Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25176 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. I, 10/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11598/2019 proposto da:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.H.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7454/2018 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 23/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

8/9/2020 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Roma, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., del 28 marzo 2017, rigettava il ricorso proposto da D.H., cittadino del (OMISSIS) proveniente dalla capitale (OMISSIS), avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego del riconoscimento del suo status di rifugiato nonchè del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14, o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

2. la Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 23 novembre 2018, accoglieva parzialmente l’appello ritenendo che le risultanze delle fonti informative disponibili attestassero che il richiedente asilo, in caso di rimpatrio, avrebbe corso, per la sola presenza sul territorio, il rischio effettivo di subire un grave danno alla sua persona, stante l’attuale situazione di instabilità e conflitto esistente in loco;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno prospettando un unico motivo di doglianza;

l’intimato D.H. non ha svolto difese;

il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 bis.1 c.p.c., sollecitando il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6: la Corte distrettuale avrebbe erroneamente riconosciuto la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in maniera contraddittoria rispetto al precedente diniego dello status di rifugiato e senza che il ricorrente avesse provveduto a individualizzare e contestualizzare la situazione di pericolo dedotta;

tale individualizzazione non sarebbe stata necessaria solo nell’ipotesi in cui la situazione oggettiva di pericolo esistente nella zona di origine del ricorrente, e non in generale nel paese, avesse raggiunto un grado di violenza tale da indurre a ritenere che un civile, in caso di rimpatrio, avrebbe corso, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo per la propria incolumità personale;

nel caso in esame la zona di origine del richiedente asilo non risultava afflitta da una situazione di violenza indiscriminata, stando al contenuto dei report degli organismi internazionali accreditati, di modo che sarebbe spettato al ricorrente fornire una simile prova tramite dichiarazione attendibili;

5. il motivo è inammissibile;

secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di protezione sussidiaria dello straniero ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell’esistenza di un conflitto armato interno nel paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso a una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. 14006/2018, Cass. 25083/2017);

a tale principio, invocato dall’amministrazione ricorrente, ha fatto puntuale e corretto richiamo la Corte di merito, la quale poi, al fine di dare applicazione dello stesso, era tenuta a verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile a una situazione tipizzata di rischio, fosse effettivamente sussistente nella zona in cui doveva essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018);

la Corte di merito si è ispirata a simili criteri nel valutare la congerie istruttoria, prendendo in esame informazioni aggiornate sulla situazione esistente nella zona della capitale (offerte non solo dal sito (OMISSIS), ma anche dai report di Amnesty International e delle Nazioni Unite), da dove il ricorrente pacificamente proveniva;

la critica in esame pertanto, laddove sostiene che la zona della capitale non risultava afflitta da una situazione di violenza indiscriminata, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge cerca in realtà di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dalla Corte di merito al fine di ravvisare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018);

6. la mancata costituzione in questa sede del richiedente asilo esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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