Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25176 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/10/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 08/10/2019), n.25176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21634/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI e VINCENZO STUMPO;

– ricorrente principale –

contro

TRENITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO

BONAMICO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS);

– ricorrente principale – controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

A.A., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 206/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 18/04/2014, R.G.N. 230/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di Trenitalia s.p.a., quale committente della P.M. Ambiente s.p.a., di richiedere al Fondo di garanzia istituito presso l’INPS il pagamento delle somme corrisposte a titolo di TFR, quale committente obbligato con vincolo di solidarietà, ai dipendenti della società appaltatrice, pari ad Euro 769.737,67;

2. la Corte di merito, per quanto in questa sede rileva, rigettava il gravame svolto dall’INPS – incentrato sull’assunto della improponibilità della domanda nei confronti di esso istituto per difetto di domanda amministrativa e della carenza di interesse ad agire da parte di Trenitalia s.p.a. – sulla scorta della natura della domanda proposta, di mero accertamento e non di condanna (nel qual caso, soltanto, la domanda sarebbe stata soggetta all’obbligo di previo esperimento del procedimento amministrativo) e riteneva la domanda svolta da Trenitalia sorretta dall’interesse ad agire perchè l’accertamento richiesto al giudice avrebbe potuto vincolare l’ente previdenziale ad accettare la successione della società nel diritto dei lavoratori aventi diritto ad accedere al fondo di garanzia, quindi a riconoscere il diritto di Trenitalia a presentare domanda di liquidazione del TFR L. n. 297 del 1982, ex art. 2, in luogo di lavoratori;

3. avverso tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, Trenitalia s.p.a., cui resiste, con controricorso, l’INPS;

4. i lavoratori sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. il ricorso principale, fondato sull’improponibilità della domanda nei confronti di esso istituto, per difetto di domanda amministrativa e carenza di interesse ad agire da parte di Trenitalia s.p.a., è infondato per essersi formato il giudicato interno sul diritto di Trenitalia a richiedere la liquidazione del TFR, L. n. 297 del 1982, ex art. 2, in luogo di lavoratori e nei confronti del Fondo di garanzia per il TFR, non attinto da alcuna censura in appello;

6. del resto attengono soltanto al conseguimento delle prestazioni previdenziali le regole relative all’onere di presentazione della domanda amministrativa e di rispetto dei termini di legge per ultimare la procedura amministrativa per la liquidazione, estranee alla controversia all’esame, attinente, come rimarcato dalla Corte distrettuale, il mero accertamento del diritto;

7. rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato, incentrato sull’interpretazione della L. 296 del 2006, art. 1, commi da 755 a 757, D.M. 30 gennaio 2007 e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, assumendo la società non potersi porre a carico di Trenitalia s.p.a. l’obbligo di pagamento del TFR maturato dal lavoratore a far data dall’1.1.2007, gravando tale obbligo sul Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS e non sul datore di lavoro – appaltatore (primo motivo) e sulla domanda di pagamento del TFR maturato dai lavoratori anche per la parte di TFR maturata prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del 2003 (secondo motivo);

8. in conclusione il ricorso è da rigettare;

9. le spese del giudizio di legittimità vanno regolate in ragione del principio della soccombenza, in favore della società controricorrente, come da dispositivo;

10. nessun provvedimento sulle spese deve adottarsi nei confronti delle parti che non hanno svolto attività difensiva;

11. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nei riguardi del ricorrente.

PQM

la Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 23.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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