Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25176 del 28/11/2011

Cassazione civile sez. I, 28/11/2011, (ud. 28/10/2011, dep. 28/11/2011), n.25176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CALCUTTA 45, presso l’avvocato Alberto D’AURIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato D’AVINO ARCANGELO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

12/10/2009; n. 3797/08 v.g.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 13.06.2008, M.R. adiva la Corte di appello di Napoli chiedendo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze fosse condannato a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848. Con decreto del 23.09-12.10.2009, l’adita Corte di appello, condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze, contumace, a pagare all’istante la somma di Euro 3.000,00, a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, nonchè 1/4 delle spese processuali, liquidate per l’intero in complessivi Euro 1.060,00 (di cui Euro 440,00 per diritti ed Euro 600,00 per onorari), spese distratte in favore dei difensori antistatari e compensate per la residua parte. La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che il M. aveva chiesto l’equa riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto dell’irragionevole durata del processo amministrativo in tema di nullità ed inefficacia di atti transattivi intercorsi con la Commissione straordinaria di liquidazione del dissesto e di diritto ad interessi e rivalutazione monetaria, da lei introdotto nei confronti dell’Amministrazione Provinciale di Napoli, dinanzi al TAR Campania, con ricorso depositato il 18.01.1999, e definito con sentenza pubblicata il 28.04.2008, processo nel quale, il 12.02.2004, l’istante aveva presentato istanza di prelievo;

– che doveva essere respinta la domanda d’indennizzo del danno patrimoniale, non provato;

– che la durata fisiologica del primo grado di detto processo amministrativo protrattosi per circa 9 anni e 3 mesi, poteva essere fissata in anni tre, data la sua natura ed il comportamento del ricorrente;

– che per il periodo d’irragionevole ritardo di definizione, quantificabile in 6 anni e 3 mesi, il chiesto indennizzo del danno non patrimoniale poteva essere equamente liquidato all’attualità in complessivi Euro 3.000,00, avuto riguardo alla modesta rilevanza del pregiudizio, desunta dal carattere collettivo del ricorso amministrativo, dall’infondatezza della pretesa ivi azionata, dalla tardività dell’istanza di prelievo, anche formulata in termini generici ed indistinti;

– che i limiti di accoglimento delle pretese del ricorrente giustificavano la compensazione dei 3/4 delle spese processuali.

Avverso questo decreto il M. ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi e notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il M. denuncia:

1. ” Violazione e falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, artt. 2 e 4 dell’art. 6, par. 1 e dell’art. 13 della CEDU (L. 4 agosto 1955, n. 484, art. 6), nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″.

2. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 13 e 41 della CEDU, ratificata con L. n. 848 del 1955 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

3. “Erronea motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Si duole essenzialmente della quantificazione dell’indennizzo per il sofferto danno non patrimoniale, contestando anche che le ragioni esposte, ricondotte a suoi contegni nemmeno chiaramente specificati, ne giustificassero la così ridotta determinazione. Il ricorso è fondato.

Ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione affidato al giudice del merito è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come applicata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, e di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale; pertanto, è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri elaborati dalla CEDU, pur conservando un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, in misura ragionevole e motivatamente, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili. Poichè questa ha in linea di massima determinato in una somma oscillante tra Euro 1000,00 e Euro 1.500,00 per ogni anno di eccessiva durata l’importo relativo alla riparazione del danno, risulta illegittima una liquidazione nella misura di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo (cfr, tra le altre, cass. n. 4845 del 2007).

Accolta, dunque, la censura in questione ben può procedersi sulle esposte premesse, alla cassazione dell’impugnato decreto ed alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Considerando il non censurato periodo di durata incongrua, pari a 6 anni e 3 mesi, i richiamati standards CEDU, nonchè recepite le ragioni che la Corte distrettuale ha posto a fondamento del discostamento e conseguentemente individuato nella somma di Euro 750,00 ad anno di ritardo, l’indennizzo dovuto per il sofferto danno non patrimoniale, devesi riconoscere all’istante l’indennizzo complessivo di Euro 4.690,00 oltre agli interessi legali con decorrenza dalla domanda (Cass. 200608712).

Quanto alla regolamentazione delle spese, a carico dell’Amministrazione soccombente va posto il pagamento delle spese sia del giudizio di merito che del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Spese distratte.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 4.690,00, oltre agli interessi legali dalla domanda nonchè al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 1090,00 (di cui Euro 600,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, spese da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari nonchè al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 750,00, di cui Euro 100,00, per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv.to Arcangelo Davino, antistatario.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011

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