipato le spese e non percepito gli onorari.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte il ricorso, cassa il decreto impugnato e pronunciando nel merito condanna il Ministero della giustizia a pagare a D.F.C. la somma di Euro 1.132,00 a titolo di spese del giudizio di merito; lo condanna inoltre al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per l’intero, in Euro 700,00, di cui Euro 600,00 per onorari dì avvocato unitamente al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge e di tutte ne dispone la distrazione a favore dell’avvocato Maria Teresa Marra.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA