Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25176 del 17/09/2021

Cassazione civile sez. II, 17/09/2021, (ud. 14/12/2020, dep. 17/09/2021), n.25176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3171/2019 proposto da:

D.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DE DONATO, 10, presso lo studio dell’avvocato LUIGI COMITO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA PARILLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il

15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato:

che il sig. D.M.A. ricorre per la cassazione del decreto n. 2955/2018 con cui la Corte di Appello di Perugia – da lui adita con l’opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, avverso il decreto del consigliere delegato – ha confermato il rigetto della domanda di equo indennizzo per irragionevole durata di un processo davanti al giudice amministrativo;

che la corte perugina ha fondato la decisione di improponibilità della domanda sul rilievo del mancato deposito dell’istanza di prelievo nel giudizio presupposto, ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 comma 2;

che il ricorso si articola in quattro motivi;

che con il primo motivo viene denunciata, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché del D.L. n. 112 del 2008, art. 54;

che con il secondo motivo, subordinato al primo, viene denunciata l’omessa valutazione di un fatto decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che con il terzo motivo viene lamentata la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, ed art. 738 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

che con il quarto motivo viene chiesto che venga sollevata questione di legittimità costituzionale del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 133 del 2008, come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, all. 4 e dal D.Lgs. n. 195 del 2011, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6)) per contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1, in relazione agli artt. 6.1, 13 e 46.1 della C.e.d.u. (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) poiché subordina la proponibilità della domanda di equa riparazione dell’irragionevole durata dei giudizi amministrativi alla previa presentazione dell’istanza di prelievo;

che il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha presentato controricorso;

che la causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 14/12/2020, per la quale il P.G. presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte.

Ritenuto:

che il quarto motivo di ricorso è fondato – e assorbe i primi tre – poiché nelle more del giudizio è sopravvenuta la sent. n. 34/2019 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 3, comma 23, all. 4 e dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6 (dichiarazione di illegittimità costituzionale da intendersi riferita, come questa Corte ha chiarito nell’ordinanza n. 5977/20, anche al testo del D.L. 25 giugno 2008, art. 54, comma 2, anteriore alle menzionate modificazioni);

che è quindi venuta meno la norma ai sensi della quale la Corte d’appello di Perugia aveva rigettato l’opposizione, confermando il rigetto della domanda di equa riparazione;

che il decreto va quindi cassato affinché la Corte d’appello di Perugia si pronunci sulla domanda del ricorrente all’equo indennizzo per irragionevole durata del processo presupposto;

che al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Perugia, in altra composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021

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