Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25179 del 17/09/2021

Cassazione civile sez. II, 17/09/2021, (ud. 14/12/2020, dep. 17/09/2021), n.25179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3738/2019 proposto da:

SAISEB TOR DI VALLE SPA, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 43, presso

lo studio dell’avvocato EGIDIO LIZZA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI ROMANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato:

che SAISEB TOR DI VALLE S.p.A. (nel prosieguo, SAISEB) ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione del Decreto n. 3116 del 2018, della Corte di appello di Roma che ha riconosciuto in suo favore l’equa riparazione per la non ragionevole durata di un giudizio civile di usucapione (in cui SAISEB era convenuta) limitatamente al danno non patrimoniale; rigettando, invece, la sua domanda di risarcimento del danno patrimoniale, individuato nel mancato godimento dell’immobile oggetto di causa, (occupato dall’attore, la cui domanda è stata rigettata, nella pendenza del giudizio):

che la Corte romana ha ritenuto che il danno patrimoniale lamentato dalla società SAISEB – quantificato sommando i mancati introiti che sarebbero derivati dalla locazione dell’immobile (lucro cessante) con i costi, le imposte e i tributi (danno emergente) dalla stessa sostenuti durante il periodo in cui si è protratto irragionevolmente il processo – non costituiva conseguenza diretta dell’irragionevole durata del processo e che la pretesa risarcitoria di SAISEB avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti dell’occupante;

che il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, non ha presentato controricorso;

che la causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 14/12/2020;

considerato:

col primo motivo di ricorso, riferito dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si lamenta “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, commi 1 e 2 e dell’art. 2056 c.c., in ordine alla quantificazione della domanda di equa riparazione da irragionevole durata di un processo”; nonché “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 C.e.d.u.”; infine “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del I Protocollo addizionale alla Convenzione, con contestuale violazione e/o falsa applicazione dei criteri e dei parametri di liquidazione indennizzo (…)elaborati dalla Corte Europea del diritto dell’uomo”. In sintesi, la ricorrente lamenta la falsa applicazione della seconda parte della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, secondo cui il giudice può incrementare la somma liquidata fino al 20% per gli anni successivi al terzo e fino al 40% per gli anni successivi al settimo; incrementi non applicati nel caso in specie. La ricorrente al riguardo sottolinea come quel processo, durato irragionevolmente, avesse ad oggetto il diritto di proprietà, tutelato dal protocollo aggiuntivo alla Convenzione Europea;

che la società ricorrente chiede altresì che venga sollevata questione di legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 1, perché, a suo avviso, la somma che verrebbe liquidata in applicazione del medesimo, a correzione della liquidazione operata dalla Corte di appello di Roma, sarebbe comunque insufficiente a ristorarla del danno subito, violando quindi l’art. 111 Cost., comma 1 e art. 117 Cost., comma 1, in relazione agli artt. 6.1, 13, 41 C.e.d.u;

che il primo motivo è inammissibile, perché volto a censurare l’esercizio di una facoltà – quella di incrementare l’importo da liquidare a titolo di equa riparazione rispetto al massimo di Euro 800 annui previsto dalla legge – che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito; cfr. Cass. 14521/19: “In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il giudice deve fare riferimento, da un lato, ai valori minimi e massimi indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 1 – nel testo novellato dalla L. n. 208 del 2015, applicabile ratione temporis ai ricorsi depositati a decorrere dal 1 gennaio 2016 -, e dall’altro ai parametri elencati del medesimo art. 2-bis, comma 2, tra i quali rientra anche l’apprezzamento dell’esito del giudizio nel cui ambito il ritardo si è maturato, avendo il giudice altresì la facoltà di applicare “nel caso di integrale rigetto delle domande della parte ricorrente la specifica decurtazione di un terzo prevista dall’art. 2-bis, comma 1-ter, della normativa in esame. E’ precluso alla Corte di Cassazione sindacare la concreta determinazione del “quantum” dell’indennizzo operata dal giudice di merito, trattandosi di valutazione di fatto, ovvero l’applicazione della riduzione di cui al richiamato art. 2-bis, comma 1-ter, in quanto esplicazione di potere discrezionale il cui esercizio è rimesso al predetto giudice di merito”;

che la questione di legittimità costituzionale posta dal ricorrente è priva di rilevanza perché il la corte territoriale ha ritenuto, con statuizione che ha resistito all’impugnazione recata con il primo motivo di ricorso, di non applicare gli incrementi consentiti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 1, cosicché risulta irrilevante, i fini della decisione, stabilire se il limite di risarcibilità risultante dalla applicazione di tali aumenti risulti comunque troppo basso per essere considerato rispettoso dei principi fissati dalla giurisprudenza di Strasburgo;

che col secondo motivo di ricorso, riferito dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, nonché dell’art. 6.1 e 41 C.e.d.u. e dell’art. 1 del I Protocollo annesso ad essa, con contestuale violazione dei parametri di liquidazione dell’indennizzo elaborati dalla Corte e.d.u.; ad avviso della ricorrente, l’affermazione della Corte romana secondo cui il diritto di risarcimento del danno patrimoniale, essendo accessorio al giudizio “principale”, non è indennizzabile nel cd. giudizio Pinto sarebbe errata; ed errata sarebbe anche l’affermazione secondo cui tale danno non è conseguenza diretta della durata (irragionevole) del processo;

che il secondo motivo è infondato poiché la Corte capitolina si è attenuta alla giurisprudenza di questa Corte – che il ricorrente non ha offerto ragioni per innovare alla cui stregua, in tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo, il danno risarcibile è solo quello in rapporto causale tra il ritardo nella definizione del giudizio e il pregiudizio sofferto, sicché ad esso non sono riconducibili le poste economiche che avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio presupposto, nel cui solo ambito era consentito l’accertamento (Cass. n. 26761/2008; Cass. n. 18966/2014).

Il ricorso è rigettato. Non vi è luogo a regolazione di spese, essendo l’Amministrazione rimasta intimata. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021

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