Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25179 del 11/10/2018

Cassazione civile sez. III, 11/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 11/10/2018), n.25179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10763-2016 proposto da:

R.F., M.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

V.OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO GIORDANO,

rappresentati e difesi dall’avvocato SERGIO CALABRESE giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ITALFONDIARIO SPA in qualità di cessionaria di CASTELLO FINANCE SRL

nonchè INTESA BCI GESTIONE CREDITI SPA in persona dell’avv.

FRANCESCO MILANESE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO

VENETO, 108, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MALIZIA, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.A., S.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1481/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/07/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

RILEVATO

che:

Con atto di citazione del 10 dicembre 2002 i coniugi M.G. e R.F. convenivano davanti al Tribunale di Termini Imerese la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., la CARIPLO e i coniugi C.A. e S.V. perchè fosse dichiarato che un immobile da loro acquistato in data (OMISSIS) non era “sottoposto ad alcun peso” e perchè fossero dichiarate inefficaci, in quanto prive dei necessari dati catastali, due iscrizioni ipotecarie – l’una effettuata il (OMISSIS) dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e l’altra effettuata il (OMISSIS) dalla CARIPLO – e comunque perchè l’immobile era al momento della iscrizione già inesistente; in subordine chiedevano che si dichiarasse che tali ipoteche gravassero solo su metà dell’immobile, ovvero sulla quota di proprietà del C.. Si costituiva resistendo Intesa BCI Gestione Crediti S.p.A. quale cessionaria e mandataria delle due parti convenute. Con sentenza del 24 giugno 2008 il Tribunale dichiarava improponibili le domande essendosi formato su di esse giudicato con sentenza del 15 marzo 2007 emessa dal giudice dell’esecuzione dello stesso Tribunale.

Avendo proposto appello i coniugi M. e R., cui resisteva Intesa BCI Gestione Crediti S.p.A., la Corte d’appello di Palermo lo rigettava con sentenza del 13 ottobre 2015.

Hanno presentato ricorso i coniugi M. e R., sulla base di tre motivi.

Si difende con controricorso Italfondiario S.p.A. quale procuratrice e mandataria della subentrata Castello Finance S.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 e 2826 c.c. nonchè dell’art. 2841 c.c..

Il giudice dell’esecuzione avrebbe deciso una opposizione di terzo proponendo la quale gli attuali ricorrenti avrebbero soltanto chiesto di dichiarare “l’invalidità e/o comunque l’inefficacia dell’eseguito pignoramento immobiliare” del (OMISSIS) “semprechè venga ravvisata” coincidenza tra l’immobile da loro acquistato in data (OMISSIS) – iscritto a (OMISSIS) al Catasto Urbano al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS) (OMISSIS) – e “l’unità negoziale” sita nello stesso Comune – iscritta al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS) del Catasto Urbano -. Invece al “Giudice Ordinario” essi avrebbero chiesto di “dichiarare invalide e/o inefficaci, e comunque rendere prive di effetti giuridici le due iscrizioni ipotecarie”, fermo che entrambe, effettuate sull’immobile di cui al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), sarebbero state accese per l’intero a carico del C., che invece sarebbe stato proprietario solo del 50% dell’immobile, l’altra metà spettante alla moglie S.V. per effetto della comunione legale al cui regime i coniugi si erano sottoposti.

La decisione del giudice dell’esecuzione non avrebbe avuto comunque valenza di giudicato esterno: quanto ivi stabilito in ordine alla “pretesa legittimità dell’ipoteca” sarebbe stato “un semplice fatto nel procedimento di esecuzione”. Alla luce di giurisprudenza di legittimità infatti (si invoca Cass. 17482/2007), l’interpretazione del giudice dell’esecuzione rileverebbe solo sotto l’aspetto esecutivo della controversia e non potrebbe quindi essere “decisione della lite pendente”.

Inoltre le domande proposte ex art. 619 c.p.c. dagli attuali ricorrenti sarebbero state parzialmente diverse da quelle avanzate nella presente causa, perchè riguardanti solo il pignoramento e non anche l’invalidità/inefficacia delle ipoteche per vizi della fase di iscrizione. Infatti il giudice dell’esecuzione non si sarebbe pronunciato sulle quote di proprietà, per cui almeno questo profilo non sarebbe coperto dal giudicato e renderebbe fondata la doglianza avanzata ex art. 2841 c.c. e pure relativa alla mancata individuazione del proprietario del bene gravato: le banche, iscrivendo le ipoteche, avrebbero individuato in C.A. il proprietario dell’intero immobile, così incorrendo in errore.

1.2 Questo motivo, che argomenta in punto di diritto, cade peraltro a priori, in quanto non è stato riportato con adeguata specificità il contenuto della invocata sentenza del giudice di esecuzione del Tribunale di Termini Imerese da cui discenderebbe il giudicato esterno, presupposto di autosufficienza della censura che non è stato quindi superato.

2.1 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2809 e 2826 c.c. e art. 2839 c.c., n. 7.

Ai sensi dell’art. 2826 c.c., iscrivendo l’ipoteca l’immobile deve essere specificamente identificato anche mediante i dati catastali. Nel caso in esame invece le iscrizioni ipotecarie sarebbero state deficitarie. Si apportano rilievi sullo sviluppo della vicenda catastale per dedurne poi che le ipoteche sarebbero state accese senza indicare gli “imprescindibili dati identificativi” ex artt. 2809 e 2826 c.c. e art. 2839 c.c., n. 7, con conseguente incertezza assoluta del bene, ed evincerne altresì che le garanzie sarebbero state iscritte su un immobile all’epoca non più esistente perchè demolito. A ciò segue l’esposizione di ulteriori considerazioni dirette ancora alla ricostruzione della vicenda.

2.2 Si tratta, in piena evidenza, di un motivo inammissibile in quanto persegue dal giudice di legittimità una revisione sull’accertamento di merito costituito dalla valutazione, operata dai precedenti giudici, dell’effetto dell’addotta inesattezza dei dati catastali, perseguendo così un terzo grado di merito.

3.1 Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione in ordine alle spese processuali.

Il giudice d’appello ha condannato gli attuali ricorrenti a rifondere alla controparte costituita la somma di Euro 8797,95, oltre a spese generali, Iva e cpa, importo che “non appare… adeguato”, pur riguardando un valore indeterminabile, poichè la corte territoriale avrebbe dovuto ritenere la causa di complessità media e quindi applicare i minimi tariffari; peraltro, anche seguendo i valori tariffari medi la quantificazione avrebbe dovuto “essere diversamente determinata”.

3.2 Anche questo motivo è affetto da evidente inammissibilità, in quanto la sua natura è completamente assertiva, id est generica, non identificando le ragioni eventualmente rinvenibili nel caso concreto per cui il giudice avrebbe dovuto quantificare le spese di lite in diversa e inferiore misura.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna – in solido per il comune interesse processuale – dei ricorrenti alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art..

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 10.200, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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