Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25177 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. I, 10/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11188/2018 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso Corte

Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato PRANDI ELEONORA;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 183/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 02/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 da Dott. GORJAN SERGIO;

udito l’Avvocato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.A. – cittadino dell'(OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Brescia avverso la decisione della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essere dovuto fuggire dal suo Paese poichè chiamato alle armi in relazione alla guerra civile in atto nelle parti orientali del Paese, cui non voleva partecipare poichè la sua famiglia imparentata anche con cittadini russi – antagonisti -.

Il Giudice bresciano ebbe a rigettare il ricorso ritenendo che la vicenda personale del ricorrente non fosse inquadrabile in alcuno degli istituti previsti dalla disciplina in tema di protezione internazionale.

Il B. ebbe a proporre gravame e la Corte d’Appello di Brescia rigettò l’impugnazione rilevando come effettivamente la sua volontà di non partecipare quale soldato alla guerra civile, ora latente, in corso nelle parti orientali dell’Ucraina non poteva esser inquadrata in alcuni degli istituti previsti dalla normativa in tema di protezione internazionale e, come, nemmeno, concorrevano ragioni atte a consentire l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria in difetto di condizione di vulnerabilità.

Il B. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte bresciana articolato su due motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, ha solamente depositata nota ex art. 370 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dal B. risulta inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17 -.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione delle norme D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2, 3, 5,6 e 14 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 10 Cost., poichè il Collegio lombardo ebbe a rigettare le sue istanze con ragionamento logico contraddittorio, stante che il suo racconto fu ritenuto veritiero ma, ciò nonostante, furono respinte le sue istanze di protezione sulla scorta di dati positivi errati circa la natura della guerra civile in atto in Ucraina e la chiamata alle armi dei civili riservisti.

In effetti l’argomentazione critica sviluppata nel ricorso si compendia nella mera proposizione di tesi alternativa fondata sulla contestazione in fatto delle affermazioni presenti nella motivazione resa dalla Corte bresciana senza un effettivo confronto con la stessa.

Difatti il Collegio lombardo ebbe a mettere in evidenza che il B. non era obiettore di coscienza – Cass. Sez. 1 n. 30031/19; che, per età, era destinato ad impiego di supporto delle truppe combattenti e che la guerra – a bassa intensità – in atto nelle zone orientali del Paese non era connotata da episodi di crimini di guerra o contro l’umanità.

Di conseguenza la Corte territoriale, preso atto che la pena prevista dalla legislazione ucraina in tema di renitenza alla chiamata alle armi, era quantificata in limiti ragionevoli e che in concreto solo in due casi era stata nel 2015 irrogata pena detentiva ai renitenti, nonchè messo in evidenza che il richiamo alle armi dei riservisti era limitato nel tempo, ritenne che la giustificazione resa dal B. non consentiva di inquadrare la sua situazione in una delle specifiche ipotesi previste dalla normativa in tema di protezione internazionale.

A censura di detta puntuale motivazione, il ricorrente si limita a dedurre contraddittorietà tra il riconoscimento della veridicità del suo racconto ed il rigetto delle sue istanze; contraddittorietà oggettivamente inesistente poichè come detto la Corte ritenne che la situazione, per come descritta dal richiedente asilo, non rientrasse in ipotesi di persecuzione;

a postulare che la guerra in atto era connotata da episodi criminali e condotte contro l’umanità senza in effetti suffragare tale sua affermazione con richiami a rapporti al riguardo redatti da Organismi internazionali non esaminati dalla Corte, la quale invece ha puntualmente indicato le fonti all’uopo utilizzate – Cass. sez. 1 n. 26728/19 -;

ad enfatizzare le valutazioni di esponente religioso circa l’intensità della guerra e l’errore commesso dalla Corte nel ritenerlo non impiegabile in zona di guerra, ma tali elementi risultano puntualmente esaminati dal Collegio lombardo, che ha definito latente l’attuale fase della conflitto e posto in evidenza che, se anche richiamato per un lasso limitato di tempo – come stabilito dalla legge ucraina – il B. avrebbe trovato – in ragione della sua età – impiego nei servizio di supporto alle truppe combattenti.

Dunque la censura mossa si compendia nella prospettazione di tesi alternativa, apoditticamente qualificando siccome errata la statuizione adottata dai Giudici d’appello, così chiedendo a questa Corte di legittimità inammissibile esame del merito della questione.

Con la seconda ragione di doglianza il ricorrente lamenta violazione della norma D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 10 Cost., comma 3, poichè il Collegio lombardo non ha ritenuto concorressero le condizioni prescritte per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Ad opinione del ricorrente non furono considerati dei dati di fatto lumeggianti il concorrere di sua condizione di vulnerabilità.

Anche detta censura appare inammissibile poichè aspecifica in quanto il B. si limita ad enfatizzare dati fattuali che la Corte territoriale ha ritenuto non rilevanti, così contrapponendo proprio tesi al prudente apprezzamento fattone dal Giudice del merito.

Difatti la Corte distrettuale ha puntualmente esaminato la specifica posizione del richiedente asilo, rilevando come non aveva introdotto in causa elementi lumeggianti sua condizione di vulnerabilità soggettiva – in buona salute e con famigliari residenti in Ucraina – ovvero oggettiva – viveva in zona dell’Ucraina non interessata dal confitto -, sicchè la presenza in Italia della madre e l’occupazione, medio tempore trovata, non erano fattori che ex se superavano la valutazione comparativa effettuata dalla Corte.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante la mancata resistenza dell’Amministrazione.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

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