Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25177 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25177 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso 15375-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
2780

MIROR METALLI PREZIOSI SRL IN FALLIMENTO;
– intimato avverso

la sentenza n. 36/2006 della COMM.TRIB.REG.

di ROMA, depositata il 05/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 08/11/2013

udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

/

Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. La CTR del Lazio, con sentenza depositata il 5 aprile 2006 n.36/19/06, riformava la sentenza
della CTP di Roma che aveva rigettato il ricorso proposto dalla Miiror Metalli Preziosi s.r.l.
avverso l’atto di accertamento parziale con il quale l’Ufficio IVA di Roma, in relazione all’omessa
presentazione della dichiarazione IVA, aveva disposto la ripresa a tassazione dell’IVA applicando le
sanzioni per l’omessa dichiarazione.

all’attività di commercio di oro grezzo e non era tenuta alla presentazione della dichiarazione.
3. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo.
4. La società contribuente non ha depositato difese benché ritualmente citata, almeno con
riferimento alla notifica effettuata al legale rappresentante presso la sede della stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con l’unico motivo proposto l’Agenzia prospetta, limitatamente al capo della sentenza che ha
eliminato le sanzioni per l’omessa dichiarazione, la violazione degli artt.10, comma 11, 28 e 43
DPR n.633/72, nonchè dell’art.8 del DPR n.322/98, in relazione all’art.360 n.3 c.p.c.
6. Si duole che la CTR abbia affermato che la società, operando in esenzione di imposta, non fosse
tenuta alla presentazione della dichiarazione risultando, per contro, dal quadro normativo di
riferimento che detta società era comunque tenuta al deposito della dichiarazione, essendo il
soggetto, anche se esente, considerato come “soggetto IVA” sul quale incombono gli adempimenti
destinati a produrre effetti non solo formali ma anche sostanziali, proprio in relazione all’attività di
controllo demandata agli organi dell’Amministrazione finanziaria. Nè era possibile ritenere
applicabile alla fattispecie l’art.8 DPR n.322/98 che, eliminando l’obbligo di dichiarazione per i
soggetti esenti, era entrato in vigore successivamente ai fatti di causa.
6. La censura è infondata.
6.1 Ed invero, la Ctr ha acclarato, con statuizione non impugnata dalla parte ricorrente, che
l’attività di commercio di oro grezzo in lingotti o laminato svolta dalla società contribuente era
esente dal pagamento dell’IVA. Si tratta, a ben considerare, di statuizione ormai coperta dal giudic
non essendo stata oggetto di impugnazione con il ricorso proposto dall’Agenzia innanzi a questa
Corte.
6.2 Sulla base di tale dato, ormai inoppugnabile per effetto del formatosi giudicato interno, ritiene il
Collegio che corretta è risultata la decisione della CTR che ha annullato l’atto impositivo anche sul
versante delle sanzioni. Ed invero, a parte ogni questione in ordine alla valenza dell’art. 8 DPR
n.322/98 -a cui tenore “Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione i
contribuenti che nell’anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti
1

2. Il giudice di appello riteneva che la società operava in completa esenzione di imposta rispetto

:ESENTE DA ?..7GISTn.4,71.101
AI SENSi
N. 131 TALS. ALL.
– N. 5
MATERIA TRIBUTAIMA

dall’imposta di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui
all’articolo 19-bis2 del medesimo decreto, ovvero abbiano registrato operazioni
intracomunitarie, nonche’ i contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative.”entrato in vigore in epoca successiva rispetto all’anno di imposta al quale si riferisce la pretesa1992- non pare potersi revocare in dubbio che il riconosciuto carattere esente delle operazioni

esonerati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell’anno solare precedente
hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall’imposta di cui all’articolo 10 – n.11 per

quel che qui importa [n.d.r.]- salvo quelli tenuti alla effettuazione della rettifica della
detrazione di cui all’articolo 19-bis.

6.3 In tale prospettiva, la doglianza proposta dall’Agenzia è destituita di giuridico fondamento,
essendosi acclarata la natura esente dell’attività svolta dalla società contribuente.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
la Corte
Rigetta il ricorso.
Così deciso 1’8 ottobre 2013 nella camera di consiglio della V sezione civile in Roma.

rendeva applicabile l’art.28 c. I dpr n.633/72, già vigente prima del dpr n.322/1998, secondo sono

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