Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25177 del 17/09/2021

Cassazione civile sez. II, 17/09/2021, (ud. 14/12/2020, dep. 17/09/2021), n.25177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32950/2019 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA

27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TERRIBILE,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO RUTIGLIANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), – IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il

29/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il signor R.L. convenne davanti al Tribunale di Bari la società C.L.A.R. S.r.l., chiedendo, tra l’altro, l’esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di trasferimento di un immobile ex art. 2932 c.c.. Durante il giudizio, che complessivamente si protraeva in tribunale dal 30.12.2005 al 25.6.2018, l’immobile in questione veniva trasferito ad un terzo, rendendo impossibile l’esecuzione specifica del contratto in favore del signor R.. Quest’ultimo modificava allora la propria domanda, chiedendo la restituzione dell’importo precedentemente versato alla società, ma la statuizione di accoglimento di tale domanda, conseguentemente emessa dal tribunale, restava prova di effetti pratici, perché nelle more del giudizio il patrimonio della S.r.l. era stato aggredito dagli altri creditori e si era interamente dissolto.

Il signor R., dunque, ricorreva alla Corte d’Appello di Bari, chiedendo il riconoscimento di un indennizzo per irragionevole durata del processo, L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter e sostenendo che, se il processo si fosse svolto entro una durata ragionevole, egli avrebbe potuto soddisfare la sua pretesa creditoria nei confronti della società convenuta.

La Corte d’Appello riconosceva il diritto all’indennizzo per irragionevole durata del

processo e liquidava al R., a tale titolo, la sorte capitale di 4.500, rigettando, tuttavia, la pretesa di risarcimento del danno patrimoniale indicato dal ricorrente nella impossibilità, sopravvenuta nelle more del giudizio, di soddisfarsi sul patrimonio della debitrice.

Avverso il provvedimento della Corte d’Appello di Bari il signor R. ha proposto ricorso per cassazione.

Il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha depositato controricorso.

La causa è stata chiamata e discussa all’adunanza camerale del 14 dicembre 2020.

Il ricorso si articola in due motivi.

Il primo motivo di ricorso si articola in due censure, una riferita al n. 3 e un’altra riferita al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.; con la prima si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 1 bis, comma 2 e art. 2697 c.c., nonché dell’art. 6 della CEDU, in cui la Corte d’Appello di Bari sarebbe incorsa affermando che la L. n. 89 del 2001, non contemplerebbe il risarcimento del danno patrimoniale da eccessiva durata del processo; con la seconda si censura l’affermazione secondo cui il danno patrimoniale del ricorrente sarebbe rimasto “non provato”, denunciando il vizio di omessa e contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo e lamentando l’omesso esame della documentazione prodotta in sede di merito in ordine al deterioramento della condizioni patrimoniali della convenuta nel corso del giudizio presupposto.

Il motivo è infondato.

Nell’impugnato decreto si legge: “va rigettata la domanda di ulteriori danni patrimoniali in quanto non è provata ed è comunque infondata perché alla parte privata non è consentito di chiedere, in dipendenza dalla lungaggine del processo, danni diversi da quelli previsti dalla L. n. 89 del 2001”. Duplice, quindi, è la ratio detidendi: la corte territoriale, per un verso, ha ritenuto la domanda di danni patrimoniali “non provata” e, per altro verso, ha affermato che tale domanda sarebbe comunque infondata non potendo la parte chiedere “danni diversi da quelli previsti dalla L. n. 89 del 2001”.

Il senso della seconda delle riportate affermazioni non è perspicuo; se il suo significato fosse che la L. n. 89 del 2001, non consente il risarcimento dei danni patrimoniali, essa sarebbe certamente errata. Ma il ricorrente non ha interesse a ricorrere contro tale ratio decidendi, in quanto la decisione impugnata si regge autonomamente sull’altra ratio decidendi, relativa alla mancanza di prova della pretesa di risarcimento di danni patrimoniali, che il motivo non censura efficacemente.

La doglianza con cui il ricorrente attinge l’apprezzamento delle risultanze istruttorie che ha condotto la corte di merito a ritenere non provato il danno patrimoniale da lui lamentato non può, infatti, trovare accoglimento.

Anche riqualificando la rubrica del motivo (“insufficiente contraddittoria motivazione”) alla luce del vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ossia come denuncia di omesso esame di fatto decisivo, la censura va giudicata infondata per difetto di decisività del fatto – intervenuto depauperamento del patrimonio della società convenuta – di cui si lamenta l’omesso esame. Questa Corte ha infatti già avuto modo di chiarire che in tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, in forza del principio della causalità adeguata, il danno economico può ritenersi ricollegato al ritardo nella definizione del processo solo se sia l’effetto immediato di tale eccessiva durata sulla base di una normale sequenza causale, laddove lo stato di incapienza o il fallimento del debitore, sopravvenuti nel corso del procedimento rivolto all’accertamento del diritto del creditore, con la conseguente difficoltà di quest’ultimo di ottenere il soddisfacimento, interrompono detta sequenza assumendo – quali fattori idonei a produrre, da soli, l’evento – rilevanza esclusiva ed assorbente nella causazione del danno lamentato, trattandosi di fatti autonomi, eccezionali ed atipici rispetto alla serie causale già in atto, che comportano la degradazione delle cause preesistenti al rango di mere occasioni (Cass. 22973/17).

Pertanto, il primo motivo di ricorso va rigettato.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., comma 2 e dei parametri di liquidazione dei compensi giudiziali del D.M. n. 55 del 2014, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente sostiene che le spese a lui liquidate dalla Corte d’Appello di Bari (Euro 510,00 per il compenso, oltre al rimborso forfettario del 15% IVA, e a Euro 42,38 per esborsi) siano inferiori ai minimi fissati dei parametri ministeriali, tenuto conto dello scaglione riferibile al valore della causa (da Euro 1.100 a Euro 5.200).

Il motivo è fondato.

Il credito accertato a favore del ricorrente è di Euro 4.500; tenuto conto dello scaglione riferibile al valore della causa (da Euro 1.100 a 5.200), la liquidazione del compenso professionale effettuata dalla corte territoriale risulta porsi al di sotto dei minimi imposti dal D.M. n. 55 del 2014, pari a Euro 510 per la fase di studio, Euro 510 per la fase introduttiva, Euro 945 per la fase istruttoria ed Euro 810 per la fase decisoria, riducibili fino al 70% per la fase istruttoria e fino al 50% per le altre fasi alla stregua dell’art. 4, comma 1, del medesimo D.M..

Va precisato che, poiché l’impugnato decreto risale al 2019, trova applicazione il testo del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, con la duplice conseguenza che:

a) i minimi sono inderogabili (Cass. 1421/21);

b) la riduzione al 70 per cento per la fase istruttoria va intesa nel senso che l’importo ridotto non può essere inferiore al 70 per cento dell’importo base; il nuovo testo infatti recita: “Per la fase istruttoria l’aumento e di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”.

Ti ricorso va quindi accolto limitatamente al secondo motivo, con cassazione dell’impugnato decreto nella parte relativa alla liquidazione delle spese e rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in altra composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Bari, in altra composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021

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