Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25178 del 07/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23354-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis:

– ricorrente –

contro

CERRUTI QUARA PIERO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

167, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO NARCISI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO MAGRINI giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL FRIULI – VENEZIA GIULIA, emessa l’11/11/2014 e

depositata il 03/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di Cerruti Quara Piero, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia-Giulia n. 92/01/2015, depositata in data 3/03/2015, con la quale – in controversia concernente le separare impugnazioni di avvisi di accertamento, emessi, per IRPEF ed IRAP dovute in relazione agli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009 (gli avvisi per anni 2008-2009 venivano successivamente annullati parzialmente in autotutela dall’Ufficio), a seguito di controllo di movimentazioni bancarie, ritenute dall’Ufficio prive di giustificazione, e di invito, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, al contribuente (esercente attività di odontoiatra) a fornire la documentazione richiesta – stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente (accogliendo l’eccezione preliminare di nullità degli atti impositivi per violazione del principio del contraddittorio, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7).

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con l’unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 avendo la C.T.R., da un lato, ritenuto inapplicabile l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente anche a fattispecie di mera richiesta, da parte dell’Amministrazione finanziaria al contribuente, di informazioni o acquisizione di documenti (attraverso incontri con il contribuente, successivi alla notifica dell’invito D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51), presso l’Ufficio stesso, senza accesso nei locali destinati all’esercizio dell’attività, e dall’altro lato, dichiarato illegittimo l’atto impositivo, fondato sui dati derivanti da movimentazioni bancarie, nel quale il contraddittorio preventivo (comunque, nella specie, garantito) non è previsto a pena di nullità.

2. L’unica censura del ricorso è fondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato (Cass. 24823/2015) il seguente principio di diritto: Differentemente dal diritto dell’Unione Europea, il diritto nazionale allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo endoprocedimentale da parte dell’amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario l’invalidità dell’atto, purchè in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio, si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto.

Nella specie, non è contestato che si verteva in ipotesi di controllo fiscale eseguito, per gli anni 2007, 9008 e 9009, a seguito di acquisizione documentale (movimentazioni bancarie), D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 51.

La sentenza della C.T.R. non è pertanto in linci con principi di diritto sopra richiamati, in quanto, anche con riguardo all’IVA tributo armonizzato, occorre verificare se, a fronte del mancato rispetto del principio del contraddittorio endo-procedimentale, effettivamente “in mancanza di tale irregolarità, tale provcedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso.

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Friuli Venezia-Giulia, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. del Friuli Venezia-Giulia.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA