Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25176 del 11/10/2018

Cassazione civile sez. III, 11/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 11/10/2018), n.25176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4665-2016 proposto da:

F.D., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARIA IZZO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE ALTAVILLA IRPINA, in persona del Sindaco pro tempore dott.

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V. DI SANT’IPPOLITO 23,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MARIA ADDONIZIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO TROFA giusta procura

speciale in calce al controricorso;

PROVINCIA DI AVELLINO, in persona del suo legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GALLIA 86, presso lo studio

dell’avvocato GIANLUIGI CASSANDRA, rappresentata e difesa dagli

avvocati OSCAR MERCOLINO, GENNARO GALIETTA giusta procura speciale

in atti;

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI ARISCOM SPA, in persona del legale

rappresentante p.t. e Direttore Generale Dott. D.F.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANT’IPPOLITO 23, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO MARIA ADDONIZZO, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUCIANO TROFA giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2194/2015 del TRIBUNALE di AVELLINO,

depositata il 09/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

1. F.D. ricorre, affidandosi a quattro motivo illustrati anche con memoria avverso la sentenza del Tribunale di Avellino che, confermando la pronuncia del giudice di pace, aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti alla propria autovettura per la presenza, sulla strada da lui percorsa, di un tombino divelto.

Tutti gli intimati hanno resistito.

Considerato che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051,2043e 2697 c.c. nonchè degli artt. 112,115 e 116 cpc e dell’art. 40RD 2506 del 1923, artt. 5 e 15 C.d.S.; lamenta altresì il vizio di ultrapetizione, l’omessa pronuncia e la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.

Con il secondo motivo ed il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051,2043 e 2697 c.c.nonchè degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4, non avendo il Tribunale sufficientemente argomentato in ordine all’esistenza del tombino; deduce altresì la violazione dell’art. 167 c.p.c., lamentando l’erronea valutazione delle deposizioni testimoniali assunte.

Con il quarto motivo, infine, lamenta la violazione delle medesime norme sopra richiamate, il malgoverno delle prove raccolte, con erronea ricostruzione della posizione del tombino in relazione alle dimensioni della strada.

2. Preliminarmente, tuttavia, deve essere esaminata la questione, per la quale si impone il rilievo d’ufficio, riguardante la procedibilità del ricorso.

Risulta infatti dall’esame di esso e del fascicolo del ricorrente – che ha impugnato la sentenza dando atto che la stessa era stata notificata a mezzo PEC in data 30.12.2015 – che manca del tutto la relata di notifica che, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, deve essere depositata unitamente al ricorso ed alla copia autentica della sentenza impugnata, a pena di improcedibilità.

3. Questa Corte, al riguardo, ha avuto modo di chiarire che “la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione.” (Cass. SU 9005/2009; nello stesso senso Cass. 20883/2015 e Cass. 21386/2017).

3.1. Nel caso in esame:

a. non ricorre la peculiare ipotesi secondo cui la notifica risulti, comunque, nella disponibilità del collegio perchè prodotta da una parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (cfr. al riguardo Cass. SU 10648/2017), in quanto dall’esame degli atti prodotti non si rinviene alcuna prova dell’incombente, in relazione al quale risultano, dunque, sconosciute, al di là della mera indicazione contenuta nel ricorso “notificata con modalità telematiche in data 30.12.2015”), le modalità con le quali il F. ha provveduto;

b. il ricorso non supera la c.d. prova di resistenza, essendo stato notificato (in data 10.2.2016) successivamente allo spirare del sessantesimo giorno (8.2.2016, lunedì) dalla data di pubblicazione della sentenza (9.12.2015): quindi, in assenza dell’unica ipotesi in cui perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c. (cfr. Cass.10 luglio 2013, n. 17066, richiamata anche nel par. 22) di Cass. 30765/2017), era necessario che fossero rigorosamente osservate le formalità imposte dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, declinate nel giudizio di Cassazione – ove la notifica sia stata effettuata in via telematica, come dedotto dal ricorrente (cfr. pag. 2 del ricorso) – alla luce della normativa sulle notifiche a mezzo PEC (L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter) che impone la autenticazione, con sottoscrizione autografa del difensore, della copia analogica delle ricevute di trasmissione ed avvenuta consegna e del messaggio di ricezione dell’atto.

4. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6. Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., u.c..

Questa Corte ha recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dalla norma testè richiamata, in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell’abuso del processo sia alla evoluzione della fattispecie dei “danni punitivi”che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento.

6.1. Al riguardo, è stato affermato che “la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta al contenimento dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27623/2017) e cioè nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.

Tale pronuncia è stata preceduta da un altro fondamentale arresto volto a valorizzare la sanzione prevista dalla norma, secondo il quale “nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poichè sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicchè non è ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto, di origine statunitense, dei “risarcimenti punitivi”(Cass.SSUU 16601/2017): nella motivazione della sentenza richiamata l’art. 96 c.p.c., u.c. è stato inserito nell’elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.

6.2. In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, può costituire abuso del diritto all’impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondato sulla deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, ove sia applicabile, ratione temporis, l’art. 348ter c.p.c., u.c. che ne esclude la invocabilità oppure, come nel caso di specie, non seguito da tutti gli incombenti processuali, anche di rilievo pubblicistico, necessari per la procedibilità del giudizio di legittimità.

In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma destinato soltanto ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.

6.3. Nel caso in esame, il mancato assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, oltre a determinare la dichiarazione di improcedibilità del giudizio, non è compatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti (cfr. art. 6 CEDU) e, dall’altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni proposte senza l’osservanza delle norme procedurali o con gravi errori di diritto: in tale contesto questa Corte intende valorizzare la sanzionabilità dell’abuso dello strumento giudiziario (Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr Cass. SSUU. 12310/2015 in motivazione) e consentire l’accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo – rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere – è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti.

7. Deve pertanto concludersi per la condanna del ricorrente, d’ufficio, al pagamento in favore di ciascun contro ricorrente, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata in Euro 1500,00,pari, all’incirca, in termini di proporzionalità (cfr. Cass. SU 16601/2017 sopra richiamata) alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte, dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida nei confronti di ciascun controricorrente in Euro 1200,00 per compensi ed esborsi oltre accessori e rimborso spese forfettario nella misura di legge.

Condanna altresì il ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., u.c. che liquida, in favore di ciascun contro ricorrente, in Euro 1500,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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