Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25177 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.24/10/2017),  n. 25177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24746-2016 proposto da:

PRONTOGROS MAM SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DE CALBOLI

1, presso lo studio dell’avvocato MARCO LOMBARDI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIAN BATTISTA BOSCAINI;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE VITTORIA DI M.A. & C. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 415/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che, con sentenza resa in data 27/4/2016, la Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della corrispondente domanda proposta dalla Immobiliare Vittoria s.a.s. di M.A. & C., ha condannato la Prontogros Marche Abruzzo e Molise s.p.a. al risarcimento, in favore dell’attrice, dei danni a quest’ultima provocati a carico dell’immobile concesso in locazione commerciale alla Prontogros;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha confermato la correttezza della valutazione operata dal primo giudice circa gli elementi di prova individuati a sostegno della riconosciuta responsabilità contrattuale della Prontogros, nonchè l’infondatezza delle censure sollevate da quest’ultima nei confronti della sentenza di primo grado, con particolare riguardo al mancato riconoscimento dell’indennizzo per i miglioramenti e le addizioni apportate dalla società conduttrice e all’entità del risarcimento del danno liquidato;

che, avverso la sentenza d’appello, la Prontogros MAM s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;

che la Immobiliare Vittoria di M.A. & C. s.a.s. non ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis la Prontogros MAM s.p.a. ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale trascurato di tener conto dell’assenza di alcuna prova circa la riconducibilità dei danni ex adverso lamentati al comportamento della società conduttrice, laddove all’interno del medesimo immobile locato era risultato che la società locatrice aveva svolto la stessa attività commerciale della Prontogros, con la conseguente ragionevole riconducibilità dei danni riscontrati alla stessa responsabilità della società locatrice, ovvero al normale deterioramento della cosa locata in ragione dell’uso conforme al contratto;

che, con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1590 e 1362 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente attribuito (sulla scia di quanto conformemente statuito dal primo giudice) un decisivo rilievo alla dichiarazione contrattuale resa dalla società conduttrice circa l’originaria assenza di difetti nell’immobile locato e la rispondenza di quest’ultimo alle esigenze locativa della conduttrice, senza tener conto della rilevata assenza di alcun verbale di consistenza o di accertamento redatti in occasione dell’inizio del rapporto;

che, con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1590 e 1218 c.c., nonchè per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere i giudici del merito erroneamente e immotivatamente liquidato, a titolo di danno, gli importi corrispondenti alle mensilità di canone non percepite dalla società locatrice per tutto il tempo necessario all’esecuzione e al completamento delle opere di riparazione del bene locato;

che tutti e tre i motivi sono manifestamente infondati, quando non inammissibili sotto entrambi i profili dedotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

che, sotto il profilo della violazione di legge, osserva il collegio come, nel riproporre una diversa considerazione dei fatti così come ricostruiti e interpretati dalla corte territoriale (con particolare riferimento alla rivendicata riconducibilità dei danni lamentati al fatto della locatrice o, quantomeno, al normale deterioramento della cosa locata in ragione dell’uso conforme al contratto), l’odierna ricorrente abbia trascurato di procedere alla necessaria deduzione dell’errata ricognizione, ad opera del giudice a quo, delle fattispecie normative astratte dalla stessa richiamate, nonchè a un’adeguata specificazione dell’eventuale erronea sussunzione di fatti incontroversi nello spettro di applicazione delle norme invocate, avendo la società ricorrente propriamente rivendicato una diversa lettura e configurazione dei fatti controversi rispetto a quanto operato, nella sentenza impugnata, sulla base di una coerente e lineare interpretazione dei fatti di causa;

che tale modalità di censura vale dunque a risolversi in un’impostazione critica del tutto estranea al paradigma della violazione o della falsa applicazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, in questa sede, pertanto, inammissibilmente richiamata dalla società ricorrente;

che, quanto alle denunce relative al preteso omesso esame di fatti decisivi controversi richiamati nei motivi di censura, si osserva che la società ricorrente trascura di articolare in modo specifico, talora le occorrenze concrete delle omissioni denunciate, più spesso i profili di decisività dei fatti dedotti, non emergendo, in modo incontroverso e inequivocabile, il disegno del differente esito della risoluzione della controversia che sarebbe emerso con certezza là dove la corte territoriale avesse tenuto conto in modo specifico e analitico dei fatti richiamati dalla Prontogros;

che da questo punto di vista, si tratta, dunque, della mera invocazione, ad opera della ricorrente (non già dell’omesso esame, da parte del giudice d’appello, di fatti decisivi già controversi tra le parti, bensì) di una rilettura nel merito degli elementi istruttori e dei fatti emersi nel corso del processo, riproposti in una diversa prospettiva interpretativa, essendosi la Prontogros limitata a criticare (inammissibilmente) le valutazioni di fatto espresse dalla corte territoriale in ordine, tanto alla riconducibilità dei danni oggetto di lite alla propria responsabilità, quanto ai termini e alle modalità di valutazione dei danni sofferti dalla società locatrice;

che, sulla base delle considerazioni sin qui indicate, rilevata la complessiva infondatezza del ricorso, dev’esserne pronunciato il rigetto;

che, non avendo la Immobiliare Vittoria di Michini Angela & C. s.a.s. svolto difese in questa sede, non vi è luogo all’adozione di alcuna pronuncia in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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