Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2518 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. II, 02/02/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 02/02/2011), n.2518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30750-2006 proposto da:

PREFETTURA DI LIVORNO in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis:

– ricorrenti –

e contro

P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1351/2005 del GIUDICE DI PACE di LIVORNO,

depositata il 27/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIAMPAOLO

LECCISI.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace ha accolto l’opposizione proposta dal sig. P.A. a ordinanza ingiunzione emesSa nei suoi confronti dal Prefetto di Livorno per aver circolato alla guida di un ciclomotore privo di copertura assicurativa e aver omesso di presentarsi alla Polizia Municipale per esibire il certificato di assicurazione;

che il giudice ha infatti ritenuto insussistente il requisito della colpa, sulla base delle allegazioni dell’opponente di ignorare che il ciclomotore, prestatogli da un amico, fosse privo di copertura assicurativa e di avere invano sollecitato più volte il proprietario a recarsi presso la Polizia Municipale per esibire il certificato;

che il Prefetto di Livorno ha quindi proposto ricorso per cassazione per tre motivi, cui non ha resistito l’intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che va esaminato per primo il terzo motivo di ricorso, con il quale si muove alla sentenza impugnata la pregiudiziale censura di violazione degli artt. 112 e 320 c.p.c., per avere il Giudice di pace annullato l’ordinanza ingiunzione in base a motivi e circostanze non dedotti tempestivamente dall’opponente nel ricorso introduttivo del giudizio;

che tale motivo è manifestamente fondato;

che per un verso, infatti, trova riscontro in atti l’assunto del ricorrente secondo cui l’opposizione del sig. P. era basata sulla deduzione dell’omesso esame, nell’ordinanza, delle difese da lui svolte in sede di ricorso amministrativo – in cui aveva genericamente protestato la sua buona fede – e non recava, peraltro, l’indicazione di alcuna delle circostanze di fatto poi acquisite e valorizzate dal giudice; per altro verso, poi, va ribadito che il giudizio di opposizione a norma della L. n. 689 del 1981, art. 22 e ss. si configura come giudizio di cognizione, regolato dalla normativa speciale dettata dalla legge citata, il cui oggetto è delimitato dai motivi di opposizione, che si pongono come causa petendi del suddetto giudizio e che, a norma dell’art. 22 cit., devono essere proposti al giudice con ricorso entro trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza ingiunzione (ex multis, Cass. 5184/1999, 3130/2002, 6519/2005, 17625/2007), mentre all’udienza davanti al giudice di pace, ai sensi dell’art. 320 c.p.c., è consentita la mera puntualizzazione di motivi già formulati, non certo la innovazione dei medesimi attraverso la deduzione di fatti integranti una diversa causa petendi (cfr. Cass. 9987/2003);

che nella specie, invece, a fronte di un atto di opposizione che rilevava, in realtà, soltanto un vizio formale dell’ordinanza ingiunzione opposta (per non aver motivato sulla buona fede genericamente dedotta con il ricorso amministrativo), il Giudice di pace ha annullato il provvedimento per una ragione sostanziale, ossia la mancanza di colpa concretata da allegazioni in fatto introdotte soltanto in udienza dall’opponente; che nell’accoglimento di detto motivo di ricorso restano assorbiti gli altri;

che la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si pronucerà sulle ragioni di opposizione effettivamente dedotte dal P. e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Livorno in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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