Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25176 del 08/11/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 25176 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 30348/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale
pro tempore,
elettivamente domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
ope
legis;
–
22133
ricorrente
contro
Immobiliare Telvi S.n.c. di Deoni Elvira & Teresina,
elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Paolucci De’
Calboli n. l, presso lo Studio dell’Avv. Carlo Abbate,
giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente
Data pubblicazione: 08/11/2013
avverso la sentenza n. 20/31/08 della Commissione
Tributaria Regionale del Veneto, depositata il 31
settembre 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 3 ottobre 2013, dal Consigliere Dott.
udito l’Avv. dello Stato Lorenzo D’Ascia, per la
ricorrente;
udito l’Avv. Carlo Abbate, per la resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 20/31/08, eepositatg il 12
maggio 2008, la Commissione Tributaria Regionale del
Veneto, rigettato l’appello dell’Ufficio, confermava la
decisione n. 9/02/07 della Commissione Tributaria
Provinciale di Treviso che aveva annullato l’avviso di
liquidazione n. AVVLIQ20031V01574 col quale, revocato
il beneficio di cui all’art. 33, coma 3, 1. 23
dicembre 2000, n. 388, norma per cui “I trasferimenti
di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici
particolareggiati, comunque denominati regolarmente
approvati ai sensi della normativa statale o regionale,
sono soggetti all’imposta di registro dell’i per cento
e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa,
a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area
2
Ernestino Bruschetta;
avvenga
entro
cinque
anni
dal
trasferimento”,
recuperava le ordinarie imposte di registro e catastali
nei confronti della contribuente Immobiliare Telvi di
Deoni Elvira e Teresina S.n.c. in relazione ad una
compravendita immobiliare registrata il 20 febbraio
2003.
del Piano Particolareggiato per decorso del termine
decennale a’ sensi dell’art. 16, comma 5, 1. 17 agosto
1942, n. 1150, disposizione per cui “Col decreto di
approvazione sono decise le opposizioni e sono fissati
il tempo, non maggiore di anni dieci, entro il quale il
piano particolareggiato dovrà essere attuato e i
termini entro cui dovranno essere compiute le relative
espropriazioni” – riteneva che l’inefficacia in parola
fosse esclusivamente limitata ai vincoli espropriativi;
e, quindi, senza impedimento all’edificazione purché
nel rispetto del Piano Particolareggiato, il quale
pertanto doveva giudicarsi in vigore senza limiti
temporali; e con la finale conseguenza che, non essendo
ancora scaduti i cinque anni dal trasferimento
dell’area, termine entro cui la contribuente era tenuta
ad edificare per non perdere il beneficio,
illegittimamente l’Amministrazione aveva proceduto alla
revoca dell’agevolazione ed al recupero della maggior
imposta.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico
motivo.
3
La CTR – pur dando atto dell’intervenuta inefficacia
La contribuente resisteva con controricorso.
Diritto
1. Col primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, coma l,
n. 3, c.p.c. per “Violazione e falsa applicazione
dell’art. 33, comma 3, 1. 388/2000, degli artt. 16 e 17
deducendo che erroneamente la CTR aveva ritenuto che
l’intervenuta inefficacia del Piano Particolareggiato
fosse limitata ai soli vincoli espropriativi; per
l’Agenzia delle Entrate, invece, il Piano
Particolareggiato era divenuto inefficace
tout court,
col conseguente venir meno del diritto di costruire e
la derivata perdita del beneficio di cui all’art. 33,
comma 3, 1. n. 388 del 2000, questo previsto solamente
per le edificazioni di aree inserite in un Piano
Particolareggiato; per l’Agenzia delle Entrate, così
testualmente, “La sentenza della CTR era errata poiché
abbracciava un’interpretazione delle norme in esame del
tutto sganciata dal loro tenore letterale”. Il quesito
era: “se sia errata la sentenza del giudice tributario
che affermi che possa applicarsi l’aliquota agevolata
di cui all’art. 33, comma 3, 1. 388/2000 per la
compravendita di un immobile che all’atto del
trasferimento ricadesse in un piano di lottizzazione
adottato da oltre dieci anni e non prorogato o comunque
per il quale non risulta sia stata presentata alcuna
istanza di proroga prima della scadenza del termine
decennale, non tenendo conto del fatto che ai sensi
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1. 1150/1942 e della 1. Reg. Veneto n. 61/1985″,
degli
artt.
16
e
17
1.
388/2000,
i
piani
particolareggiati o di lottizzazione, decorsi dieci
anni, non producono più alcun effetto ad eccezione
dell’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi
edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli
allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti nel
Il motivo è fondato.
In effetti, secondo il costante orientamento di questa
Corte, il beneficio in parola è rivolto ad incentivare
l’urbanizzazione di aree non edificate, ciò che di
necessità presuppone l’esistenza di strumenti attuativi
comunque denominati o anche generali che permettano di
costruire (Cass. sez. trib. n. 19120 del 2012; Cass.
sez. trib. n. 26046 del 2011). L’agevolazione in parola
pertanto non spettava, attesa l’inesistenza dello
strumento urbanistico di attuazione per sua
sopravvenuta inefficacia.
2. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti,
ex
art. 384, comma 2, c.p.c. la controversia può esser
decisa nel merito col rigetto del ricorso col quale la
contribuente ha introdotto la presente lite fiscale.
3.
Nel
successivo
consolidarsi
del
richiamato
orientamento giurisprudenziale, debbono farsi
consistere le ragioni che inducono questa Corte a
compensare integralmente le spese processuali di ogni
fase e grado.
P.Q.M.
5
piano stesso”.
ESENTED.:’.:-’77r
AI SENSì
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,15,5
MATERIA TRI3LITAR1A
La Corte accoglie il ricorso, cassa 1′ impugnata
sentenza e decidendo il merito della controversia
respinge il ricorso della contribuente avverso l’avviso
di liquidazione n. AVVLIQ20031V01574; compensa
integralmente le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 3 ottobre 2013