Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25177 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/10/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 08/10/2019), n.25177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12629/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE e LELIO

MARITATO;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIOVANNI

RANDACCIO 1, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO MUSA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati OLGA SAVARESE e

MARIANO NATALIZI ZIZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2235/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 03/11/2014, R.G.N. 2082/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

1 la Corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado che ha accolto la domanda di accertamento negativo svolta dall’attuale intimato, per il differenziale contributivo preteso dall’INPS, per il biennio 2004-2005, in favore dei lavoratori agricoli dipendenti, annullando il verbale di accertamento n. (OMISSIS) opposto;

2 per la Corte territoriale correttamente la contribuzione era stata versata assumendo, come base di calcolo, le retribuzioni indicate nell’accordo di riallineamento previsto e disciplinato nell’art. 19 del contratto provinciale di lavoro del 20 settembre 2004, cui aveva aderito anche l’attuale intimato e che le parti sociali, con il predetto contratto provinciale, avevano legittimamente fruito, per una sola volta, della possibilità di variazione del programma di riallineamento contributivo precedentemente previsto;

3. riteneva, inoltre, la Corte di merito non oggetto di specifica censura l’interpretazione del richiamato art. 19, per essersi l’ente previdenziale limitato a riproporre la tesi difensiva senza contestare adeguatamente la circostanza dell’espressa giustificazione del ricorso alla gradualità nella persistenza di avversità climatiche riconosciute dagli organi tecnici;

4. avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato ad un motivo, cui resiste, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, L.G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. il ricorrente Istituto deduce la violazione del D.L. n. 510 del 1996, art. 5, comma 5, convertito dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, con riferimento al contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Brindisi, sottoscritto il 20 settembre 2004, nonchè dell’art. 2697 c.c., assume la illegittimità/nullità del programma di adeguamento salariale previsto dal CPL, perchè il citato art. 5 avrebbe ammesso una sola variazione dei programmi di riallineamento, compresi quelli già stipulati e che non vi era alcuna motivazione della Corte sul requisito degli “intervenuti rilevanti eventi non prevedibili che incidano sostanzialmente sulle valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell’accordo provinciale” (D.L. n. 510 cit., art. 5);

6. il ricorso è da rigettare;

7. si evince dagli atti di causa che l’avviso di addebito n. (OMISSIS), con il quale l’INPS ha richiesto il pagamento della somma per la causale ravvisabile nell’avvenuta iscrizione a ruolo del verbale ispettivo di accertamento (OMISSIS), è stato opposto e definito, con sentenza di merito favorevole al datore di lavoro agricolo – nel senso dell’applicabilità del riallineamento retributivo anche per il 2004, previa sottoscrizione di apposito verbale aziendale, incombente nella specie realizzatosi – con sentenza del Tribunale di Brindisi, n. 1836 del 2014, non appellata e passata in giudicato, come da attestazione della Corte territoriale;

8. il thema decidendum, comune ai due giudizi, in ordine al parametro per l’obbligazione contributiva, è dunque divenuto irretrattabile e non può in questa sede rimettersi in discussione;

9. le spese vengono regolate come da dispositivo;

10. a sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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