Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25178 del 10/11/2020
Cassazione civile sez. I, 10/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25178
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6679/2019 proposto da:
M.M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, presso Corte
Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato VITALE GIANLUCA;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1524/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 10/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/09/2020 da GORJAN SERGIO;
udito l’Avvocato.
Fatto
FATTI DI CAUSA
M.M.L. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre opposizione avanti il Tribunale di Torino avverso il provvedimento di diniego emesso dalla locale Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale non concorrendo ragioni per il riconoscimento di alcuno degli istituti previsti dalla normativa in tema.
Il Tribunale cisalpino rigettò l’opposizione del M. e questi interpose gravame avanti al Corte d’Appello di Torino, che resistendo il Ministero degli Interni, ha rigettato l’impugnazione.
Osservava la Corte subalpina come non concorreva la situazione di vulnerabilità soggettiva, dedotta dal M., e come l’attività lavorativa svolta in Itala non era elemento, ex se, sufficiente a consentire il riconoscimento del diritto al godimento della protezione umanitaria.
Avverso detta sentenza il M. ha proposto ricorso per cassazione articolato su unico motivo
Il Ministero degli Interni, benchè regolarmente citato, è rimasto intimato.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal M. appare fondato e va accolto.
Con l’unico mezzo d’impugnazione il ricorrente denunzia violazione del disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e difetto di motivazione in quanto la Corte cisalpina ha concluso – erroneamente valutando la documentazione medica depositata – per l’inesistenza della condizione di vulnerabilità soggettiva rappresentata dal suo stato psicologico, senza considerare che il rientro in Senegal scatenerebbe nuovamente i traumi che incidono sulla sua salute psichica.
La censura mossa appare fondata, posto che attinge la statuizione della Corte territoriale circa la non rilevanza dello stato psicologico del ricorrente ai fini del riconoscimento del suo diritto alla protezione umanitaria, operata in carenza di accertamenti officiosi che detta condizione di sofferenza psicologica potesse aggravarsi in caso di rimpatrio del M. e potesse esser seguita anche in Senegal con le idonee terapie – sedute di terapia psicologica – effettuate in Italia.
L’accertamento effettuato dalla Corte distrettuale sul punto, difatti, appare astratto poichè è limitato all’asserzione che “non sono ipotizzabili controindicazioni alla continuazione del trattamento terapeutico in caso di rimpatrio”, ossia basato su una mera ipotesi, senza alcun accertamento positivo che il rientro in Senegal non comporti alcun trauma per il ricorrente e che anche in quel Paese sia possibile per il M. continuare la terapia seguita in Italia.
E’ invece costante insegnamento di questo Supremo Collegio – Cass. sez. 1 n. 18541/19, Cass. sez. 1 n. 13257/20, Cass. sez. 2 n. 15322/20 – che, in presenza di patologie fisiche e psichiche del migrante, che integrano un profilo di sua vulnerabilità, il giudice è tenuto ad accertare, anche mediante ricorso ad attività istruttoria officiosa, sia se dal rientro di questi nel suo Paese di origine possa derivargli un danno alla salute, sia se il sistema sanitario di tale Paese sia effettivamente in grado di assicurargli le terapie necessarie al ristabilimento.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alla questione afferente la valutazione della domanda di protezione umanitaria sotto il profilo della concorrenza della condizione di vulnerabilità correlata al disturbo psicologico accertato in capo al M., che dovrà essere esaminata in forza della regola iuris dianzi precisata.
La causa va rimessa alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, che anche provvederà, ex art. 385 c.p.c., comma 3, a disciplinare le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 22 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020