Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25179 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.24/10/2017),  n. 25179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27066-2016 proposto da:

B.E., B.F., elettivamente domiciliato in ROMA

piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO VEZZOLI;

– ricorrente –

contro

N.O., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSIO PASSONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1930/2015 del TRIBUNALE di MONZA, depositata

il 30/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza resa in data 30/6/2015, il Tribunale di Monza, in accoglimento della domanda proposta da N.O., ha dichiarato l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., della cessione immobiliare intercorsa tra B.F. (debitore del N.) e la coniuge B.E.;

che, a sostegno della decisione assunta, il tribunale ha rilevato il ricorso di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per l’accoglimento della domanda revocatoria, specificandone gli estremi;

che, con ordinanza resa in data 22/9/2016, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da B.F. ed B.E., non ravvisandone alcuna ragionevole probabilità di accoglimento, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c.;

che, avverso la sentenza di primo grado, B.F. ed B.E. propongono ricorso per cassazione ex art. 348-ter c.p.c., sulla base di due motivi d’impugnazione;

che N.O. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis le parti non hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale trascurato di ammettere la prova per interpello e per testi dedotta dei ricorrenti nel corso del giudizio, nonchè per la mancata valutazione delle prove documentali e per aver omesso di disporre una consulenza tecnica d’ufficio contabile, in tal modo frustrando la possibilità di addivenire a una “giusta pronuncia” in relazione all’accertamento dell’elemento soggettivo della partecipatio fraudis in capo all’acquirente B.E., e della concreta sussistenza dell’eventus damni;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 5654 del 07/03/2017, Rv. 643989 – 01);

che, nella specie, gli odierni ricorrenti risultano aver prospettato l’assunzione (e il conseguente relativo positivo espletamento) delle prove non ammesse nei termini di un’eventuale possibilità di differente apprezzamento del complessivo materiale istruttorio acquisito al giudizio, senza articolare concretamente alcuna prospettiva di sicura decisività del thema probandum sottoposto all’esame del giudice;

che, viceversa, il tribunale ha espressamente dedotto l’inammissibilità e/o l’irrilevanza della prova orale rivendicata dagli attori, evidenziandone la sostanziale genericità e l’attinenza a circostanze già comprovate per via documentale, sotto altro profilo ritenendo pienamente esauriente il compendio probatorio già acquisito ai fini della decisione;

che, con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere il tribunale omesso di esaminare e di pronunciarsi sulle conclusioni formulate dagli odierni ricorrenti, con particolare riguardo alla limitazione dell’accoglimento della domanda revocatoria del N. ai soli beni immobili specificamente indicati nel motivo di ricorso;

che il motivo è manifestamente infondato;

che, infatti, le conclusioni richiamate dai ricorrenti nel motivo di impugnazione in esame attengono alla pretesa limitabilità dell’accoglimento della domanda proposta dal N. ai soli “beni individuati al foglio (OMISSIS)”, con esclusione di quanto ulteriormente negoziato con l’atto notarile del 7/10/2013 (cfr. pag. 20 del ricorso), là dove il tribunale ha espressamente dato conto di dover sottoporre a revoca (ricorrendone tutti i presupposti, ai sensi dell’art. 2901 c.c.) gli atti di disposizione di tutti i beni per i quali l’originario attore ebbe a proporre l’actio pauliana in concreto esperita, in conformità alle relative conclusioni (così come riportate nell’epigrafe della decisione impugnata, comprensive dell’atto notarile del 7 ottobre 2013: cfr. folio 2 della sentenza impugnata), non limitate ai soli beni indicati dagli odierni ricorrenti, in tal modo disattendendo (implicitamente) la domanda di cui al presente motivo di censura;

che, al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale per integrare gli estremi dell’omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessario che sia completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile in riferimento alla soluzione del caso concreto: il che non si verifica quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (cfr. ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 10696 del 10/05/2007, Rv. 596362 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 20311 del 04/10/2011, Rv. 619134 – 01);

che, sulla base delle considerazioni sin qui indicate, rilevata la complessiva infondatezza del ricorso, dev’esserne pronunciato il rigetto, cui segue la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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